Art. 10 
                         Attivita' bancaria 
 
  1. La raccolta di risparmio  tra  il  pubblico  e  l'esercizio  del
credito  costituiscono  l'attivita'  bancaria.  Essa   ha   carattere
d'impresa. 
  2. L'esercizio dell'attivita' bancaria e' riservato alle banche. 
  3. Le banche esercitano, oltre all'attivita' bancaria,  ogni  altra
attivita' finanziaria, secondo la  disciplina  propria  di  ciascuna,
nonche' attivita' connesse o strumentali. Sono salve  le  riserve  di
attivita' previste dalla legge.