Art. 10.
              Comparto del personale delle universita'
 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma
1, lettera H), comprende - ad eccezione dei professori e  ricercatori
- il personale dipendente:
   - dalle universita' e dalle istituzioni universitarie;
   - dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;
   - dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;
   - dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino
al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
  2.  Il  contratto  collettivo  nazionale  riguardante  i dipendenti
pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:
   a) per la parte pubblica:
   - dall'Agenzia di cui  all'art.  50  del  decreto  legislativo  n.
29/1993;
   b) per la parte sindacale:
   -  dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
   - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative  sul
piano nazionale.