Articolo 10 Posizione sulla carreggiata 1. Il senso della circolazione deve essere lo stesso su tutte le strade di uno Stato, tranne se del caso, sulle strade che servono esclusivamente o in via principale il transito tra due altri Stati. 2. Gli animali circolanti sulla carreggiata debbono essere mantenuti il piu' possibile presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. 3. Senza pregiudizio delle disposizioni contrarie del paragrafo 1 dell'articolo 7, del paragrafo 6 del'articolo 11 e delle altre disposizioni contrarie della presente Convenzione, ogni conducente di veicolo deve, per quanto consentito dalle circostanze, mantenere il proprio veicolo presso il bordo della carreggiata corrispondente al senso della circolazione. Le Parti contraenti o le loro parti costitutive possono tuttavia prescrivere delle norme piu' precise concernenti la posizione sulla carreggiata dei veicoli destinati al trasporto di merci. 4. Allorche' una strada comporta due o tre carreggiate, nessun conducente deve occupare la carreggiata situata sul lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione. 5.a) Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano almeno quattro corsie, nessun conducente deve occupare le corsie situate completamente sulla meta' della carreggiata opposta al lato corrispondente al senso della circolazione. b) Sulle carreggiate in cui la circolazione avviene nei due sensi e che comportano le tre corsie, nessun conducente deve occupare la corsia situata al bordo della carreggiata opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.