(Convenzione - art. 10)
    

                  Articolo 10
           Posizione sulla carreggiata
1.   Il senso della circolazione deve essere lo stesso su tutte le
strade di uno Stato, tranne se del caso,  sulle  strade  che  servono
esclusivamente o in via principale il transito tra due altri Stati.
2.      Gli  animali  circolanti  sulla carreggiata debbono essere
mantenuti  il  piu'  possibile  presso  il  bordo  della  carreggiata
corrispondente al senso della circolazione.
3.    Senza pregiudizio delle disposizioni contrarie del paragrafo
1 dell'articolo 7, del paragrafo 6  del'articolo  11  e  delle  altre
disposizioni contrarie della presente Convenzione, ogni conducente di
veicolo  deve, per quanto consentito dalle  circostanze, mantenere il
proprio veicolo presso il bordo della carreggiata  corrispondente  al
senso  della  circolazione.  Le  Parti  contraenti  o  le  loro parti
costitutive possono tuttavia prescrivere  delle  norme  piu'  precise
concernenti  la  posizione sulla carreggiata dei veicoli destinati al
trasporto di merci.
4.   Allorche' una strada comporta due o tre  carreggiate,  nessun
conducente  deve  occupare  la carreggiata situata sul lato opposto a
quello corrispondente al senso della circolazione.
5.a) Sulle carreggiate in cui  la  circolazione  avviene  nei  due
sensi  e che comportano almeno quattro corsie, nessun conducente deve
occupare  le  corsie  situate   completamente   sulla   meta'   della
carreggiata   opposta   al   lato   corrispondente   al  senso  della
circolazione.
b) Sulle carreggiate in cui la circolazione  avviene nei due sensi
e che comportano le tre corsie, nessun conducente  deve  occupare  la
corsia   situata   al   bordo  della  carreggiata  opposto  a  quello
corrispondente al senso della circolazione.