(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
   Nessuna disposizione del presente Accordo sara'  interpretata  nel
senso di vietare ad una Parte contraente di prendere i  provvedimenti
compatibili con le norme dello Statuto delle Nazioni Unite e limitati
alle esigenze dettate dalle circostanze, che essa ritenga  necessarie
per la sua sicurezza esterna o interna.