Art. 10.
   1.  Per  le  eventuali  quote  relative  a partite contenute negli
elenchi  di  cui  al   presente   decreto   non   potute   recuperare
coattivamente,  il  concessionario e' tenuto a presentare la relativa
domanda  di  rimborso  o  di  discarico  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 43/1988. Dell'avvenuta presentazione
il subentrante concessionario da' notizia al cessato  il  quale  puo'
avvalersi  delle  disposizioni dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 14/1996.