Art. 10.
                          Nuove istituzioni
  10.1.  Per  gli  anni  scolastici  1996-97 e 1997-98 non si procede
all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni  ordine  e  grado,
ne'  di  sezioni  staccate  o  scuole  coordinate,  a meno che non lo
rendano necessario esigenze di  decentramento  o  ridimensiomento  di
istituzioni  particolarmente pletoriche; negli istituti di istruzione
secondaria superiore possono essere istituite nuove sezioni  di  tipo
affine,  specializzazioni  o  nuovi  indirizzi  di studio soltanto se
coerenti con il processo di riordinamento in atto o rispondenti  alle
prospettive  di  occupazione  emergenti;  a  tal  fine possono essere
accolte anche  le  richieste  concernenti  iniziative  di  educazione
permanente e formazione ricorrente, con l'istituzione di corsi serali
per lavoratori studenti e di rientro nel sistema formativo.
  10.2.  Possono  altresi', essere accolte proposte di trasformazione
delle finalita' formative di  istituzioni  di  istruzione  secondaria
superiore  gia' esistenti, con la conseguente modicazione del tipo di
scuola, in relazione alle esigenze socio-economiche, o all'evoluzione
demografica  del  territorio  e  alle  prospettive   di   occupazione
emergenti  nell'economia  locale;  per  le stesse motivazioni si puo'
anche procedere al trasferimento della sede di istituti o  scuole  in
comuni viciniori.