Art. 10. Nuove istituzioni 10.1. Per gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98 non si procede all'istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado, ne' di sezioni staccate o scuole coordinate, a meno che non lo rendano necessario esigenze di decentramento o ridimensiomento di istituzioni particolarmente pletoriche; negli istituti di istruzione secondaria superiore possono essere istituite nuove sezioni di tipo affine, specializzazioni o nuovi indirizzi di studio soltanto se coerenti con il processo di riordinamento in atto o rispondenti alle prospettive di occupazione emergenti; a tal fine possono essere accolte anche le richieste concernenti iniziative di educazione permanente e formazione ricorrente, con l'istituzione di corsi serali per lavoratori studenti e di rientro nel sistema formativo. 10.2. Possono altresi', essere accolte proposte di trasformazione delle finalita' formative di istituzioni di istruzione secondaria superiore gia' esistenti, con la conseguente modicazione del tipo di scuola, in relazione alle esigenze socio-economiche, o all'evoluzione demografica del territorio e alle prospettive di occupazione emergenti nell'economia locale; per le stesse motivazioni si puo' anche procedere al trasferimento della sede di istituti o scuole in comuni viciniori.