Art. 10.
                            S t a t u t o
  1.  Lo  statuto  deve  garantire  l'autonomia  degli  organi  della
fondazione,  i  componenti  dei quali non rappresentano coloro che li
hanno nominati ne' ad essi rispondono.
  2.  Lo  statuto  della  fondazione  determina,  nel  rispetto delle
disposizioni  del  presente  decreto,  lo  scopo della fondazione; la
composizione,  le  competenze  e i poteri dei suoi organi; i soggetti
pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali
altri  soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a
questi  spettanti;  le  procedure  di  modificazione; la destinazione
totale  degli  avanzi  di  gestione  agli scopi istituzionali, con il
divieto  di  distribuzione  di  utili  od altre utilita' patrimoniali
durante  la  vita  della  fondazione;  i  criteri  di devoluzione del
patrimonio  ad  enti  che  svolgono  attivita'  similari  e a fini di
pubblica utilita', in sede di liquidazione.
  3.   Lo   statuto   deve   prevedere   altresi'   le  modalita'  di
partecipazione  dei  fondatori privati, il cui apporto complessivo al
patrimonio   della   fondazione  non  puo'  superare,  per  il  primo
quadriennio,  la misura del quaranta per cento del patrimonio stesso.
Lo  statuto  prevede  altresi' che possono nominare un rappresentante
nel consiglio di amministrazione esclusivamente i fondatori che, come
singoli  o  cumulativamente, assicurano, per i primi tre anni di vita
della  fondazione, un apporto annuo non inferiore al dodici per cento
del  totale  dei  finanziamenti  per la gestione dell'attivita' della
fondazione.  Per  raggiungere  tale entita' dell'apporto, i fondatori
privati  interessati  dichiarano per atto scritto di voler concorrere
collettivamente  alla  designazione  di  un  amministratore.  Ciascun
fondatore privato non puo' sottoscrivere piu' di una dichiarazione.
  4.  La  fondazione  ha  sede  nel  comune  dove  aveva  sede l'ente
trasformato. La sede cosi' stabilita non e' modificabile.
  5.  Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformita' delle
previsioni   statutarie  sono  approvate  dall'autorita'  di  Governo
competente  in  materia  di  spettacolo,  entro il termine di novanta
giorni dalla loro ricezione.