Art. 10
     (Richiesta in permesso di aree gia' detenute in precedenza)
   1.  L'articolo  6, comma 7, della legge n.9 del 1991 e' sostituito
dal seguente:
   "7.  I  titolari  di  permesso  di  ricerca  cessato per scadenza,
rinuncia  o  decadenza non possono richiedere un nuovo permesso sulla
stessa  area o su parte di essa, o subentrarvi acquisendone quote, se
non  dopo quattro anni dalla cessazione del permesso precedente; tali
disposizioni  non  si  applicano nel caso i titolari abbiano ottenuto
una concessione di coltivazione nell'ambito del permesso precedente o
se abbiano perforato un pozzo nel secondo periodo di proroga previsto
nel relativo programma di lavoro.".