Art. 10 
                             (Vigilanza) 
l. Al fine di  verificare  la  conformita'  degli  apparecchi  e  dei
   dispositivi  alle  prescrizioni  del  presente   regolamento,   il
   Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  e  il
   Ministero dell'interno  nell'ambito  delle  specifiche  competenze
   dispongono verifiche e controlli coordinando i propri servizi.  2.
   Gli accertamenti di cui al  comma  1  possono  essere  effettuati,
   anche con metodo a campione, presso  il  fabbricante,  i  depositi
   sussidiari  del  fabbricante,  i  grossisti,  gli  importatori,  i
   commercianti e in occasione di esercizio di attivita' ispettive di
   competenza delle amministrazioni di cui al comma l. A tal fine  le
   persone incaricate: 
   a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei 
      prodotti; 
   b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
   c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove. 
3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, per  l'effettuazione
   delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma
   1  possono  avvalersi  di  organismi  tecnici  dello  Stato  o  di
   laboratori    specificamente     autorizzati     dal     Ministero
   dell'industria, del commercio e dell'artigianato di  concerto  con
   il Ministero dell'interno prevedendo modalita'  che  escludono  la
   possibilita' di  conflitto  o  sovrapposizione  di  interessi  con
   l'attivita' di certificazione.