Art. 10 (Vigilanza) l. Al fine di verificare la conformita' degli apparecchi e dei dispositivi alle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero dell'interno nell'ambito delle specifiche competenze dispongono verifiche e controlli coordinando i propri servizi. 2. Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati, anche con metodo a campione, presso il fabbricante, i depositi sussidiari del fabbricante, i grossisti, gli importatori, i commercianti e in occasione di esercizio di attivita' ispettive di competenza delle amministrazioni di cui al comma l. A tal fine le persone incaricate: a) accedono ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei prodotti; b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie all'accertamento; c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove. 3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di laboratori specificamente autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministero dell'interno prevedendo modalita' che escludono la possibilita' di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attivita' di certificazione.