- Art. 10 - (disposizioni per gli anni successivi) 10.1 Il numero massimo di alunni per classe o sezione di scuola materna stabilito dagli artt. 2, 4 e 5 per l'anno scolastico 1997-98 e' gradualmente ridotto negli anni scolastici successivi, compatibilmente con il numero complessivo di classi o sezioni previste e con l'organico prestabilito dal relativo decreto interministeriale. ********* Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 15 marzo 1977 Il Ministro della pubblica istruzione BERLINGUER Il Ministro del tesoro CIAMPI Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1997 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 286