Art. 10. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale che effettui scambi o importazioni non osservando le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 5; 3; 5, commi 1, 2, 5 e 6; 6, comma 1, e all'articolo 8, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24 milioni. Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dello stabilimento, quale definito all'articolo 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che non osservi la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanita' PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: FLICK
Nota all'art. 10: - Per quanto concerne il D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508, vedi nota all'art. 8. L'art. 2, comma 1, n. 8, del suddetto decreto legislativo cosi' recita: "1. Ai fini del presente decreto si intende per: 1) - 7) (omissis); 8) stabilimento: stabilimento di trasformazione a basso rischio, stabilimento di trasformazione ad alto rischio, stabilimento che produce alimenti per animali familiari o farina di pesce, o stabilimento che prepara prodotti tecnici o farmaceutici utilizzando a tal fine rifiuti di origine animale".