Art. 10. 1. Il Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina mediante regolamento, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, la ristrutturazione dei vertici militari ed amministrativi e degli enti ed organismi ad essi collegati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi previsti, e' prorogato al 30 novembre 1997. 2. Ai fini dell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1, le disposizioni della presente legge costituiscono norme generali regolatrici ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo provvede ad apportare alle disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento le modifiche e le integrazioni necessarie per renderle compatibili con le disposizioni della presente legge. 4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di riordinamento, se incompatibili con le disposizioni della presente legge e del regolamento medesimo, sono abrogate. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Note all'art. 10: - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Il testo dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a: a) ridurre il numero dei comandi operativi e territoriali e delle altre strutture periferiche della Difesa, anche a livello di regione militare, di dipartimento militare marittimo, di regione aerea, ivi comprese le corrispondenti direzioni di amministrazione, e di istituti di formazione, garantendo una loro piu' efficace articolazione, composizione, ubicazione ed attribuzione delle competenze; b) procedere alla ristrutturazione e all'accorpamento, in modo tale da ridurne il numero, delle direzioni generali, e degli uffici centrali; c) procedere alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri tecnici, razionalizzandone i relativi compiti, attraverso l'ottimizzazione e la concentrazione dei procedimenti produttivi, anche attraverso accorpamenti; d) favorire la differenziazione e l'ampliamento delle attivita' rivolte alla protezione civile e alla tutela ambientale; e) disciplinare l'eventuale mobilita' contrattata dei lavoratori, anche concordando con le organizzazioni sindacali e le regioni interessate le iniziative volte ad evitare negative ricadute sociali, derivanti da eventuali riduzioni; f) favorire la dismissione delle strutture e degli immobili non piu' utilizzabili; g) rideterminare, coerentemente con la suddetta ristrutturazione, le dotazioni organiche in base alla definizione dei carichi di lavoro, procedendo alla copertura dei posti disponibili anche attraverso la riqualificazione dei dipendenti civili con le medesime procedure previste dall'art. 3, commi da 205 a 208; h) costituire un istituto superiore di Stato maggiore interforze che unifichi e sostituisca i corsi superiori di Stato maggiore della scuola di guerra dell'esercito, dell'istituto di guerra marittima e della scuola di guerra aerea. 2. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. 3. Ai fini del contenimento dei costi per l'ammodernamento, l'Amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, puo' procedere a permute o vendite di mezzi materiali obsoleti ma non ancora fuori uso".