Art. 10.
                Servizio ispettivo ed unita' di crisi
  1.  Il  Servizio  ispettivo  ed  unita'  di crisi e' articolato nei
seguenti uffici di livello dirigenziale:
   Ufficio I - Affari generali; attivita'  operativa  e  di  supporto
tecnico-giuridico  afferente ad accertamenti, a verifiche conoscitive
e ad indagini a carattere ispettivo; rapporti con organismi regionali
e territoriali e con responsabili di settore; esame ed istruttoria in
ordine a reclami, esposti e denunce.
   Ufficio II - Osservatorio dei fenomeni e  delle  problematiche  di
rilievo sanitario; riscontri applicativi delle disposizioni normative
e   regolamentari   in  materia  sanitaria  e  sulla  qualita'  delle
prestazioni; unita' di crisi.