Art. 10. Servizio ispettivo ed unita' di crisi 1. Il Servizio ispettivo ed unita' di crisi e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali; attivita' operativa e di supporto tecnico-giuridico afferente ad accertamenti, a verifiche conoscitive e ad indagini a carattere ispettivo; rapporti con organismi regionali e territoriali e con responsabili di settore; esame ed istruttoria in ordine a reclami, esposti e denunce. Ufficio II - Osservatorio dei fenomeni e delle problematiche di rilievo sanitario; riscontri applicativi delle disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria e sulla qualita' delle prestazioni; unita' di crisi.