Art. 10. 1. All'articolo 18, del decreto 119/92, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma: "5-bis. E' istituito un nucleo nazionale di vigilanza sui medicinali veterinari costituito da rappresentanti del Ministero della sanita', dell'Istituto superiore di sanita', degli Istituti zooprofilattici sperimentali, del Nucleo antisofisticazioni e sanita', della Guardia di finanza e degli Assessorati alla sanita' delle regioni e delle province autonome, con il compito di coordinare le ispezioni e i controlli di cui al comma 1, al fine di renderli piu' efficienti ed economici; con decreto del Ministro della sanita' sono individuate caratteristiche strutturali e modalita' operative del nucleo.".