Art. 10

  1.  Per  le  specialita'  medicinali  gia' autorizzate alla data di
entrata in vigore del presente decreto, l'obbligo di stabilimento nel
territorio comunitario del responsabile dell'immissione in commercio,
previsto  dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio
1991,  n.  178,  come  modificato  da ultimo dal presente decreto, si
applica  a  decorrere  dal rinnovo dell'autorizzazione attualmente in
vigore.
 
          Note all'art. 10:
           -  Per  quanto  concerne il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178,
          vedi note alle premesse.
           - Per quanto concerne l'art.  8,  comma  2,  del  suddetto
          D.Lgs., vedi note all'art. 1.