(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
    1. Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limiti di durata.
    2.  Ogni  Parte  contraente  potra',  per  qaunto   la   conerne,
    denunciare il  presente  Accordo  indirizzando  una  notifica  al
    Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 
    3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento
della notifica  da  parte  del  Segretario  Generale.  Tuttavia  tale
denuncia  non  puo'  avere  come  effetto  di  svincolare  la   Parte
contraente  interessata  di  qualsiasi  obbligo  che  avrebbe  potuto
derivarne, ai sensi de1 presente Accordo, nei confronti di  qualsiasi
persona di cui al primo paragrafo dell'articolo 1.