(Convenzione - art. X)
                             Articolo X 
  1. La presente Convenzione sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno depositati  presso  il  Governo  degli  Stati  Uniti
d'America. 
  2. Ogni Governo che  non  abbia  firmato  la  presente  Convenzione
potra' aderirvi dopo la sua entrata in vigore con  una  notifica  per
iscritto al Governo degli Stati Uniti d'America. 
  3. Il Governo degli Stati  Uniti  d'America  informera'  tutti  gli
altri Governi firmatari e  tutti  i  Governi  aderenti  di  tutte  le
ratifiche depositate e delle adesioni ricevute. 
  4. La presente Convenzione, dopo  che  gli  strumenti  di  ratifica
siano stati depositati da almeno sei  Governi  firmatari  compresi  i
Governi dei Paesi Bassi, della Norvegia, l'Unione  delle  Repubbliche
socialiste sovietiche, il Regno Unito di Gran  Bretagna  e  d'Irlanda
del Nord e gli Stati Uniti d'America, entrera'  in  vigore  per  tali
Governi; per ogni Governo che ratifica o aderisce successivamente, la
convenzione entrera' poi in  vigore  alla  data  del  deposito  dello
strumento di ratifica o della ricevuta della notifica di adesione. 
  5. Le disposizioni dell'Annesso non entreranno in vigore prima  del
1  luglio  1948.  Gli  emendamenti   all'Annesso   adottati   secondo
l'Articolo V non entreranno in vigore prima del 1 luglio 1949.