(Accordo - art. 10)
                             ARTICOLO 10 
               Riconoscimento di licenze e certificati 
1. I certificati di navigabilita', i  brevetti  di  attitudine  e  le
   licenze rilasciati o convalidati da una Parte  Contraente  durante
   il periodo  di  validita',  conformemente  alle  disposizioni  del
   paragrafo 2. del  presente  Articolo,  saranno  riconosciuti  come
   validi dall'altra Parte Contraente. 
2. Ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto  di  rifiutare  di
   riconoscere  come  validi,  agli  scopi  del  volo   sul   proprio
   territorio,  i  certificati  di  navigabilita',  i   brevetti   di
   attitudine o le  licenze  concessi  o  convalidati  per  i  propri
   cittadini dall'altra Parte Contraente o da uno Stato terzo.