Art. 10.
  Disposizioni in materia di  demanio marittimo nonche' di tassa e
                      sovrattassa di ancoraggio
                         Decorrenza di canoni
  1. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone
del mare territoriale, determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
applicabile     alle     sole     utilizzazioni     per     finalita'
turisticoricreative,  con esclusione  delle  strutture dedicate  alla
nautica da  diporto, e  dell'articolo 1  del decreto-legge  5 ottobre
1993, n. 400,  convertito, con modificazioni, dalla  legge 4 dicembre
1993,  n.  494,  si  applicano  alle  concessioni  aventi  decorrenza
successiva al 31 dicembre 1997.
                        Versamenti effettuati
  2. I  canoni comunque  versati relativi a  concessioni di  beni del
demanio marittimo e di zone  del mare territoriale, per qualunque uso
rilasciate,  aventi   validita'  fino  al  31   dicembre  1997,  sono
definitivi.
       Riduzione del canone per associazioni ambientalistiche
  3. Il  canone ricognitorio delle  concessioni dei beni  del demanio
marittimo  conferite  alle   associazioni  di  protezione  ambientale
riconosciute ai sensi dell'articolo 13  della legge 8 luglio 1986, n.
349,  finalizzate alla  gestione di  aree destinate  ad attivita'  di
conservazione   della  natura,   valorizzazione,  studio   e  ricerca
scientifica,  educazione ambientale,  recupero,  tutela e  ripristino
degli  ecosistemi naturali  marini e  costieri e'  ridotto al  25 per
cento.
                 Strutture per la nautica da diporto
  4. I canoni per concessioni di beni del demanio marittimo e di zone
del  mare  territoriale  aventi  ad oggetto  la  realizzazione  e  la
gestione  di strutture  dedicate  alla nautica  da diporto  stipulate
successivamente  al 31  dicembre 1997  sono determinati,  a decorrere
dall'anno  1998,  con decreto  del  Ministro  dei trasporti  e  della
navigazione, emanato ai sensi dell'articolo  17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Al fine di incentivare la realizzazione delle
strutture medesime, nel quadro di un riordino della materia che tenga
conto anche della legislazione degli altri Paesi dell'Unione europea,
il predetto decreto si conforma ai seguenti criteri:
  a) previsione  di canoni  di minori entita'  per le  iniziative che
comportino  investimenti  sia  per   la  realizzazione  di  opere  di
difficile rimozione,  sia per la ristrutturazione  o il miglioramento
di   pertinenze   demaniali   rispetto   a   quelle   che   prevedono
l'utilizzazione di pertinenze demaniali immediatamente fruibili;
  b) previsione di una riduzione del  canone per il periodo in cui la
realizzazione  delle opere  non consenta  l'utilizzazione commerciale
della struttura;
  c) previsione  di modalita'  di aggiornamento annuale,  in rapporto
diretto alle  variazioni del potere  d'acquisto della lira.
                         Tasse di ancoraggio
  5. Nelle more della revisione  dei criteri per l'applicazione della
tassa e sovrattassa di ancoraggio,  le navi porta contenitori adibite
a  servizi    regolari di linea, in   attivita' di  transhipment   di
traffico  internazionale, hanno  facolta' di  pagare, in  alternativa
alla tassa  di abbonamento  annuale, prevista dall'articolo  1, terzo
comma,   della  legge   9  febbraio   1963,  n.   82,  e   successive
modificazioni, una tassa di ancoraggio per singolo scalo nella misura
pari ad un dodicesimo della tassa annuale.
                      Sovrattassa di ancoraggio
  6. Le  navi di cui  al comma 5, provenienti  o dirette ad  un porto
estero, pagano nel primo scalo nazionale la sovrattassa di ancoraggio
prevista  dall'articolo 17  della legge  9  febbraio 1963,  n. 82,  e
successive modificazioni,  nella misura  pari ad un  dodicesimo della
tassa  annuale di  ancoraggio  calcolata sulle  tonnellate di  stazza
corrispondenti al  volume delle merci effettivamente  trasportate nei
contenitori   collocati  in   coperta.
         Retroattivita' del canone ricognitorio per accedere
                       a case in fondi chiusi
  7. L'articolo 32, comma 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si
applica anche alle annualita'  pregresse, relativamente ai comuni con
popolazione non superiore a mille abitanti.
 
           Note all'art. 10:
            - Si   riporta il testo  dell'art.    03,  comma  1,  del
          decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400:
            "Art.   03.  - 1.  I  canoni  annui  per concessioni  con
          finalita' turistico-   ricreative   di    aree,  pertinenze
          demaniali    marittime    e  specchi  acquei per i quali si
          applicano le disposizioni relative alle  utilizzazioni  del
          demanio  marittimo  sono  determinati,  a  decorrere  dal 1
          gennaio  1994, con   decreto del   Ministro della    marina
          mercantile,  emanato sentita la Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo  Stato,  le    regioni  e    le    province
          autonome  di    Trento   e   di Bolzano,   nel rispetto dei
          seguenti criteri direttivi:
            a)  classificazione delle   aree, pertinenze   e  specchi
          acquei  gia'  concessi  ovvero  da  affidare in concessione
          nelle seguenti categorie:
            1) categoria A: aree,  pertinenze  e  specchi  acquei,  o
          parti  di  essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico
          ad alta valenza turistica;
            2) categoria B: aree,  pertinenze  e  specchi  acquei,  o
          parti  di  essi, concessi   per   utilizzazioni   ad    uso
          pubblico  a  normale  valenza turistica;
            3)  categoria  C:  aree,  pertinenze  e specchi acquei, o
          parti di essi, concessi   per     utilizzazioni   ad    uso
          pubblico   a  minore  valenza turistica;
            4)  categoria D:   pertinenze demaniali marittime di  cui
          all'art. 29 del codice della navigazione;
            b) articolazione  delle  misure  dei  canoni  secondo  la
          classificazione delle concessioni di cui alla lettera a);
            c)  determinazione  di alcune misure  base dei canoni con
          la seguente articolazione:
            1) area scoperta: L. 3600  al    metro  quadrato  per  la
          categoria  A; L.   1800 al metro quadrato per la  categoria
          B; L. 1400 al metro quadrato per la categoria C;
            2) area occupata con impianti  di  facile  rimozione:  L.
          6000  al metro quadrato  per la  categoria  A;  L. 3000  al
          metro   quadrato per   la categoria B;  L.  2000  al  metro
          quadrato per la categoria C;
            3)  area   occupata con impianti  di difficile rimozione:
          L.  8000 al metro quadrato per  la categoria A; L. 4000  al
          metro  quadrato  per  la  categoria  B;  L.  2000  al metro
          quadrato per la categoria C;
            4) L. 1400 per ogni metro quadrato di  mare  territoriale
          per specchi acquei  o delimitati  da  opere  che riguardano
          i  posti cosi'  come definiti dall'art.  5 del testo  unico
          approvato  con  regio    decreto  2 aprile 1885, n. 3095, e
          comunque entro 100 metri dalla costa;
            5) L.  1000 per  gli specchi  acquei compresi tra  100  e
          300 metri dalla costa;
            6)  L.  800  per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla
          costa;
            7) L. 400   per gli specchi acquei  utilizzati    per  il
          posizionamento  di campi   boa per l'ancoraggio delle  navi
          al di fuori  degli specchi acquei di cui al n. 4);
            d) riduzione  della misura base dei  canoni di  cui  alla
          lettera  c)  nei   limiti   di quelli  determinati  per  le
          concessioni  di   valenza turistica inferiore    qualora  i
          titolari  della  concessione consentano l'accesso  gratuito
          all'arenile,  nonche'  la  gratuita' dei  servizi  generali
          offerti all'utenza;
            e)  riduzione   della misura base dei  canoni di cui alla
          lettera c) alla meta' in presenza di    eventi  dannosi  di
          eccezionale   gravita'  che  comportino       una    minore
          utilizzazione  dei    beni   oggetto    della  concessione,
          previo  accertamento  da   parte delle competenti autorita'
          marittime di zona;
            f) riduzione fino ad un quarto   della  misura  base  dei
          canoni di cui alla lettera  c) ove gravanti  su concessioni
          demaniali    marittime ad uso   abitativo   o di  soggiorno
          climatico  rilasciate alla  data  di entrata in vigore  del
          presente decreto;
            g)  riduzione   della misura base dei  canoni di cui alla
          lettera  c)  fino  alla  meta'  nel  caso  in      cui   il
          concessionario  assuma  l'obbligo  o  sia  autorizzato   ad
          effettuare  lavori di  straordinaria manutenzione del  bene
          pertinenziale,  nonche' nei casi previsti dagli articoli 40
          e 45, primo comma, del codice della navigazione;
            h)  riduzione    fino  alla meta' della   misura base dei
          canoni  di cui alla lettera c) per concessioni relative  ad
          aree ed a specchi acquei per   i quali   il  concessionario
          non    abbia un  diritto esclusivo  di godimento  e  per  i
          quali    il  diritto    di    godimento    sia     limitato
          all'esercizio  di  una  specifica attivita' che non escluda
          l'uso comune o  altre  possibili  fruizioni  consentite  da
          leggi o regolamenti;
            i)  determinazione    in un ammontare   pari ad un decimo
          della misura base dei canoni di  cui alla lettera c) per le
          concessioni di cui al secondo comma dell'art. 39 del codice
          della navigazione e all'art.  37  del    regolamento    per
          l'esecuzione   del  codice  della  navigazione (navigazione
          marittima),    approvato  con decreto del  Presidente della
          Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
            l)  riduzione in  misura  pari al   50 per   cento    dei
          canoni  annui relativi alle concessioni demaniali marittime
          assentite    alle    societa'   sportive   dilettantistiche
          affiliate alla Federazione    italiana  vela,  ovvero  alle
          federazioni sportive nazionali".
            -  Si  riporta  il  testo dell'art. 1 del decreto legge 5
          ottobre 1993, n. 400:
            "Art.  1.  - I  canoni  annui  relativi  alle concessioni
          di  beni demaniali marittimi, specchi acquei  e  pertinenze
          demaniali  marittime,  regolarmente  assentite    ai  sensi
          degli articoli 36  e 38   del codice  della  navigazione  e
          degli  articoli  8,  9  e  35    del  citato regolamento di
          esecuzione del  codice  della  navigazione,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica n. 328  del 1952,
          sono aggiornati, per  le  concessioni  aventi    decorrenza
          dagli    anni 1990,  1991, 1992  e 1993, sulla  base  delle
          variazioni  del  potere  d'acquisto  della  lira, accertate
          dall'ISTAT, con riferimento  alle misure dei canoni normali
          dovuti nel  1989 ai   sensi delle   disposizioni  attuative
          del  decreto  legge  4  marzo  1989, n. 77, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n.  160,  purche'
          il   titolo  concessorio  non  contenga  la  determinazione
          definitiva del canone".
            - Si   riporta il testo  dell'art.    13  della  legge  8
          luglio 1986, n.  349:
            "Art. 13. - 1. Le associazioni di protezione ambientale a
          carattere  nazionale  e  quelle  presenti  in almeno cinque
          regioni  sono  individuate  con    decreto  del    Ministro
          dell'ambiente  sulla base  delle finalita' programmatiche e
          dell'ordinamento      interno  democratico  previsti  dallo
          statuto, nonche' della continuita'  dell'azione e della sua
          rilevanza esterna,  previo parere  del  Consiglio nazionale
          per l'ambiente   da esprimere entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta.
            2.  Il  Ministro,  al solo fine di ottenere, per la prima
          composizione del Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,  le
          terne  di  cui  al precedente art.  12,  comma  1,  lettera
          c),   effettua,   entro   trenta   giorni  dall'entrata  in
          vigore della presente legge, una prima individuazione delle
          associazioni  a  carattere nazionale  e di  quelle presenti
          in almeno cinque regioni,   secondo i criteri di  cui    al
          precedente comma 1, e ne informa il Parlamento".
            - Si riporta il testo dell'art.  17, comma 3, della legge
          23 agosto 1988, n. 400:
            "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,    quando la   legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali   ferma   restando
          la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte
          della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed
          interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a
          quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono
          essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei
          Ministri prima della loro emanazione".
            - Si riporta  il  testo  dell'art.    17  della  legge  9
          febbraio 1963, n.  82:
            "Art.    17       (Navi   soggette al   pagamento   della
          sopratassa  di ancoraggio   per le   merci  collocate    in
          coperta    e relativi   limiti e condizioni).  - Le navi di
          stazza netta superiore a  350  tonnellate  provenienti    o
          dirette    all'estero,   aventi merci   in coperta   ovvero
          nelle  sovrastrutture la  stazza delle  quali non  sia gia'
          compresa nella stazza lorda,  sono soggette al pagamento di
          una sopratassa di  ancoraggio  nella  misura  di  cui  alla
          lettera  c)  dell'art.  1  in  ragione  delle tonnellate di
          stazza   corrispondenti allo spazio  occupato  dalle  merci
          suddette  secondo  le  norme vigenti sulla stazzatura delle
          navi".
            -  Si riporta  il  testo  dell'art. 32,  comma  7,  della
          legge  23 dicembre 1994, n. 724:
            "7.   A decorrere   dalla data   di entrata    in  vigore
          della   presente   legge,   le   superfici   destinate   ad
          attraversamento di torrenti o fiumi, che  costituiscono  un
          necessario  ed  insostituibile  accesso    a case di civile
          abitazione su fondo intercluso,  sono soggette al pagamento
          di un canone meramente ricognitorio".