Art. 10. (a) (b)
                      Partecipazione sindacale
((  1.  I  contratti  collettivi  nazionali  disciplinano  i rapporti
sindacali e gli istituti della partecipazione anche  con  riferimento
agli  atti  interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di
lavoro. ))
  (a) Articolo sostituito dall'art. 10  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 10 sostituito:
  "Art.  10  (Partecipazione  sindacale).  -  1.  Le  amministrazioni
pubbliche  informano  le  rappresentanze  sindacali  sulla   qualita'
dell'ambiente  di  lavoro  e  sulle misure inerenti alla gestione dei
rapporti di lavoro:    su  loro  richiesta,  nei  casi  previsti  dal
presente  decreto,  le incontrano per l'esame delle predette materie,
ferme   restando   l'autonoma   determinazione   definitiva   e    la
responsabilita' dei dirigenti nelle stesse materie.
  2.  L'eventuale  esame  previsto  dal  comma  1 deve espletarsi nel
termine   tassativo    di    quindici    giorni    dalla    ricezione
dell'informazione,  ovvero  entro un termine piu' breve per motivi di
urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni  pubbliche  assumono
le proprie autonome determinazioni.".
  (b)  Si  veda  l'art.  45, comma 10, del decreto legislativo del 31
marzo 1998, n. 80.