Art. 10.
                      Regioni a statuto speciale
  1. Con le  modalita' previste dai rispettivi statuti  si provvede a
trasferire alle regioni  a statuto speciale e  alle province autonome
di  Trento e  di Bolzano,  in quanto  non siano  gia' attribuite,  le
funzioni e i compiti conferiti  dal presente decreto legislativo alle
regioni a statuto ordinario.