Art. 10 
                         Vigilanza ispettiva 
 
  1. La Banca d'Italia  e  la  CONSOB  possono,  per  le  materie  di
rispettiva competenza e in armonia con le  disposizioni  comunitarie,
effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione  dei  documenti  e  il
compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati. 
  2. Ciascuna autorita'  comunica  le  ispezioni  disposte  all'altra
autorita', la quale puo' chiedere accertamenti su profili di  propria
competenza. 
  3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono  chiedere  alle  autorita'
competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso
succursali di SIM e di banche,  stabilite  sul  territorio  di  detto
Stato ovvero concordare altre modalita' per le verifiche. 
  4. Le autorita' competenti di  uno  Stato  comunitario,  dopo  aver
informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono  ispezionare,  anche
tramite loro incaricati, le succursali di imprese di  investimento  e
di  banche  comunitarie  dalle  stesse  autorizzate,  stabilite   nel
territorio della Repubblica. Se le autorita' di uno Stato comunitario
lo richiedono, la Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  procedono  direttamente  agli   accertamenti
ovvero concordano altre modalita' per le verifiche. 
  5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie
di rispettiva competenza, con le  autorita'  competenti  degli  Stati
extracomunitari modalita' per l'ispezione di succursali di imprese di
investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.