Art. 10
                            Respingimento
                 (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)

  1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano
ai  valichi  di  frontiera  senza  avere  i  requisiti  richiesti dal
presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
  2.  Il respingimento con accompagnamento alla frontiera e' altresi'
disposto dal questore nei confronti degli stranieri:
   a)  che  entrando  nel  territorio  dello  Stato  sottraendosi  ai
controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
   b)   che,  nelle  circostanze  di  cui  al  comma  1,  sono  stati
temporaneamente  ammessi  nel  territorio  per necessita' di pubblico
soccorso.
  3.  Il  vettore  che ha condotto alla frontiera uno straniero privo
dei  documenti  di  cui  all'articolo  4  o  che deve essere comunque
respinto  a  norma  del  presente  articolo  e'  tenuto  a  prenderlo
immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o
in  quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero.
  4.  Le  disposizioni  dei  commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4,
commi  3  e  6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni
vigenti  che  disciplinano  l'asilo politico, il riconoscimento dello
status  di  rifugiato,  ovvero  l'adozione  di  misure  di protezione
temporanea per motivi umanitari.
  5.  Per  lo  straniero respinto e' prevista l'assistenza necessaria
presso i valichi di frontiera.
  6.  I  respingimenti  di  cui  al presente articolo sono registrati
dall'autorita' di pubblica sicurezza.