Art. 10 Risorse 1. Le risorse del C.N.R. sono costituite: a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST di cui all'articolo 7, conuni 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attivita' previste dal piano di cui all'articolo 5, ove approvato; b) da eventuali contributi per singoli progetti o interventi a carico del Fondo integrativo speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; c) da assegnazioni e contributi da parte di pubbliche amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; d) da eventuali contributi dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti; e) da ogni altra eventuale entrata.
Nota all'art. 10: - Si riporta, in ordine di citazione, il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204: "Art. 7. - 1. A partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n. 186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233; all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399; agli enti finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia' concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1 gennaio 1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente tra gli enti e le istituzioni finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata prosecuzione delle attivita', il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e' autorizzato ad erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei contributi assegnati come competenza nel precedente anno". "Art. 1. - 1-2. (Omissis). 3. Specifici interventi di particolare rilevanza strategica, indicati nel PNR e nei suoi aggiornamenti per il raggiungimento degli obiettivi generali, sono finanziati anche a valere su di un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato Fondo speciale, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a partire dal 1 gennaio 1999, con distinto provvedimento legislativo, che ne determina le risorse finanziarie aggiuntive agli ordinari stanziamenti per la ricerca e i relativi mezzi di copertura".