Art. 10. 
     (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti) 
1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si  applica  il
trattamento  economico  e  normativo  previsto  dalle  leggi  e   dai
contratti collettivi. 
2. Il datore di lavoro non puo' chiedere al disabile una  prestazione
non compatibile con le sue minorazioni. 
3.  Nel  caso  di  aggravamento  delle  condizioni  di  salute  o  di
significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il  disabile
puo' chiedere che venga accertata la compatibilita' delle mansioni  a
lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle  medesime  ipotesi
il datore di lavoro puo' chiedere che vengano accertate le condizioni
di  salute  del  disabile  per  verificare  se,  a  causa  delle  sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso  l'azienda.
Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che,  sulla  base
dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e  coordinamento  di  cui
all'articolo 1,  comma  4,  sia  incompatibile  con  la  prosecuzione
dell'attivita' lavorativa, o tale incompatibilita' sia accertata  con
riferimento  alla  variazione  dell'organizzazione  del  lavoro,   il
disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del  rapporto  di
lavoro fino a che l'incompatibilita' persista. Durante  tale  periodo
il lavoratore puo'  essere  impiegato  in  tirocinio  formativo.  Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'articolo  4
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrata a norma  dell'atto  di
indirizzo e coordinamento di  cui  all'articolo  1,  comma  4,  della
presente  legge,  che  valuta  sentito  anche  l'organismo   di   cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 
469,  come  modificato  dall'articolo  6  della  presente  legge.  La
richiesta  di  accertamento  e  il  periodo  necessario  per  il  suo
compimento non costituiscono causa di  sospensione  del  rapporto  di
lavoro. Il rapporto di lavoro puo' essere risolto nel  caso  in  cui,
anche  attuando  i  possibili  adattamenti  dell'organizzazione   del
lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva  impossibilita'
di reinserire il disabile all'interno dell'azienda. 
4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, della legge  23  luglio
1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione  di  personale  o
per giustificato  motivo  oggettivo,  esercitato  nei  confronti  del
lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora,  nel
momento della  cessazione  del  rapporto,  il  numero  dei  rimanenti
lavoratori occupati obbligatoriamente sia  inferiore  alla  quota  di
riserva prevista all'articolo 3 della presente legge. 
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro
e' tenuto a darne comunicazione, nel termine di  dieci  giorni,  agli
uffici competenti, al fine  della  sostituzione  del  lavoratore  con
altro avente diritto all'avviamento obbligatorio. 
6.  La  direzione  provinciale  del  lavoro,   sentiti   gli   uffici
competenti,  dispone  la  decadenza  dal  diritto  all'indennita'  di
disoccupazione  ordinaria  e  la   cancellazione   dalle   liste   di
collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore  che  per  due
volte consecutive,  senza  giustificato  motivo,  non  risponda  alla
convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente
ai suoi requisiti  professionali  e  alle  disponibilita'  dichiarate
all'atto della iscrizione o reiscrizione nelle predette liste. 
 
           Note all'art. 10:
            -  L'art.    4  della  legge    5 febbraio   1992, n. 104
          (Leggequadro per l'assistenza,  l'integrazione  sociale   e
          i  diritti  delle  persone handicappate) casi recita:
            "Art.   4   (Accertamento   dell'handicap   ). -  1.  Gli
          accertamenti  relativi      alla    minorazione,       alle
          difficolta',         alla      necessita'   dell'intervento
          assistenziale  permanente  e  alla  capacita'   complessiva
          individuale    residua,  di    cui  all'articolo    3, sono
          effettuati dalle unita'  sanitarie   locali   mediante   le
          commissioni  mediche  di  cui all'articolo  1  della  legge
          15    ottobre 1990,   n.   295,  che  sono integrate  da un
          operatore   sociale   e da   un   esperto   nei  casi    da
          esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie locali".
            -  Per    il  testo dell'art.   6, comma   3, del decreto
          legislativo 23 dicembre  1997,   n. 469,   nei    contenuti
          vigenti,  si veda  in  nota all'art. 6.
            -    Il  comma   9 dell'art.   4 della   citata legge  n.
          223/1991  cosi' recita:
            "9. Raggiunto  l'accordo sindacale ovvero  esaurita    la
          procedura  di  cui   ai   commi 6,   7  e  8, l'impresa  ha
          facolta'  di collocare   in mobilita'  gli  impiegati,  gli
          operai  e  i  quadri  eccedenti, comunicando per iscritto a
          ciascuno di essi  il recesso, nel rispetto dei  termini  di
          preavviso.      Contestualmente,  l'elenco  dei  lavoratori
          collocati  in  mobilita',  con  l'indicazione  per  ciascun
          soggetto  del  nominativo,  del luogo di   residenza, della
          qualifica, del livello   di inquadramento,  dell'eta',  del
          carico di famiglia, nonche'  con puntuale indicazione delle
          modalita'  con  le  quali sono stati applicati i criteri di
          scelta di  cui  all'articolo    5,  comma  1,  deve  essere
          comunicato  per  iscritto  all'ufficio    regionale     del
          lavoro  e  della   massima  occupazione competente,    alla
          commissione    regionale      per    l'impiego     e   alle
          associazioni di categoria di cui al comma 2".