Art. 10
               Spazio libero per l'accesso alle stive
  1. Il datore di lavoro deve:
a)  in  corrispondenza  dei  battenti  o  mastre  dei  boccaporti dei
corridoi lasciare libero uno spazio di larghezza non inferiore  a  80
cm per poter raggiungere i mezzi di accesso alle stive;
b) per le navi aventi merci in coperta prendere opportune misure atte
a rendere possibile il passaggio in sicurezza dei lavoratori.