Art. 10.


                 Riduzione dell'acconto IRES ed IRAP


  1. La misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle societa' e
dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive  dovuto, per il
periodo  di  imposta  in  corso  alla  data  di entrata in vigore del
presente  decreto,  dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ridotta di 3
punti percentuali.
  2.  Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente
decreto  hanno  gia'  provveduto per intero al pagamento dell'acconto
compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione
prevista  al  comma  1,  da  utilizzare  in  compensazione  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri sono
stabiliti  le modalita' ed il termine del versamento dell'importo non
corrisposto  in  applicazione  del  comma  1,  da effettuare entro il
corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.
 
          Riferimenti normativi:
             - Si riporta il testo vigente dell'articolo 73, comma 1,
          del citato testo unico delle imposte sui redditi:
              «a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
          le   societa'   a  responsabilita'  limitata,  le  societa'
          cooperative  e  le societa' di mutua assicurazione, nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e  le  societa'  cooperative  europee di cui al regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
              b)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          hanno  per  oggetto  esclusivo  o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              c)  gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
          nonche'  i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
          non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
          attivita' commerciali;
              d)  le  societa'  e  gli  enti di ogni tipo, compresi i
          trust,  con  o  senza personalita' giuridica, non residenti
          nel territorio dello Stato.
             (Omissis)».
             -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
          di  semplificazione  degli  adempimenti dei contribuenti in
          sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto,   nonche'   di  modernizzazione  del  sistema  di
          gestione delle dichiarazioni»:
             «Art.   17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'INPS  e  delle  altre somme a favore dello Stato, delle
          regioni   e   degli   enti   previdenziali,  con  eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
             2.  Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
             a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e
          alle  ritenute  alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto  ai  sensi  dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
          1973,  n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
          citato  articolo  3  resta ferma la facolta' di eseguire il
          versamento   presso  la  competente  sezione  di  tesoreria
          provinciale  dello  Stato;  in  tal  caso non e' ammessa la
          compensazione;
              b)  all'imposta  sul  valore  aggiunto  dovuta ai sensi
          degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
          e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto;
              d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
          a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
              d-bis)   [all'addizionale   regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
              e)  ai  contributi  previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
              f)  ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai  datori  di  lavoro e dai committenti di prestazioni di
          collaborazione    coordinata    e   continuativa   di   cui
          all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
          imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
          n. 917;
              g)  ai  premi  per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'articolo 20;
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
          n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
          1992,  n.  461,  e  del  contributo  al  Servizio sanitario
          nazionale  di cui all'art. 31 della L. 28 febbraio 1986, n.
          41,  come  da  ultimo  modificato  dall'art.  4 del D.L. 23
          febbraio  1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
          L. 22 marzo 1995, n. 85;
              h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto del
          Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche.
             2-bis. Abrogato».