Art. 10.


Direzione  generale  per le biblioteche, gli istituti culturali ed il
                          diritto d'autore


  1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali
ed  il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle
direzioni  regionali  e  ai  soprintendenti di settore ai sensi delle
disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali,
ai  servizi  bibliografici  e  bibliotecari  nazionali, agli istituti
culturali,  alla  promozione  del  libro  e  della  lettura  ed  alla
proprieta' letteraria e diritto d'autore.
  2. In particolare, il Direttore generale:
   a)  esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi
annuali  e  pluriennali  di  intervento,  ((  sulla base dei dati del
monitoraggio  dei  flussi finanziari forniti dalla Direzione generale
per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio
ed il personale; ))
   b)  autorizza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, gli interventi da
eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
   c)  autorizza  il  prestito  di  beni  librari sottoposti a tutela
statale   per  mostre  od  esposizioni  sul  territorio  nazionale  o
all'estero,  ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, (( anche nel
rispetto  degli  accordi  di  cui  all'art. 8, comma 2, lettera c), e
delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in
ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; ))
   (( d) (soppressa); ))
   e)  elabora  programmi  concernenti  studi, ricerche ed iniziative
scientifiche  in  tema  di  catalogazione  e inventariazione dei beni
librari;
   ((  f)  dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ed ai
fini  dell'applicazione  delle  agevolazioni fiscali ivi previste, il
rilevante  interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni
di  beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che
abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di
cui  all'art.  8,  comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al
medesimo  art.  8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie
esigenze della tutela; ))
   g)  esprime  la  volonta'  dell'Amministrazione  nell'ambito delle
determinazioni  interministeriali concernenti il pagamento di imposte
mediante cessione di beni librari;
   h)  irroga  le  sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal
Codice  per  la  violazione  delle  disposizioni  in  materia di beni
librari;
   i)  incentiva  l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di
programmi  editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le
opere   di   saggistica,   di   narrativa   e  di  poesia  di  autori
contemporanei, italiani e stranieri;
   l)  promuove,  presso  le  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  la
diffusione  della  letteratura  e  della  saggistica  attinenti  alle
materie   insegnate,   attraverso  programmi  concordati  con  il  ((
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; ))
   m)   incentiva,   anche  attraverso  iniziative  promozionali,  la
diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi
servizi;
   n)  provvede  allo  svolgimento  dell'attivita' istruttoria per la
concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative
e  contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi
della legge 17 ottobre 1996, n. 534;
   o)  adotta  i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di
beni   librari   a   titolo   di   prelazione   e  di  espropriazione
rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice;
   (( p) (soppressa); ))
   q)  adotta  i  provvedimenti  di  competenza  dell'amministrazione
centrale  in  materia  di  circolazione  di  beni  librari  in ambito
internazionale;
   r)  decide,  per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi
previsti agli (( articoli 16 e 128 del Codice. ))
  ((  3.  La  Direzione  generale  per  le  biblioteche, gli istituti
culturali  ed  il  diritto  d'autore,  fermo restando quanto previsto
dall'art.  2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre
direzioni  generali  competenti,  svolge  i  compiti  in  materia  di
proprieta' letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'art. 10 del
decreto   legislativo   30   luglio   1999,   n.  303,  e  successive
modificazioni, nonche' di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed
editori  (SIAE)  ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio
2008, n. 2. ))
  4.  Restano  ferme  la  composizione  e  le competenze del Comitato
consultivo  permanente  per  il diritto di autore di cui all'art. 190
della  legge  22  aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che
opera  presso  la  Direzione  generale  (( per le biblioteche, )) gli
istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo
consultivo centrale.
  5.  La  Direzione  generale  (( per le biblioteche, )) gli istituti
culturali  ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento
e  di  vigilanza,  (( anche ai fini dell'approvazione del bilancio di
previsione,  delle  relative  proposte  di  variazione  e  del  conto
consuntivo,  ))  sull'Istituto  centrale  per il catalogo unico delle
biblioteche  italiane  e  per  le  informazioni bibliografiche, sulla
Biblioteca  nazionale  centrale  di  Roma, sulla Biblioteca nazionale
centrale  di  Firenze,  sul  Centro  per  il  libro  e  la  lettura e
sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.
  6.  La  Direzione  generale  (( per le biblioteche, )) gli istituti
culturali    ed   il   diritto   d'autore   costituisce   centro   di
responsabilita'  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  3  del decreto
legislativo  7  agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, (( ed
e'  responsabile  per l'attuazione dei piani gestionali di competenza
della stessa. ))
  ((  7.  La  Direzione  generale  per  le  biblioteche, gli istituti
culturali   ed  il  diritto  d'autore  si  articola  in  otto  uffici
dirigenziali  di livello non generale, compresi gli Istituti centrali
e  gli  Istituti  dotati  di  autonomia  speciale.  Con riguardo alle
attivita'  di  valorizzazione,  restano  ferme  le  competenze  della
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))