Art. 10. Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore 1. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge funzioni e compiti non attribuiti alle direzioni regionali e ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alle biblioteche pubbliche statali, ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, agli istituti culturali, alla promozione del libro e della lettura ed alla proprieta' letteraria e diritto d'autore. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento, (( sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione generale per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale; )) b) autorizza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; c) autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice, (( anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; )) (( d) (soppressa); )) e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari; (( f) dichiara, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice ed ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali ivi previste, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 8, comma 2, lettera c), e delle linee guida di cui al medesimo art. 8, comma 3, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; )) g) esprime la volonta' dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni librari; i) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri; l) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il (( Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; )) m) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione del libro e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi; n) provvede allo svolgimento dell'attivita' istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534; o) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98, del Codice; (( p) (soppressa); )) q) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni librari in ambito internazionale; r) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli (( articoli 16 e 128 del Codice. )) (( 3. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, sentite le altre direzioni generali competenti, svolge i compiti in materia di proprieta' letteraria e di diritto d'autore ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, nonche' di vigilanza sulla Societa' italiana autori ed editori (SIAE) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2. )) 4. Restano ferme la composizione e le competenze del Comitato consultivo permanente per il diritto di autore di cui all'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, che opera presso la Direzione generale (( per le biblioteche, )) gli istituti culturali ed il diritto d'autore e svolge funzioni di organo consultivo centrale. 5. La Direzione generale (( per le biblioteche, )) gli istituti culturali ed il diritto d'autore svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza, (( anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo, )) sull'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi. 6. La Direzione generale (( per le biblioteche, )) gli istituti culturali ed il diritto d'autore costituisce centro di responsabilita' amministrativa ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, (( ed e' responsabile per l'attuazione dei piani gestionali di competenza della stessa. )) (( 7. La Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore si articola in otto uffici dirigenziali di livello non generale, compresi gli Istituti centrali e gli Istituti dotati di autonomia speciale. Con riguardo alle attivita' di valorizzazione, restano ferme le competenze della Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale. ))