Art. 10 
 
 
                    Riparto del cinque per mille 
 
  1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed  e)  dell'art.
1, comma 1, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 2, 3,
4 e 6 spettano le  quote  del  cinque  per  mille  loro  direttamente
destinate dai contribuenti che, oltre ad aver  apposto  la  firma  ai
sensi dell'art. 9, hanno, altresi', indicato il  codice  fiscale  dei
soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. 
  2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'art. 9, comma 4,
ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale  ai  fini
della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato
un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto  non
inserito nei citati elenchi, le  somme  corrispondenti  al  complesso
delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti,  con  la
loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b), c), ed
e), del comma  1,  dell'art.  1  sono  ripartite,  nell'ambito  delle
medesime  finalita',  in  proporzione  al  numero  complessivo  delle
destinazioni  dirette,  espresse  mediante  apposizione  del   codice
fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi. 
  3. Ai comuni spettano le quote, del cinque per  mille  dell'imposta
sui redditi delle persone  fisiche,  dei  contribuenti  che  in  essi
risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell'art. 8,
comma 1, nel riquadro  corrispondente  alla  finalita'  di  cui  alla
lettera d), del comma 1, dell'art. 1. 
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del  presente  decreto,  ai  fini
della  determinazione  del  cinque  per  mille  afferente  i  singoli
contribuenti,  l'Agenzia  delle   entrate   deve   fare   riferimento
all'imposta personale netta di ciascuno.