Art. 10 Riparto del cinque per mille 1. Ai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 1, comma 1, definitivamente individuati ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 6 spettano le quote del cinque per mille loro direttamente destinate dai contribuenti che, oltre ad aver apposto la firma ai sensi dell'art. 9, hanno, altresi', indicato il codice fiscale dei soggetti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 e all'art. 9, comma 4, ove il contribuente non abbia indicato alcun codice fiscale ai fini della destinazione diretta del cinque per mille ovvero abbia indicato un codice fiscale che risulti errato o riferibile ad un soggetto non inserito nei citati elenchi, le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti, con la loro firma, ad una delle finalita' di cui alle lettere a), b), c), ed e), del comma 1, dell'art. 1 sono ripartite, nell'ambito delle medesime finalita', in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette, espresse mediante apposizione del codice fiscale, conseguite da ciascuno dei soggetti presenti negli elenchi. 3. Ai comuni spettano le quote, del cinque per mille dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, dei contribuenti che in essi risiedono e che hanno apposto la propria firma, ai sensi dell'art. 8, comma 1, nel riquadro corrispondente alla finalita' di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 1. 4. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, ai fini della determinazione del cinque per mille afferente i singoli contribuenti, l'Agenzia delle entrate deve fare riferimento all'imposta personale netta di ciascuno.