Art. 10 Deroghe 1. Sono ammessi valori limite piu' elevati per i parametri specifici fissati agli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente decreto qualora: a) sia effettuata una valutazione di rischio, con particolare riguardo alle emissioni della discarica, che, tenuto conto dei limiti per i parametri specifici previsti dal presente decreto, dimostri che non esistono pericoli per l'ambiente in base alla valutazione dei rischi; b) l'autorita' territorialmente competente conceda un'autorizzazione presa, caso per caso, per rifiuti specifici per la singola discarica, tenendo conto delle caratteristiche della stessa discarica e delle zone limitrofe; c) i valori limite autorizzati per la specifica discarica non superino, per piu' del triplo, quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica e, limitatamente al valore limite relativo al parametro TOC nelle discariche per rifiuti inerti, il valore limite autorizzato non superi, per piu' del doppio, quello specificato per la corrispondente categoria di discarica. 2. In presenza di concentrazioni elevate di metalli nel fondo naturale dei terreni circostanti la discarica, l'autorita' territorialmente competente puo' stabilire limiti piu' elevati coerenti con tali concentrazioni. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai seguenti parametri: a) carbonio organico disciolto (DOC) di cui alle tabelle 2, 5a e 6; b) BTEX e olio minerale di cui alla tabella 3; c) PCB di cui all'art. 5, comma 2; d) carbonio organico totale (TOC) e pH nelle discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono rifiuti pericolosi stabili e non reattivi; e) carbonio organico totale (TOC) nelle discariche per rifiuti pericolosi. 4. Con cadenza triennale, il Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, nell'ambito degli obblighi di relazione sull'attuazione della direttiva 1999/31/CE previsti dall'art. 15 della medesima direttiva, invia alla commissione una relazione sul numero annuale di autorizzazioni concesse in virtu' del presente articolo sulla base delle informazioni ricevute dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'Ambiente 4 agosto 1998, n. 372. La relazione e' elaborata in base al questionario adottato con la decisione 2000/738/CE del 17 novembre 2000 della Commissione.