Art. 10 
 
 
Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo
                dei segretari comunali e provinciali 
 
  1. (Soppresso). 
  2. La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione  dei
dirigenti  della  pubblica   amministrazione   locale,   di   seguito
denominata: «Scuola», e' soppressa (( e i  relativi  organi  decadono
)). Il  Ministero  dell'interno  succede  a  titolo  universale  alla
predetta Scuola e le risorse strumentali e finanziarie e di personale
ivi in servizio sono trasferite al Ministero medesimo. 
  3. I predetti dipendenti con contratto a tempo  indeterminato  sono
inquadrati nei ruoli del  Ministero  dell'interno  sulla  base  della
tabella  di  corrispondenza  approvata  col  decreto   del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di cui all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio  2010,  n.  122.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono   il
trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente  alle
voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. 
  (( 4. Per garantire la continuita' delle funzioni gia' svolte dalla
Scuola,  fino  all'adozione  del  regolamento  di  cui  al  comma  6,
l'attivita' continua ad essere esercitata presso la sede e gli uffici
a tale fine utilizzati. )) 
  5. La disposizione di cui  all'articolo  7,  comma  31-sexies,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, continua ad applicarsi anche  per
gli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo. 
  6. Al  fine  di  assicurare  il  perfezionamento  del  processo  di
riorganizzazione delle attivita' di interesse pubblico  gia'  facenti
capo all'Agenzia Autonoma per la  gestione  dell'Albo  dei  segretari
comunali e provinciali, previsto  dall'articolo  7,  commi  31-ter  e
seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  nonche'  quelle
connesse all'attuazione di cui ai commi 2 e 3 del presente  articolo,
(( con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare
con le modalita' di cui all'articolo 2, comma 10-ter, primo,  secondo
e terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto  )),  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione e la  semplificazione,  si  provvede,
fermo restando il numero  delle  strutture  dirigenziali  di  livello
generale e non generale, risultante dall'applicazione delle misure di
riduzione degli assetti organizzativi disposti  dal  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012,  n.  135,  alla  riorganizzazione  delle  strutture  del
Ministero  dell'interno  per  garantire  l'esercizio  delle  funzioni
trasferite. (( Con il medesimo decreto del Presidente  del  Consiglio
dei  Ministri  ))  ai  fini  dell'inquadramento  del  personale   con
contratto a tempo indeterminato, e' istituita  una  apposita  sezione
nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno corrispondente  al
numero degli inquadramenti da disporre ai sensi del  decreto  di  cui
all'articolo 7, comma 31-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, e del comma 3 del presente articolo. 
  7. E' istituito, a decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, presso  il  Ministero  dell'interno,  il  Consiglio
direttivo per l'Albo Nazionale dei segretari comunali e  provinciali,
presieduto dal Ministro dell'interno,  o  da  un  Sottosegretario  di
Stato appositamente delegato, e composto dal  Capo  Dipartimento  per
gli Affari Interni e territoriali, dal Capo del Dipartimento  per  le
politiche del personale dell'Amministrazione Civile e per le  risorse
strumentali e finanziarie, da due prefetti dei capoluoghi di  regione
designati a rotazione ogni tre anni, dai Presidenti di ANCI e  UPI  o
dai  loro  delegati,  da  un  rappresentante  dell'ANCI   e   da   un
rappresentante dell'UPI. Il Ministro dell'interno,  su  proposta  del
Consiglio Direttivo, sentita la Conferenza Stato Citta'  e  Autonomie
locali: 
    a) definisce le modalita'  procedurali  e  organizzative  per  la
gestione dell'albo dei segretari, nonche' il fabbisogno di  segretari
comunali e provinciali; 
    b) definisce  e  approva  gli  indirizzi  per  la  programmazione
dell'attivita'  didattica  ed  il  piano   generale   annuale   delle
iniziative di formazione e di assistenza, verificandone  la  relativa
attuazione; 
    c)   provvede   alla    ripartizione    dei    fondi    necessari
all'espletamento delle funzioni relative alla  gestione  dell'albo  e
alle attivita' connesse, nonche' a quelle relative alle attivita'  di
reclutamento, formazione e aggiornamento  dei  segretari  comunali  e
provinciali,  del  personale  degli  enti   locali,   nonche'   degli
amministratori locali; 
    d) definisce le modalita' di gestione e di destinazione dei  beni
strumentali e patrimoniali di cui all'articolo 7, comma  31-ter,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  (( 8. La partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo non da'
diritto alla corresponsione di emolumenti, indennita' o  rimborsi  di
spese. 
  9. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. ))