(Statuto-art. 10)
 
                             ARTICOLO 10 
 
 
                  (Comitati, Commissioni e Collegi) 
 
  1. In relazione a specifiche  materie,  possono  essere  costituiti
Comitati, Commissioni o Collegi, ai quali possono  essere  attribuite
funzioni  consultive,  istruttorie  o   di   coordinamento,   nonche'
deliberative  sulle  questioni  ad  essi  delegate   dal   Direttorio
integrato, nell'ambito delle proprie competenze. 
  2. Degli organismi di cui al comma 1 possono essere chiamati a  far
parte, oltre a singoli componenti degli organi dell'Istituto e a suoi
dipendenti,  anche  altri  dipendenti  pubblici  in  servizio  e   in
quiescenza, scelti sulla base delle relative competenze in  relazione
alle materie da trattare.