ARTICOLO 10 (Comitati, Commissioni e Collegi) 1. In relazione a specifiche materie, possono essere costituiti Comitati, Commissioni o Collegi, ai quali possono essere attribuite funzioni consultive, istruttorie o di coordinamento, nonche' deliberative sulle questioni ad essi delegate dal Direttorio integrato, nell'ambito delle proprie competenze. 2. Degli organismi di cui al comma 1 possono essere chiamati a far parte, oltre a singoli componenti degli organi dell'Istituto e a suoi dipendenti, anche altri dipendenti pubblici in servizio e in quiescenza, scelti sulla base delle relative competenze in relazione alle materie da trattare.