Art. 10 Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 gennaio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione. Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti gia' pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra. Le richieste non possono essere piu' ritirate dopo il termine suddetto.