Art. 10 
 
 
Anagrafe  nazionale  degli  studenti  e  altre  misure   in   materia
                             scolastica 
 
  1. Al fine di accelerare il processo di automazione  amministrativa
e  migliorare  i  servizi  per  gli  studenti,  riducendone  i  costi
connessi,  le  universita'   statali   e   non   statali   legalmente
riconosciute,   a   decorrere   dall'anno    accademico    2013-2014,
costituiscono il fascicolo elettronico dello studente,  che  contiene
tutti i documenti, gli atti e  i  dati  inerenti  la  carriera  dello
studente, compresi i periodi di studio all'estero  per  mobilita',  e
che alimentano il diploma supplement, a partire dall'immatricolazione
o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo. 
  2. La mobilita' nazionale degli studenti si  realizza  mediante  lo
scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente. 
  3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce  la  mobilita'
internazionale degli studenti in entrata  e  in  uscita,  contiene  i
titoli  di   studio   conseguiti   e   supporta   gli   standard   di
interoperabilita' definiti a livello internazionale. 
  4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno  solare
2012, il fascicolo dello  studente  e'  alimentato,  per  i  dati  di
competenza,   dall'anagrafe   nazionale   degli   studenti   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  76,  e
successive modificazioni. 
  5. Ai fini di cui ai commi da  1  a  4  e  in  relazione  a  quanto
previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011,  n.  183,  in
materia di certificati e dichiarazioni  sostitutive,  le  universita'
possono  accedere   in   modalita'   telematica   alle   informazioni
disponibili nell'anagrafe nazionale degli  studenti  e  dei  laureati
delle universita' di  cui  all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9
maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
luglio 2003, n. 170. 
  6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si  provvede  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  7. All'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto  1999,  n.
264, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «  Per  i  medesimi
fini,  le  universita'  possono  altresi'   accedere   in   modalita'
telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della  previdenza
sociale, secondo le modalita' di cui al decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, per la consultazione  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al  calcolo
dell'Indicatore   della   situazione   economica   equivalente    per
l'universita' (ISEEU)». 
  8. Al fine di evitare la duplicazione  di  banche  dati  contenenti
informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego  di  risorse
umane,  strumentali  e  finanziarie,   l'anagrafe   nazionale   degli
studenti, di cui all'articolo 3 del  decreto  legislativo  15  aprile
2005, n. 76, nonche' quella  degli  studenti  e  dei  laureati  delle
universita' di cui all'articolo  1-bis  del  decreto-legge  9  maggio
2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  luglio
2003,  n.  170,  rappresentano  banche  dati  a   livello   nazionale
realizzate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti  locali  ciascuno
in relazione  alle  proprie  competenze  istituzionali.  All'anagrafe
degli  studenti  e  dei  laureati  accedono  anche  le   universita'.
L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, e' altresi'  alimentata  dai  dati
relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia. 
  9. A decorrere dal 1o marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato
giuridico ed economico del  rapporto  di  lavoro  del  personale  del
comparto  Scuola  sono  effettuati   esclusivamente   con   modalita'
informatiche  e  telematiche,  ivi  incluse  la  presentazione  delle
domande,  lo  scambio  di  documenti,  dati  e  informazioni  tra  le
amministrazioni interessate,  comprese  le  istituzioni  scolastiche,
nonche' il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi. 
  10. Con decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
per quanto concerne le  attribuzioni  dell'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto-legge,  sono
definite le modalita' per l'attuazione del  comma  9,  ai  sensi  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica  e  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta l'articolo 5-bis L. 2-8-1999, n. 264  (Norme
          in materia di accessi ai  corsi  universitari),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 6 agosto 1999,  n.  183,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  5-bis.  1.  Le  procedure  di  iscrizione   alle
          universita'  sono   effettuate   esclusivamente   per   via
          telematica. Il Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca cura la costituzione e  l'aggiornamento  di
          un portale unico, almeno in italiano e in inglese, tale  da
          consentire  il  reperimento  di   ogni   dato   utile   per
          l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
              1-bis. Al fine di dare attuazione alle disposizioni del
          comma 1 e in relazione a quanto previsto  dall'articolo  15
          della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  in  materia  di
          certificati e  dichiarazioni  sostitutive,  le  universita'
          possono accedere all'anagrafe nazionale degli  studenti  di
          cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile  2005,
          n.  76,  e  successive  modificazioni,  per  verificare  la
          veridicita' dei  titoli  autocertificati.  Per  i  medesimi
          fini, le universita' possono altresi' accedere in modalita'
          telematica alle banche dati dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale, secondo le modalita' di cui al  decreto
          legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  per  la  consultazione
          dell'indicatore  della  situazione  economica   equivalente
          (ISEE)  e   degli   altri   dati   necessari   al   calcolo
          dell'Indicatore della situazione economica equivalente  per
          l'universita' (ISEEU). 
              2.  A  decorrere  dall'anno  accademico  2013-2014,  la
          verbalizzazione e la registrazione degli esiti degli esami,
          di  profitto  e  di  laurea,   sostenuti   dagli   studenti
          universitari sono  eseguite  esclusivamente  con  modalita'
          informatiche senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. Le universita' adeguano  conseguentemente
          i propri regolamenti.".