Art. 10 Principi generali 1. L'importazione e l'esportazione di CSE da o verso gli Stati che ne fanno libero commercio sono vietate e sono effettuate solo a scopo di trapianto, a fronte della richiesta per un ricevente identificato sulla base di requisiti specifici di compatibilita' biologica tra donatore e ricevente. La ricerca e l'identificazione di un donatore di CSE compatibile iscritto nei Registri internazionali dei donatori di midollo osseo e' gestita e coordinata dal Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR - Italian Bone Marrow Donor Registry), come definito nella legge 6 marzo 2001, n. 52. 2. La richiesta di importazione e' effettuata dalla struttura che esegue il trapianto di CSE (Centro Trapianti), a tale scopo autorizzata e accreditata dall'Autorita' Competente. Il Centro Trapianti che riceve le CSE ne assicura la conformita' alle norme di qualita' e sicurezza fissate per le CSE distribuite in Italia, previste dalle normative vigenti europee e nazionali e dalle Linee Guida specifiche del settore fornite dal CNT e dal Centro Nazionale Sangue (CNS). Il Centro Trapianti garantisce la tracciabilita' in ogni fase del percorso dal donatore al ricevente e viceversa, in conformita' a quanto previsto nell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 e nell'articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16. 3. Le CSE possono essere importate da una banca o da un'organizzazione per l'approvvigionamento (Centro di raccolta) esteri, autorizzati e/o certificati allo svolgimento dell'attivita' effettuata in ottemperanza alla normativa vigente del proprio Stato e/o facenti parte del circuito internazionale WMDA (World Marrow Donor Association). 4. Ai fini della tracciabilita' chi riceve le CSE mantiene il codice identificativo originale delle CSE importate e, in caso di assegnazione di un codice aggiuntivo, non deve essere cancellato quello originale ed inoltre riceve e mantiene la relativa documentazione, secondo quanto specificato dalla normativa vigente, dalle Linee Guida fornite dal CNT e dal CNS e dagli standard internazionali. 5. L'esportazione di CSE e' effettuata da istituti dei tessuti (di seguito denominati «banche»), come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, presso il quale le CSE sono conservate o da un'organizzazione per l'approvvigionamento (Centro di raccolta), autorizzati e periodicamente ispezionati ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. 6. L'esportazione di CSE e' effettuata a fronte di una richiesta da parte di banche o Centri Trapianto esteri autorizzati e/o certificati allo svolgimento dell'attivita' effettuata in ottemperanza alla normativa vigente del proprio Stato. 7. L'esportazione di CSE verso uno Stato membro dell'Unione Europea, e' consentita solo se la banca o il Centro Trapianti sono autorizzati e/o certificati dall'Autorita' Competente, ai sensi dei requisiti previsti dalle Direttive europee 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE e/o facenti parte del circuito internazionale WMDA. 8. L'importazione o esportazione di CSE da sangue midollare, periferico e cordonale a scopo di trapianto sono autorizzate dal Ministero della Salute, a fronte della richiesta da parte di un Centro Trapianti, di una banca o di un Centro di raccolta, per un ricevente identificato, nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto.