Art. 10 Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria 1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5, sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gravera' sul capitolo 2180 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e delle donne» per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015. 3. L'INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalita' di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 dicembre 2012 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, registro n. 1, foglio n. 314