Art. 10 Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico delle iniziative in materia di ITS 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Comitato di indirizzo e coordinamento delle iniziative in materia di ITS, denominato ComITS. 2. Il ComITS e' presieduto dal Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed e' composto dai Direttori delle Direzioni Generali per la motorizzazione, per la sicurezza stradale, per il trasporto stradale e l'intermodalita', per i sistemi informativi, statistici e la comunicazione, per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, per le infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri concertanti. 3. Il ComITS adotta, con apposito provvedimento del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio regolamento di organizzazione da pubblicarsi sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 4. Al fine di assicurare che l'attuazione e la diffusione di nuove iniziative in materia ITS nei settori di intervento di cui all'art. 2 si realizzi in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attivita' in essere a livello nazionale e comunitario, ogni nuovo progetto nel settore ITS e' preliminarmente comunicato al ComITS da parte dei soggetti proponenti, secondo le modalita' definite dal regolamento di organizzazione di cui al comma 3. 5. Il ComITS esprime parere vincolante in merito alla compatibilita' e alla coerenza dei singoli progetti nel settore ITS che prevedono l'utilizzo di finanziamenti pubblici. 6. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.