Art. 10 Obblighi delle imprese beneficiarie 1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca totale o parziale dell'intervento finanziario, a: a. realizzare e rendicontare il programma d'investimento per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso all'agevolazione nei termini previsti; b. segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quanto altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda avvenuti nel corso del periodo di finanziamento; c. a non cumulare i contributi previsti dal presente provvedimento con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese; d. consentire ispezioni e controlli e fornire ogni utile dato e/o informazione richiesta; e. conservare per tutta la durata del progetto e comunque nei 5 anni successivi all'erogazione del contributo, i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione relativa al programma d'investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni; f. non alienare o distrarre eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo per un periodo di 5 (cinque) anni ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento, come previsto dall'art. 9, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.