Art. 10 Priorita' di intervento 1. Gli interventi del Fondo di cui al presente Titolo sono definiti, secondo le modalita' attuative di cui all'art. 15, attraverso bandi o direttive nell'ambito dei quali sono individuate le finalita', tra quelle indicate nell'art. 9, comma 1, dei programmi oggetto dell'intervento e sono attribuite specifiche priorita' ai programmi: a) realizzati nelle Regioni Obiettivo Convergenza; b) che prevedono il coinvolgimento di PMI; c) che prevedono la creazione di nuova occupazione e la salvaguardia dell'occupazione esistente; d) che prevedono l'applicazione di tecnologie e processi produttivi in grado di minimizzare gli impatti ambientali.