Art. 10 Modalita' di acquisizione dei beni e servizi in economia 1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate in amministrazione diretta, oppure mediante cottimo fiduciario. 2. Per amministrazione diretta deve intendersi l'effettuazione di acquisizioni di beni e servizi senza l'intervento di soggetti terzi. Le acquisizioni di beni e servizi in amministrazione diretta sono effettuate, sotto la direzione del RUP, con materiali e mezzi propri dell'Ente, ovvero appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio del CNR. 3. Per cottimo fiduciario deve intendersi l'effettuazione di acquisizioni mediante affidamento a terzi, con l'osservanza delle regole dettate dai successivi artt. 11 e 12 del presente Regolamento. 4. Le acquisizioni in economia mediante cottimo fiduciario devono essere effettuate, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 52/2012, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. MePA) o altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, con l'osservanza delle modalita' e dei principi organizzativi per essi dettati. 5. Qualora il bene o servizio da acquisire, inserito nelle voci di spesa di cui all'art. 4 del presente regolamento, non sia presente nel MePA ne' negli altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, il relativo acquisto potra' essere effettuato al di fuori del MePA nel rispetto delle regole di cui al presente regolamento. 6. La violazione della disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo determina la nullita' dei relativi contratti e costituisce illecito disciplinare, nonche' causa di responsabilita' amministrativa.