Art. 10 
 
Modifiche al decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in
  materia di versamento di tributi locali 
 
  (( 1. All'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.135,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  secondo  periodo,  le  parole:  «31  gennaio  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre di ciascun anno precedente  a
quello di riferimento»; 
    b) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «Per gli  anni
2013 e 2014, in deroga a quanto previsto dal periodo  precedente,  in
caso  di  mancata  deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, le riduzioni da imputare a ciascuna provincia  sono
determinate in proporzione alle spese desunte  dal  SIOPE,  sostenute
nel 2011 per l'acquisto di beni e servizi, con l'esclusione di quelle
relative alle  spese  per  formazione  professionale,  per  trasporto
pubblico locale, per la raccolta  di  rifiuti  solidi  urbani  e  per
servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.». )) 
  2. Per il solo anno  2013,  in  materia  di  tributo  comunale  sui
rifiuti e sui servizi,  in  deroga  a  quanto  diversamente  previsto
dall'articolo  14  del  decreto-legge   6   dicembre   2011,   n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,
operano le seguenti disposizioni: 
    a) la scadenza e il numero delle rate di versamento  del  tributo
sono stabilite dal comune con propria deliberazione  adottata,  anche
nelle more della  regolamentazione  comunale  del  nuovo  tributo,  e
pubblicata, anche sul sito web istituzionale,  almeno  trenta  giorni
prima della data di versamento; 
    b) ai fini del versamento delle prime due  rate  del  tributo,  e
comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono
inviare ai contribuenti i  modelli  di  pagamento  precompilati  gia'
predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2,
ovvero indicare le altre modalita' di pagamento gia' in uso  per  gli
stessi prelievi. I pagamenti  di  cui  al  periodo  precedente,  sono
scomputati ai fini della determinazione dell'ultima  rata  dovuta,  a
titolo di TARES, per l'anno 2013; 
    c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro  quadrato
e' riservata allo Stato ed e' versata in unica  soluzione  unitamente
all'ultima  rata  del  tributo,  secondo  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, nonche'
utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di  cui  al
comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n.201, del 2011; 
    (( d) non trova applicazione il comma 13-bis del citato  articolo
14 del decreto  legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo che  nelle
regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' nelle Province
autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni  e  Province
autonome non si applica inoltre, la lettera c) del presente comma; )) 
    e) alla lettera c) del comma 380 dell'articolo 1 della  legge  24
dicembre 2012,  n.228,  le  parole:  «890,5  milioni  di  euro»  sono
sostituite dalle parole: «1.833,5 milioni di euro»; 
    f) i comuni non possono aumentare la  maggiorazione  standard  di
cui alla lettera c); 
    g) i comuni possono continuare ad avvalersi  per  la  riscossione
del tributo dei soggetti affidatari  del  servizio  di  gestione  dei
rifiuti urbani. 
  (( 2-bis. Le disposizioni del comma 2  trovano  applicazione  anche
nel caso in cui il comune prevede l'applicazione di una  tariffa  con
natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai  sensi  del  comma  29
dell'articolo  14  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
  2-ter. I comuni possono continuare ad avvalersi per la  riscossione
dei tributi dei soggetti di cui  all'articolo  7,  comma  2,  lettera
gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011,  n.  70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.  106,  anche  oltre  la
scadenza del 30giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. 
  3. All'articolo 14 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte
operative, le aree  scoperte  pertinenziali  o  accessorie  a  locali
tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117  del
codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.»; 
    b) al comma 35, secondo  periodo,  dopo  le  parole:  «in  quanto
compatibili» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero  tramite  le  altre
modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di  incasso  e
di pagamento interbancari». )) 
  4. All'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,  n.214,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 12-ter le parole: «novanta giorni  dalla  data»  sono
sostituite da: «il 30 giugno dell'anno successivo a quello»; 
    (( b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: 
  «13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonche' i  regolamenti
dell'imposta municipale propria devono essere inviati  esclusivamente
per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo  degli  stessi
nell'apposita sezione del Portale del  federalismo  fiscale,  per  la
pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo  1,  comma  3,
del decreto  legislativo  28  settembre  1998,  n.360,  e  successive
modificazioni. I comuni sono,  altresi',  tenuti  ad  inserire  nella
suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,  secondo  le
indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze  --
Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  nazionale  dei
comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni  e  dei  regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito
informatico. Il versamento  della  prima  rata  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  e'
eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi
dell'anno precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al
medesimo articolo 9 e' eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per
l'intero anno, con eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data  del  28
ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto  a
effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello
stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente». 
  4-bis.  All'articolo  259  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di dissesto  sia  adottata
nel corso del secondo  semestre  dell'esercizio  finanziario  per  il
quale risulta non  essere  stato  ancora  validamente  deliberato  il
bilancio di previsione o sia adottata nell'esercizio  successivo,  il
consiglio  dell'ente  presenta  per   l'approvazione   del   Ministro
dell'interno, entro il termine di  cui  al  comma  1,  un'ipotesi  di
bilancio che garantisca l'effettivo  riequilibrio  entro  il  secondo
esercizio ». 
  4-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24  dicembre  2007,  n.
244, le parole: « Per gli anni dal 2008 al  2012  »  sono  sostituite
dalle seguenti: « Per gli anni dal 2008 al 2014 ». 
  4-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 380, lettera f), sono aggiunte, in fine, le  seguenti
parole: « ;  tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e
che insistono  sul  rispettivo  territorio.  Per  l'accertamento,  la
riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il  contenzioso
si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale
propria. Le attivita' di accertamento  e  riscossione  relative  agli
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale  D  sono
svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo
svolgimento delle suddette attivita' a titolo di imposta, interessi e
sanzioni. Tale riserva non si applica altresi' ai  fabbricati  rurali
ad  uso  strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani   o
parzialmente  montani  di  cui   all'elenco   dei   comuni   italiani
predisposto   dall'Istituto   nazionale   di   statistica    (ISTAT),
assoggettati  dalle  province  autonome  di  Trento  e   di   Bolzano
all'imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 9, comma 8  del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive  modificazioni
»; 
    b) al comma 381: 
      1) le parole: «30 giugno 2013 » sono sostituite dalle seguenti:
« 30 settembre 2013»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ove il bilancio
di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre, per l'anno 2013 e'
facoltativa l'adozione della delibera consiliare di cui  all'articolo
193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.
267 del 2000.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del comma 7  dell'articolo  16  del
          citato  decreto-legge  n.  95  del  2012,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art.  16  .  (Riduzione   della   spesa   degli   enti
          territoriali)  -  1.  Ai  fini  della  tutela   dell'unita'
          economica   della   Repubblica,   gli   enti   territoriali
          concorrono,  anche  mediante  riduzione  delle  spese   per
          consumi intermedi, alla realizzazione  degli  obiettivi  di
          finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui  al
          presente articolo, che costituiscono principi  fondamentali
          di coordinamento della finanza  pubblica,  ai  sensi  degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2. Gli obiettivi del patto di stabilita' interno  delle
          regioni a statuto ordinario sono rideterminati in modo tale
          da assicurare l'importo di 700 milioni di euro  per  l'anno
          2012 e di 2.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2013 e 2014 e 2.050 milioni di euro a  decorrere  dall'anno
          2015. L'ammontare  del  concorso  finanziario  di  ciascuna
          regione e' determinato, tenendo conto anche  delle  analisi
          della spesa effettuate dal commissario straordinario di cui
          all'articolo 2 del decreto-legge  7  maggio  2012,  n.  52,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,
          n. 94, dalla Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano e recepite con decreto del Ministero  dell'economia
          e delle finanze entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno.  In
          caso di mancata deliberazione della  Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, il decreto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' comunque emanato entro  il
          15 febbraio di ciascun anno,  ripartendo  la  riduzione  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per  l'anno  2011,  dal  SIOPE.  Con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuate le risorse  a  qualunque  titolo  dovute  dallo
          Stato alle regioni a statuto ordinario, incluse le  risorse
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate,  ed  escluse  quelle  destinate   al
          finanziamento corrente del Servizio sanitario  nazionale  e
          del trasporto pubblico locale,  che  vengono  ridotte,  per
          l'importo complessivo di 1.000 milioni di euro per ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.050 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno   2015,   per   ciascuna   regione   in    misura
          proporzionale agli importi stabiliti ai  sensi  del  primo,
          del secondo e del terzo periodo. La predetta  riduzione  e'
          effettuata prioritariamente sulle risorse diverse da quelle
          destinate alla programmazione regionale del  Fondo  per  le
          aree  sottoutilizzate.  In  caso  di  insufficienza   delle
          predette  risorse  le  regioni  sono   tenute   a   versare
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. 
              3. Con le procedure  previste  dall'articolo  27  della
          legge 5 maggio 2009, n. 42, le Regioni a statuto speciale e
          le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  assicurano  un
          concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di
          600 milioni di euro per l'anno 2012, 1.200 milioni di  euro
          per l'anno 2013 e 1.500 milioni di euro per l'anno  2014  e
          1.575 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015.  Fino
          all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
          articolo 27, l'importo del concorso complessivo di  cui  al
          primo   periodo   del   presente   comma   e'   annualmente
          accantonato, a valere sulle quote di  compartecipazione  ai
          tributi  erariali,  o,  previo  accordo  tra   la   Regione
          richiedente, il Ministero per la coesione territoriale e il
          Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  a  valere
          sulle risorse destinate alla programmazione  regionale  del
          Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base di  apposito
          accordo sancito tra le medesime autonomie speciali in  sede
          di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
          recepito con decreto del Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze entro il 31 gennaio di ciascun  anno.  In  caso  di
          mancato accordo in sede  di  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, l'accantonamento  e'  effettuato,  con
          decreto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da
          emanare  entro  il  15  febbraio  di   ciascun   anno,   in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per l'anno 2011, dal  SIOPE.  Fino  all'emanazione
          delle norme di attuazione di cui al citato articolo 27, gli
          obiettivi del patto di stabilita'  interno  delle  predette
          autonomie speciali sono rideterminati tenendo  conto  degli
          importi incrementati di 500 milioni di euro annui derivanti
          dalle predette procedure. In caso di utilizzo delle risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione per le finalita' di
          cui al  presente  comma,  la  Regione  interessata  propone
          conseguentemente al CIPE per  la  presa  d'atto,  la  nuova
          programmazione nel limite delle disponibilita' residue, con
          priorita' al finanziamento di interventi  finalizzati  alla
          promozione dello  sviluppo  in  materia  di  trasporti,  di
          infrastrutture e di investimenti locali. 
              4. Dopo il comma 12 dell'articolo  32  della  legge  12
          novembre 2011, n 183 , e' aggiunto il seguente comma: 
              «12-bis. In caso di mancato accordo di cui ai commi  11
          e 12 entro il 31 luglio,  gli  obiettivi  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano sono determinati applicando agli obiettivi definiti
          nell'ultimo accordo il miglioramento di cui: 
              a) al comma 10 del presente articolo; 
              b)  all'articolo  28,  comma  3,  del  decreto-legge  6
          dicembre  2011,  n.   201,   convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  22
          dicembre 2011, n. 214, come rideterminato dall'articolo 35,
          comma  4,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,   n.   1,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo  2012,
          n. 27, e dall'articolo 4, comma  11,  del  decreto-legge  2
          marzo 2012, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 26 aprile 2012, n. 44; 
              c). 
              d) agli ulteriori contributi disposti  a  carico  delle
          autonomie speciali.». 
              5. L'ultimo periodo del comma 11 e l'ultimo periodo del
          comma 12 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011,  n.
          183 sono abrogati. 
              6.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni  di  euro  per
          l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per  l'anno  2013  e
          2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.600  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012  e  2013
          ai  Comuni,  di  cui   all'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  non  si
          applicano le disposizioni recate dal presente comma,  fermo
          restando  il  complessivo  importo  delle   riduzioni   ivi
          previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di  2.000
          milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
          ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, degli  elementi  di  costo  nei
          singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
          della  procedura  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard, nonche' dei fabbisogni  standard  stessi,  e  dei
          conseguenti risparmi  potenziali  di  ciascun  ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
          del   Ministero   dell'interno   entro   il   15   ottobre,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012,  ed
          entro il 31 gennaio 2013 relativamente  alle  riduzioni  da
          operare per gli anni 2013 e successivi. In caso di  mancata
          deliberazione della Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, il decreto del Ministero dell'interno  e'  comunque
          emanato  entro  i  15  giorni  successivi,  ripartendo   la
          riduzione in proporzione alle spese sostenute  per  consumi
          intermedi desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. In  caso  di
          incapienza, sulla base dei dati  comunicati  dal  Ministero
          dell'interno, l'Agenzia delle Entrate provvede al  recupero
          delle predette somme nei confronti dei  comuni  interessati
          all'atto del  pagamento  agli  stessi  comuni  dell'imposta
          municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge
          6 dicembre 2011, n.  201,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le  somme  recuperate
          sono  versate  allo   Stato   contestualmente   all'imposta
          municipale propria riservata allo Stato. Qualora  le  somme
          da riversare ai  comuni  a  titolo  di  imposta  municipale
          propria  risultino  incapienti  per   l'effettuazione   del
          recupero di cui al quarto periodo del  presente  comma,  il
          versamento  al  bilancio  dello  Stato  della   parte   non
          recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle  disponibilita'
          presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
          Entrate - Fondi di  Bilancio»  che  e'  reintegrata  con  i
          successivi  versamenti  dell'imposta   municipale   propria
          spettante ai comuni. 
              6-bis. Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012
          alle regole del patto di stabilita' interno, non si applica
          la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni
          da  imputare  a  ciascun  comune,   definiti   mediante   i
          meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del  comma  6,
          non sono validi ai fini del patto di stabilita'  interno  e
          sono  utilizzati  esclusivamente  per  l'estinzione  o   la
          riduzione anticipata  del  debito,  inclusi  gli  eventuali
          indennizzi dovuti. Le risorse non utilizzate nel  2012  per
          l'estinzione o la  riduzione  anticipata  del  debito  sono
          recuperate nel 2013 con le modalita' di cui al comma  6.  A
          tale fine i comuni comunicano  al  Ministero  dell'interno,
          entro il termine perentorio del 31 marzo 2013 e secondo  le
          modalita' definite con decreto del  Ministero  dell'interno
          da  adottare  entro  il  31  gennaio  2013,  l'importo  non
          utilizzato per l'estinzione o la riduzione  anticipata  del
          debito. In caso  di  mancata  comunicazione  da  parte  dei
          comuni entro il predetto termine perentorio il recupero nel
          2013 e' effettuato per un importo pari al totale del valore
          della riduzione non operata nel 2012. Nel 2013  l'obiettivo
          del  patto  di  stabilita'  interno  di  ciascun  ente   e'
          migliorato di un importo pari al  recupero  effettuato  dal
          Ministero dell'interno nel medesimo anno. 
              6-ter. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti
          dal comma 6-bis, nel limite massimo di 500 milioni di  euro
          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente
          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
              7.  Il  fondo  sperimentale   di   riequilibrio,   come
          determinato  ai  sensi   dell'articolo   21   del   decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  23  del  medesimo
          decreto legislativo n. 68  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti alle province  della  Regione  Siciliana  e
          della Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni di  euro
          per l'anno 2012 e di 1.200 milioni  di  euro  per  ciascuno
          degli anni 2013 e 2014 e 1.250 milioni di euro a  decorrere
          dall'anno  2015.  Le  riduzioni  da  imputare  a   ciascuna
          provincia  sono  determinate,  tenendo  conto  anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, degli  elementi  di  costo  nei
          singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
          della  procedura  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard, nonche' dei fabbisogni  standard  stessi,  e  dei
          conseguenti risparmi  potenziali  di  ciascun  ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'UPI, e recepite con  decreto
          del  Ministero  dell'interno  entro  il  15  ottobre  2012,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012,  ed
          entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente a quello di
          riferimento relativamente alle riduzioni da operare per gli
          anni 2013 e successivi. In caso  di  mancata  deliberazione
          della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  il
          decreto del  Ministero  dell'interno  e'  comunque  emanato
          entro i 15 giorni successivi, ripartendo  le  riduzioni  in
          proporzione alle  spese  sostenute  per  consumi  intermedi
          desunte, per l'anno 2011, dal SIOPE. Per gli  anni  2013  e
          2014, in deroga a quanto previsto dal  periodo  precedente,
          in  caso  di   mancata   deliberazione   della   Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali, le riduzioni da  imputare
          a ciascuna provincia sono determinate in  proporzione  alle
          spese, desunte dal SIOPE, sostenute nel 2011 per l'acquisto
          di beni e servizi, con l'esclusione di quelle relative alle
          spese per formazione professionale, per trasporto  pubblico
          locale, per la raccolta di  rifiuti  solidi  urbani  e  per
          servizi socialmente utili finanziati dallo Stato.  In  caso
          di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal Ministero
          dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede al  recupero
          delle  predette  somme   nei   confronti   delle   province
          interessate a  valere  sui  versamenti  dell'imposta  sulle
          assicurazioni contro la  responsabilita'  civile  derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,   esclusi   i
          ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo
          15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa  tramite  modello  F24,
          all'atto  del  riversamento  del  relativo   gettito   alle
          province medesime.  Qualora  le  somme  da  riversare  alle
          province a titolo di imposta sulle assicurazioni contro  la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli  a  motore,   esclusi   i   ciclomotori,   di   cui
          all'articolo 60 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n.  446  risultino  incapienti  per   l'effettuazione   del
          recupero di cui al quarto periodo del  presente  comma,  il
          versamento  al  bilancio  dello  Stato  della   parte   non
          recuperata e'  effettuato  a  valere  sulle  disponibilita'
          presenti sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle
          Entrate - Fondi di  Bilancio»  che  e'  reintegrata  con  i
          successivi  versamenti  dell'imposta  sulle   assicurazioni
          contro   la   responsabilita'   civile   derivante    dalla
          circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori. 
              8.  Fermi  restando  i  vincoli  assunzionali  di   cui
          all'articolo  76,  del  decreto-legge  n.  112   del   2008
          convertito  con  legge  n.  133  del  2008,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre
          2012 d'intesa  con  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali, sono stabiliti i parametri di  virtuosita'  per  la
          determinazione delle dotazioni organiche degli enti locali,
          tenendo prioritariamente conto del rapporto tra  dipendenti
          e popolazione residente. A tal fine e' determinata la media
          nazionale  del  personale  in  servizio  presso  gli  enti,
          considerando anche  le  unita'  di  personale  in  servizio
          presso le societa' di cui all'articolo 76, comma  7,  terzo
          periodo, del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008.  A
          decorrere dalla data di efficacia del decreto gli enti  che
          risultino collocati ad un  livello  superiore  del  20  per
          cento rispetto alla media non possono effettuare assunzioni
          a qualsiasi titolo; gli enti che risultino collocati ad  un
          livello superiore del 40  per  cento  rispetto  alla  media
          applicano le misure di gestione delle eventuali  situazioni
          di  soprannumero  di  cui  all'articolo  2,  comma  11,   e
          seguenti. 
              9. Nelle more  dell'attuazione  delle  disposizioni  di
          riduzione  e  razionalizzazione  delle  Province  e'  fatto
          comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni  di
          personale a tempo indeterminato. 
              10. All'articolo 28-quater, comma 1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  il
          quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Qualora  la
          regione, l'ente locale  o  l'ente  del  Servizio  sanitario
          nazionale non versi all'agente della riscossione  l'importo
          oggetto della  certificazione  entro  sessanta  giorni  dal
          termine nella stessa indicato, l'agente  della  riscossione
          ne  da'   comunicazione   ai   Ministeri   dell'interno   e
          dell'economia e delle finanze  e  l'importo  oggetto  della
          certificazione e' recuperato mediante riduzione delle somme
          dovute  dallo  Stato  all'ente  territoriale  a   qualsiasi
          titolo, incluse  le  quote  dei  fondi  di  riequilibrio  o
          perequativi  e  le   quote   di   gettito   relative   alla
          compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi  di  cui
          al presente comma sono  escluse  le  risorse  destinate  al
          finanziamento corrente del  servizio  sanitario  nazionale.
          Nel caso in  cui  il  recupero  non  sia  stato  possibile,
          l'agente della riscossione procede, sulla  base  del  ruolo
          emesso a carico del titolare del credito, alla  riscossione
          coattiva secondo le disposizioni di cui al  titolo  II  del
          presente decreto.». 
              11.  Il  comma  1   dell'articolo   204   del   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso
          che l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e  accedere  ad
          altre  forme  di  finanziamento  reperibili  sul   mercato,
          qualora sia rispettato il limite  nell'anno  di  assunzione
          del nuovo indebitamento. 
              12. All'articolo 4-ter, del decreto-legge 2 marzo 2012,
          n. 16, convertito con modificazioni dalla legge  26  aprile
          2012, n. 44: 
              a)  ai  commi  1  e  2  le  parole:  «30  giugno»  sono
          sostituite dalle parole: «20 settembre»; 
              b) alla fine del comma 2 aggiungere le seguenti  parole
          «Entro lo  stesso  termine  i  comuni  possono  variare  le
          comunicazioni gia' trasmesse»; 
              b-bis) al  comma  3,  le  parole:  «500  milioni»  sono
          sostituite dalle seguenti: «200 milioni»; 
              c) al comma 5, le parole  «entro  il  30  luglio»  sono
          sostituite dalle parole «entro il 5 ottobre». 
              12-bis.  Nell'anno  2012,  alle   regioni   a   statuto
          ordinario, alla Regione siciliana e alla  Sardegna,  i  cui
          comuni sono beneficiari di risorse erariali, e'  attribuito
          un contributo, nei limiti di un importo complessivo di  800
          milioni di euro in misura pari all'83,33  per  cento  degli
          spazi finanziari, validi ai fini del  patto  di  stabilita'
          interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai  comuni
          ricadenti nel proprio territorio nei limiti  degli  importi
          indicati per ciascuna regione  nella  tabella  allegata  al
          presente decreto. Il contributo e' destinato dalle  regioni
          alla riduzione del debito. 
              12-ter. Gli importi indicati per ciascuna regione nella
          tabella  allegata  al  presente  decreto   possono   essere
          modificati,  a  invarianza   di   contributo   complessivo,
          mediante accordo da sancire, entro il  6  agosto  2012,  in
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
              12-quater. La cessione di spazi finanziari  di  cui  al
          comma 12-bis, nonche' l'utilizzo degli stessi da parte  dei
          comuni, avviene ai sensi di quanto disposto dal  comma  138
          dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220.  Gli
          spazi  finanziari  ceduti  da  ciascuna   regione   vengono
          ripartiti tra i comuni, al fine di favorire i pagamenti dei
          residui passivi in conto capitale in favore dei creditori. 
              12-quinquies.  Entro  il  termine  perentorio  del   10
          settembre  2012,  le  regioni   comunicano   al   Ministero
          dell'economia e delle finanze, con  riferimento  a  ciascun
          comune beneficiario, gli  elementi  informativi  occorrenti
          per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei  saldi
          di finanza pubblica. 
              12-sexies.  Alla  copertura  finanziaria  degli   oneri
          derivanti dai commi 12 e 12-bis, pari a 500 milioni di euro
          per  l'anno   2012,   si   provvede   mediante   versamento
          all'entrata del bilancio dello Stato di una  corrispondente
          quota delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale
          1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio". 
              12-septies.  Le  regioni   sottoposte   al   piano   di
          stabilizzazione finanziaria di cui all'articolo  14,  comma
          22, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
          possono disporre, con propria  legge,  l'anticipo  all'anno
          2013  della  maggiorazione  dell'aliquota  dell'addizionale
          regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche  di
          base prevista dall'articolo 6, comma  1,  lettera  b),  del
          decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. 
              12-octies. Il fondo istituito dall'articolo  14,  comma
          14-bis,  del  decreto-legge  31   maggio   2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e'  attribuito  al  Commissario  straordinario  del
          Governo   per   l'attuazione   del   piano    di    rientro
          dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133.  Il
          Commissario straordinario  del  Governo  e'  autorizzato  a
          stipulare il contratto di servizio di  cui  all'articolo  5
          del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in
          data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per  i
          finanziamenti occorrenti per la copertura degli  oneri  del
          piano di rientro.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14,  del  citato
          decreto-legge   n.201    del    2011,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, recante
          "Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici", come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 14. (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti
          e sui servizi) - 1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013  e'
          istituito in tutti i comuni  del  territorio  nazionale  il
          tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei
          costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
          dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto  in
          regime  di  privativa  pubblica  ai  sensi  della   vigente
          normativa  ambientale  e  dei  costi  relativi  ai  servizi
          indivisibili dei comuni. 
              2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria  e'  il
          comune  nel   cui   territorio   insiste,   interamente   o
          prevalentemente,    la    superficie     degli     immobili
          assoggettabili al tributo. 
              3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi  o
          detenga a  qualsiasi  titolo  locali  o  aree  scoperte,  a
          qualsiasi uso adibiti,  suscettibili  di  produrre  rifiuti
          urbani. 
              4. Sono escluse dalla tassazione,  ad  eccezione  delle
          aree scoperte operative, le aree scoperte  pertinenziali  o
          accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali
          di cui all'articolo 1117 del codice civile  che  non  siano
          detenute o occupate in via esclusiva. 
              5. Il tributo  e'  dovuto  da  coloro  che  occupano  o
          detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4
          con vincolo di solidarieta' tra  i  componenti  del  nucleo
          familiare o tra coloro che usano in comune i  locali  o  le
          aree stesse. 
              6.  In  caso  di  utilizzi  temporanei  di  durata  non
          superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il
          tributo e' dovuto soltanto  dal  possessore  dei  locali  e
          delle  aree  a  titolo  di  proprieta',   usufrutto,   uso,
          abitazione, superficie. 
              7. Nel caso di locali in multiproprieta'  e  di  centri
          commerciali integrati il soggetto che  gestisce  i  servizi
          comuni e' responsabile del versamento  del  tributo  dovuto
          per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i  locali
          ed aree scoperte in uso esclusivo ai  singoli  occupanti  o
          detentori, fermi restando nei confronti di  questi  ultimi,
          gli  altri  obblighi  o  diritti  derivanti  dal   rapporto
          tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 
              8.  Il  tributo  e'  corrisposto  in  base  a   tariffa
          commisurata ad anno  solare,  cui  corrisponde  un'autonoma
          obbligazione tributaria. 
              9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e  qualita'
          medie  ordinarie  di  rifiuti  prodotti   per   unita'   di
          superficie, in relazione  agli  usi  e  alla  tipologia  di
          attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 27 aprile  1999,  n.  158.  Fino  all'attuazione
          delle disposizioni di cui al  comma  9-bis,  la  superficie
          delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria  iscritte
          o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al
          tributo e' costituita da quella calpestabile dei  locali  e
          delle  aree  suscettibili  di  produrre  rifiuti  urbani  e
          assimilati.  Ai  fini  dell'applicazione  del  tributo   si
          considerano le superfici dichiarate  o  accertate  ai  fini
          della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di
          cui  al  decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n.  507
          (TARSU), o della  Tariffa  di  igiene  ambientale  prevista
          dall'articolo 49 del decreto legislativo 5  febbraio  1997,
          n. 22 (TIA 1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3
          aprile 2006, n. 152 (TIA  2).  Ai  fini  dell'attivita'  di
          accertamento,  il  comune,  per  le  unita'  immobiliari  a
          destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili  nel  catasto
          edilizio   urbano,   puo'   considerare   come   superficie
          assoggettabile al tributo  quella  pari  all'80  per  cento
          della superficie catastale determinata  secondo  i  criteri
          stabiliti dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.  Con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  sentita  la
          Conferenza   Stato-citta'    ed    autonomie    locali    e
          l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sono stabilite
          le procedure di interscambio dei dati tra  i  comuni  e  la
          predetta  Agenzia.  Per  le  altre  unita'  immobiliari  la
          superficie  assoggettabile   al   tributo   rimane   quella
          calpestabile. 
              9-bis. Nell'ambito della cooperazione tra  i  comuni  e
          l'Agenzia del territorio  per  la  revisione  del  catasto,
          vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati
          catastali relativi alle unita' immobiliari  a  destinazione
          ordinaria e  i  dati  riguardanti  la  toponomastica  e  la
          numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al
          fine di addivenire  alla  determinazione  della  superficie
          assoggettabile al tributo pari all'80 per cento  di  quella
          catastale  determinata  secondo  i  criteri  stabiliti  dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  n.  138  del  1998.  I  comuni  comunicano   ai
          contribuenti le nuove  superfici  imponibili  adottando  le
          piu'  idonee  forme  di  comunicazione   e   nel   rispetto
          dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 
              10.    Nella    determinazione     della     superficie
          assoggettabile al tributo non  si  tiene  conto  di  quella
          parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali,  a
          condizione  che  il  produttore  ne   dimostri   l'avvenuto
          trattamento in conformita' alla normativa vigente. 
              11. La tariffa e' composta da una quota determinata  in
          relazione alle componenti essenziali del costo del servizio
          di gestione  dei  rifiuti,  riferite  in  particolare  agli
          investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da
          una quota rapportata alle quantita' di  rifiuti  conferiti,
          al servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in
          modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
          investimento e di  esercizio.  La  tariffa  e'  determinata
          ricomprendendo anche i costi di  cui  all'articolo  15  del
          decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. 
              12. 
              13. Alla tariffa determinata in base alle  disposizioni
          di cui ai commi da 8 a 12,  si  applica  una  maggiorazione
          pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei  costi
          relativi  ai  servizi  indivisibili  dei  comuni,  i  quali
          possono,  con   deliberazione   del   consiglio   comunale,
          modificare in aumento la misura della maggiorazione fino  a
          0,40 euro, anche graduandola  in  ragione  della  tipologia
          dell'immobile e della zona ove e' ubicato. 
              13-bis.   A   decorrere   dall'anno   2013   il   fondo
          sperimentale di riequilibrio,  come  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.
          23, e il  fondo  perequativo,  come  determinato  ai  sensi
          dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del
          2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni  della
          Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti  in
          misura   corrispondente   al   gettito   derivante    dalla
          maggiorazione standard di cui  al  comma  13  del  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito dei comuni ricadenti  nel  proprio
          territorio. Fino all'emanazione delle norme  di  attuazione
          di cui allo stesso articolo 27, a  valere  sulle  quote  di
          compartecipazione ai tributi erariali,  e'  accantonato  un
          importo pari  al  maggior  gettito  di  cui  al  precedente
          periodo. 
              14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il
          servizio  di  gestione  dei   rifiuti   delle   istituzioni
          scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del  decreto-legge
          31 dicembre 2007,  n.  248,  convertito  con  modificazioni
          dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla
          gestione  dei  rifiuti  delle  istituzioni  scolastiche  e'
          sottratto dal costo che deve essere coperto con il  tributo
          comunale sui rifiuti e sui servizi. 
              15. Il comune con regolamento puo' prevedere  riduzioni
          tariffarie, nella misura massima del trenta per cento,  nel
          caso di: 
              a) abitazioni con unico occupante; 
              b) abitazioni tenute a disposizione per uso  stagionale
          od altro uso limitato e discontinuo; 
              c) locali, diversi dalle abitazioni, ed  aree  scoperte
          adibiti ad uso stagionale o ad  uso  non  continuativo,  ma
          ricorrente; 
              d) abitazioni occupate  da  soggetti  che  risiedano  o
          abbiano  la  dimora,  per  piu'  di  sei   mesi   all'anno,
          all'estero; 
              e) fabbricati rurali ad uso abitativo. 
              16. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il
          tributo e' dovuto in misura non superiore al  quaranta  per
          cento  della  tariffa  da  determinare,  anche  in  maniera
          graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino  punto
          di raccolta rientrante nella zona perimetrata  o  di  fatto
          servita. 
              17. Nella modulazione  della  tariffa  sono  assicurate
          riduzioni per la  raccolta  differenziata  riferibile  alle
          utenze domestiche. 
              18.  Alla  tariffa  e'  applicato  un  coefficiente  di
          riduzione   proporzionale   alle   quantita'   di   rifiuti
          assimilati che il produttore dimostri di  aver  avviato  al
          recupero. 
              19. Il consiglio  comunale  puo'  deliberare  ulteriori
          riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte  in
          bilancio  come  autorizzazioni  di  spesa  e  la   relativa
          copertura e' assicurata da risorse diverse dai proventi del
          tributo di competenza dell'esercizio al quale si  riferisce
          l'iscrizione stessa. 
              20. Il tributo e' dovuto nella misura  massima  del  20
          per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del
          servizio di gestione dei rifiuti, ovvero  di  effettuazione
          dello  stesso  in  grave  violazione  della  disciplina  di
          riferimento,  nonche'  di  interruzione  del  servizio  per
          motivi   sindacali   o   per   imprevedibili    impedimenti
          organizzativi  che  abbiano  determinato   una   situazione
          riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno  o  pericolo
          di danno alle persone o all'ambiente. 
              21. Le agevolazioni di cui ai  commi  da  15  a  20  si
          applicano anche alla maggiorazione di cui al comma 13. 
              22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
          52 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,  il
          consiglio   comunale   determina    la    disciplina    per
          l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro: 
              a) la classificazione delle categorie di attivita'  con
          omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti; 
              b) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 
              c)  la  disciplina   delle   eventuali   riduzioni   ed
          esenzioni; 
              d)   l'individuazione   di   categorie   di   attivita'
          produttive  di  rifiuti  speciali  alle  quali   applicare,
          nell'obiettiva difficolta' di delimitare le  superfici  ove
          tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione  rispetto
          all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta; 
              e) i termini di presentazione della dichiarazione e  di
          versamento del tributo. 
              23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del
          tributo entro il  termine  fissato  da  norme  statali  per
          l'approvazione del bilancio di previsione,  in  conformita'
          al piano finanziario del servizio di gestione  dei  rifiuti
          urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio  stesso
          ed approvato dall'autorita' competente. 
              24. Per il servizio di gestione dei rifiuti  assimilati
          prodotti   da   soggetti   che   occupano    o    detengono
          temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree
          pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono  con  il
          regolamento le modalita' di applicazione  del  tributo,  in
          base a tariffa giornaliera. L'occupazione o  detenzione  e'
          temporanea quando si protrae per periodi  inferiori  a  183
          giorni nel corso dello stesso anno solare. 
              25. La misura tariffaria e' determinata  in  base  alla
          tariffa  annuale  del   tributo,   rapportata   a   giorno,
          maggiorata di un importo percentuale non superiore  al  100
          per cento. 
              26. L'obbligo di presentazione della  dichiarazione  e'
          assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con  le
          modalita'  e  nei  termini  previsti  per   la   tassa   di
          occupazione temporanea di spazi ed  aree  pubbliche  ovvero
          per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo  11
          del decreto legislativo 14 marzo 2011,  n.  23,  a  partire
          dalla data di entrata in vigore della stessa. 
              27. Per tutto quanto non previsto dai commi da 24 a 26,
          si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative
          al tributo annuale, compresa la  maggiorazione  di  cui  al
          comma 13. 
              28.  E'  fatta   salva   l'applicazione   del   tributo
          provinciale  per  l'esercizio  delle  funzioni  di  tutela,
          protezione ed igiene dell'ambiente di cui  all'articolo  19
          del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504.  Il
          tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali
          ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura
          percentuale deliberata  dalla  provincia  sull'importo  del
          tributo, esclusa la maggiorazione di cui al comma 13. 
              29.  I  comuni  che   hanno   realizzato   sistemi   di
          misurazione puntuale della quantita' di  rifiuti  conferiti
          al servizio pubblico possono,  con  regolamento,  prevedere
          l'applicazione di una tariffa avente natura  corrispettiva,
          in luogo del tributo. 
              30. Il costo del servizio da coprire con la tariffa  di
          cui al comma 29  e'  determinato  sulla  base  dei  criteri
          stabiliti nel regolamento previsto dal comma 12. 
              31. La tariffa di  cui  al  comma  29  e'  applicata  e
          riscossa dal soggetto affidatario del servizio di  gestione
          dei rifiuti urbani. 
              32. I comuni di cui al comma 29  applicano  il  tributo
          comunale sui  rifiuti  e  sui  servizi  limitatamente  alla
          componente diretta alla copertura  dei  costi  relativi  ai
          servizi indivisibili dei comuni determinata  ai  sensi  del
          comma 13. 
              33.  I  soggetti  passivi  del  tributo  presentano  la
          dichiarazione entro il termine  stabilito  dal  comune  nel
          regolamento, fissato in relazione alla data di  inizio  del
          possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali  e
          delle  aree  assoggettabili  a   tributo.   Nel   caso   di
          occupazione in comune di un  fabbricato,  la  dichiarazione
          puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 
              34.  La  dichiarazione,  redatta  su  modello  messo  a
          disposizione dal comune, ha  effetto  anche  per  gli  anni
          successivi sempreche' non si verifichino modificazioni  dei
          dati dichiarati da cui consegua un  diverso  ammontare  del
          tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata  entro
          il termine stabilito dal comune nel regolamento. Al fine di
          acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la
          numerazione civica interna ed esterna  di  ciascun  comune,
          nella dichiarazione delle unita' immobiliari a destinazione
          ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati  i  dati
          catastali, il numero civico di ubicazione  dell'immobile  e
          il numero dell'interno, ove esistente. 
              35. I comuni, in deroga  all'articolo  52  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  possono  affidare,
          fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo  o  della
          tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data  del
          31  dicembre  2012,  svolgono,  anche  disgiuntamente,   il
          servizio di  gestione  dei  rifiuti  e  di  accertamento  e
          riscossione della TARSU, della TIA 1  o  della  TIA  2.  Il
          versamento del tributo, della tariffa di cui  al  comma  29
          nonche'  della  maggiorazione  di  cui  al  comma   13   e'
          effettuato,  in  deroga   all'articolo   52   del   decreto
          legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446,   secondo   le
          disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, nonche', tramite apposito bollettino
          di  conto  corrente  postale  al  quale  si  applicano   le
          disposizioni di  cui  al  citato  articolo  17,  in  quanto
          compatibili, ovvero tramite le altre modalita' di pagamento
          offerte dai servizi elettronici di incasso e  di  pagamento
          interbancari. Con uno o piu' decreti del direttore generale
          del Dipartimento delle finanze del Ministero  dell'economia
          e delle finanze, di concerto con il Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni
          Italiani,  sono  stabilite  le  modalita'  di   versamento,
          assicurando in ogni caso la massima  semplificazione  degli
          adempimenti da parte dei soggetti  interessati,  prevedendo
          anche forme che rendano possibile  la  previa  compilazione
          dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in
          deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n.  446  del
          1997, sono versati esclusivamente al comune. Il  versamento
          del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonche' della
          maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di  riferimento
          e' effettuato in quattro  rate  trimestrali,  scadenti  nei
          mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono
          variare la scadenza e il numero delle rate  di  versamento.
          Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima  rata
          e'  comunque  posticipato  a  luglio,  ferma  restando   la
          facolta' per il comune di  posticipare  ulteriormente  tale
          termine. Per l'anno 2013, fino  alla  determinazione  delle
          tariffe ai  sensi  dei  commi  23  e  29,  l'importo  delle
          corrispondenti   rate   e'    determinato    in    acconto,
          commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a
          titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.  Per  le  nuove
          occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle
          corrispondenti  rate  di  cui  al  periodo  precedente   e'
          determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU
          o alla TIA  1  oppure  alla  TIA  2  applicate  dal  comune
          nell'anno  precedente.  In  ogni  caso  il   versamento   a
          conguaglio  e'  effettuato  con  la  rata  successiva  alla
          determinazione delle tariffe ai sensi dei commi  23  e  29.
          Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al
          comma 13 e' effettuato in base alla misura standard, pari a
          0,30  euro  per  metro  quadrato,  senza  applicazione   di
          sanzioni e interessi, contestualmente  al  tributo  o  alla
          tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle  prime  tre
          rate. L'eventuale conguaglio riferito all'incremento  della
          maggiorazione fino a 0,40 euro e' effettuato al momento del
          pagamento dell'ultima rata. E' consentito il  pagamento  in
          unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno. 
              36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui
          sono attribuiti tutti i  poteri  per  l'esercizio  di  ogni
          attivita' organizzativa e gestionale,  compreso  quello  di
          sottoscrivere i provvedimenti afferenti a  tali  attivita',
          nonche' la rappresentanza in giudizio per  le  controversie
          relative al tributo stesso. 
              37. Ai fini della verifica  del  corretto  assolvimento
          degli obblighi tributari, il funzionario responsabile  puo'
          inviare questionari  al  contribuente,  richiedere  dati  e
          notizie a uffici pubblici ovvero  a  enti  di  gestione  di
          servizi pubblici,  in  esenzione  da  spese  e  diritti,  e
          disporre l'accesso  ai  locali  ed  aree  assoggettabili  a
          tributo, mediante personale debitamente autorizzato  e  con
          preavviso di almeno sette giorni. 
              38. In caso di mancata collaborazione del  contribuente
          od   altro   impedimento    alla    diretta    rilevazione,
          l'accertamento puo' essere effettuato in base a presunzioni
          semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile. 
              39. In caso di omesso o  insufficiente  versamento  del
          tributo  risultante   dalla   dichiarazione,   si   applica
          l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n.
          471. 
              40.   In   caso   di   omessa    presentazione    della
          dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento  al
          200 per cento del tributo non versato, con un minimo di  50
          euro. 
              41. In caso di infedele dichiarazione,  si  applica  la
          sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo  non
          versato, con un minimo di 50 euro. 
              42. In caso di mancata, incompleta o infedele  risposta
          al questionario di cui al comma 37,  entro  il  termine  di
          sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica  la
          sanzione da euro 100 a euro 500. 
              43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad
          un terzo se, entro  il  termine  per  la  proposizione  del
          ricorso,  interviene  acquiescenza  del  contribuente,  con
          pagamento del tributo, se dovuto, della  sanzione  e  degli
          interessi. 
              44. Resta salva la facolta' del  comune  di  deliberare
          con il regolamento circostanze attenuanti  o  esimenti  nel
          rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale. 
              45. Per tutto quanto non  previsto  dalle  disposizioni
          del presente articolo concernenti il tributo  comunale  sui
          rifiuti e sui servizi, si applicano le disposizioni di  cui
          all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione  dell'articolo  52
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
              46. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  sono  soppressi
          tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti
          urbani,  sia  di  natura   patrimoniale   sia   di   natura
          tributaria, compresa l'addizionale per  l'integrazione  dei
          bilanci degli enti  comunali  di  assistenza.  All'articolo
          195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152,  sono  abrogate  le  parole  da  "Ai  rifiuti
          assimilati" fino a "la predetta tariffazione". 
              47. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo  14
          marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia  a  decorrere
          dalla data di cui al comma 46 del presente articolo.". 
              Si riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  17,  del
          decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.241   (Norme   di
          semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in  sede
          di dichiarazione dei  redditi  e  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto,  nonche'  di  modernizzazione  del   sistema   di
          gestione delle dichiarazioni): 
              "Art.  17.  (Oggetto)  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti unitari delle  imposte,  dei  contributi  dovuti
          all'INPS e delle altre somme a favore  dello  Stato,  delle
          regioni  e  degli   enti   previdenziali,   con   eventuale
          compensazione  dei  crediti,  dello  stesso  periodo,   nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni  e  dalle   denunce   periodiche   presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della  dichiarazione  successiva.  La
          compensazione del credito  annuale  o  relativo  a  periodi
          inferiori all'anno dell'imposta sul  valore  aggiunto,  per
          importi  superiori  a  5.000  euro   annui,   puo'   essere
          effettuata a partire dal giorno sedici del mese  successivo
          a   quello   di   presentazione   della   dichiarazione   o
          dell'istanza da cui il credito emerge. 
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi: 
              a) alle imposte sui redditi, alle relative  addizionali
          e alle ritenute alla  fonte  riscosse  mediante  versamento
          diretto ai sensi dell'Art. 3  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute
          di cui al secondo comma del citato Art. 3  resta  ferma  la
          facolta' di eseguire il  versamento  presso  la  competente
          sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in  tal  caso
          non e' ammessa la compensazione ; 
              b) all'imposta sul  valore  aggiunto  dovuta  ai  sensi
          degli articoli 27 e 33 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e  quella  dovuta  dai
          soggetti di cui all'Art. 74; 
              c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
          dell'imposta sul valore aggiunto; 
              d) all'imposta prevista dall'Art. 3, comma 143, lettera
          a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
              d-bis) 
              e) ai contributi previdenziali dovuti  da  titolari  di
          posizione assicurativa in una delle  gestioni  amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative; 
              f) ai contributi previdenziali ed assistenziali  dovuti
          dai datori di lavoro e dai committenti  di  prestazioni  di
          collaborazione coordinata e continuativa  di  cui  all'Art.
          49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui
          redditi,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
              g) ai premi per l'assicurazione  contro  gli  infortuni
          sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi  del
          testo unico approvato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; 
              h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
          ai sensi dell'Art. 20; 
              h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
          netto  delle  imprese,  istituita  con   decreto-legge   30
          settembre 1992,  n.  394,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del  contributo  al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'Art. 31 della legge
          28  febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo   modificato
          dall'Art. 4 del decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 22  marzo  1995,
          n. 85; 
              h-ter) alle altre entrate individuate con  decreto  del
          Ministro delle finanze, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,  e
          con i Ministri competenti per settore; 
              h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
          sale cinematografiche; (25) (34) (35) 
              h-quinquies) alle somme  che  i  soggetti  tenuti  alla
          riscossione   dell'incremento   all'addizionale    comunale
          debbono riversare all'INPS, ai sensi dell'articolo 6-quater
          del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  31  marzo  2005,  n.  43,   e
          successive modificazioni. 
              2-bis.". 
              Si riporta il testo dei commi 380 e 381 dell'articolo 1
          della citata legge n. 228 del 2012 , come modificati  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. 
              (Omissis). 
              380. Al fine di assicurare la spettanza ai  Comuni  del
          gettito   dell'imposta   municipale   propria,    di    cui
          all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: 
              a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui  al  comma
          11 del citato articolo 13  del  decreto-legge  n.  201  del
          2011; 
              b)  e'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del
          Ministero dell'interno, il Fondo di  solidarieta'  comunale
          che e' alimentato con  una  quota  dell'imposta  municipale
          propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo
          13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso  la
          Conferenza Stato-Citta' ed  autonomie  locali,  da  emanare
          entro il 30 aprile 2013 per l'anno  2013  ed  entro  il  31
          dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato  accordo,
          il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          comunque emanato entro i 15 giorni successivi.  L'ammontare
          iniziale del predetto Fondo e' pari,  per  l'anno  2013,  a
          4.717,9 milioni di euro  e,  per  l'anno  2014,  a  4.145,9
          milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi
          e' versata all'entrata del bilancio statale  una  quota  di
          pari importo dell'imposta municipale propria, di  spettanza
          dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al
          primo  periodo,  e'  rideterminato  l'importo  da   versare
          all'entrata  del  bilancio  dello   Stato.   La   eventuale
          differenza  positiva  tra   tale   nuovo   importo   e   lo
          stanziamento iniziale e' versata al bilancio  statale,  per
          essere  riassegnata  al   fondo   medesimo.   Il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad  apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio.
          Le modalita' di versamento al  bilancio  dello  Stato  sono
          determinate con il medesimo D.P.C.M.; 
              c) la dotazione del Fondo di solidarieta'  comunale  di
          cui alla lettera b) e' incrementata della somma di  1.833,5
          milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di  euro
          per l'anno 2014;  i  predetti  importi  considerano  quanto
          previsto dal comma 381; 
              d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono
          stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
          solidarieta' comunale, tenendo anche conto  per  i  singoli
          comuni: 
              1)   degli   effetti   finanziari    derivanti    dalle
          disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 
              2)  della  definizione  dei  costi  e  dei   fabbisogni
          standard; 
              3) della dimensione demografica e territoriale; 
              4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale
          propria ad aliquota base di spettanza comunale; 
              5) della diversa incidenza delle risorse  soppresse  di
          cui alla lettera e) sulle risorse  complessive  per  l'anno
          2012; 
              6) delle riduzioni di cui al comma 6  dell'articolo  16
          del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
              7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in  aumento
          ed in diminuzione, delle risorse  disponibili  ad  aliquota
          base, attraverso l'introduzione di un'appropriata  clausola
          di salvaguardia; 
              e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio
          di cui all'articolo 2  del  decreto  legislativo  14  marzo
          2011, n. 23, nonche' i trasferimenti erariali a favore  dei
          comuni della Regione Siciliana e  della  Regione  Sardegna,
          limitatamente alle tipologie di trasferimenti  fiscalizzati
          di cui ai decreti del Ministro  dell'interno,  di  concerto
          con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  21
          giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 
              f) e' riservato  allo  Stato  il  gettito  dell'imposta
          municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  citato
          decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili  ad
          uso  produttivo  classificati  nel  gruppo   catastale   D,
          calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13
          ;  tale  riserva  non  si  applica  agli  immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti
          dai comuni e che insistono sul rispettivo  territorio.  Per
          l'accertamento, la riscossione, i  rimborsi,  le  sanzioni,
          gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni
          vigenti  in  materia  di  imposta  municipale  propria.  Le
          attivita'  di  accertamento  e  riscossione  relative  agli
          immobili  ad  uso  produttivo   classificati   nel   gruppo
          catastale D sono svolte dai comuni  ai  quali  spettano  le
          maggiori somme derivanti dallo svolgimento  delle  suddette
          attivita' a titolo di imposta, interessi e  sanzioni.  Tale
          riserva non si applica altresi' ai fabbricati rurali ad uso
          strumentale  ubicati  nei  comuni  classificati  montani  o
          parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano
          all'imposta municipale propria ai  sensi  dell'articolo  9,
          comma 8 del decreto legislativo 14 marzo  2011,  n.  23,  e
          successive modificazioni; 
              g)  i  comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3   punti
          percentuali  l'aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,
          prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo  13
          del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili  ad  uso
          produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
              h) sono abrogati  il  comma  11  dell'articolo  13  del
          decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7  dell'articolo
          2 del decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013
          e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9  del  medesimo
          articolo 2. Il comma 17 dell'articolo 13 del  decreto-legge
          n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei  soli  territori
          delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
          Province autonome di Trento e Bolzano; 
              i) gli importi relativi alle lettere a), c), e)  ed  f)
          possono essere modificati  a  seguito  della  verifica  del
          gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per  il
          2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3  dell'articolo  5
          dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la  Conferenza  Stato
          citta' e autonomie  locali.  Il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze e autorizzato  ad  apportare  le  conseguenti
          variazioni compensative di bilancio. 
              381. Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre  2013
          il termine per la deliberazione del bilancio di  previsione
          degli enti locali di cui all'articolo 151 del  Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali  approvato
          con decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267.  Ove  il
          bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1o settembre,
          per l'anno 2013 e' facoltativa  l'adozione  della  delibera
          consiliare di cui all'articolo 193,  comma  2,  del  citato
          testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  n.  267  del
          2000.". 
              Si riporta il testo vigente dell'articolo 7,  comma  2,
          lettere gg-ter) e gg-quater), del decreto legge  13  maggio
          2011, n. 70, convertito con modificazioni  dalla  legge  12
          luglio 2011, 106 (Semestre  Europeo  -  Prime  disposizioni
          urgenti per l'economia.): 
              "Art. 7. ( Semplificazione fiscale) - 1. (Omissis). 
              2. In funzione di quanto  previsto  al  comma  1,  sono
          introdotte le seguenti disposizioni: 
              a) (Omissis). 
              gg-ter) a decorrere dal 31  dicembre  2012,  in  deroga
          alle  vigenti  disposizioni,  la  societa'  Equitalia  Spa,
          nonche' le societa' per azioni dalla stessa partecipate  ai
          sensi dell' articolo  3,  comma  7,  del  decreto-legge  30
          settembre 2005,  n.  203,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  2  dicembre  2005,  n.  248,  e  la  societa'
          Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le  attivita'
          di accertamento, liquidazione e  riscossione,  spontanea  e
          coattiva, delle entrate,  tributarie  o  patrimoniali,  dei
          comuni e delle societa' da essi partecipate; 
              gg-quater) a decorrere dalla data di cui  alla  lettera
          gg-ter), i comuni effettuano la riscossione coattiva  delle
          proprie entrate, anche tributarie; 
              (Omissis).". 
              Il testo dell'articolo 13 del citato  decreto-legge  n.
          201 del 2011, come  modificato  dal  presente  decreto,  e'
          riportato nelle note all'articolo 1. 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  259  del  citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000, recante  "Testo  unico
          delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", cosi' come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art.   259.   (Ipotesi   di    bilancio    stabilmente
          riequilibrato) 
              1. Il consiglio dell'ente locale presenta  al  Ministro
          dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla
          data di emanazione del decreto  di  cui  all'articolo  252,
          un'ipotesi   di   bilancio   di   previsione    stabilmente
          riequilibrato. 
              1- bis. Nei casi in cui la  dichiarazione  di  dissesto
          sia adottata nel corso del secondo semestre  dell'esercizio
          finanziario, per il quale risulta non essere  stato  ancora
          validamente deliberato il  bilancio  di  previsione  o  sia
          adottata nell'esercizio successivo, il consiglio  dell'ente
          presenta  per  l'approvazione  del  Ministro  dell'interno,
          entro il termine di cui al comma 1, un' ipotesi di bilancio
          che garantisca l'effettivo riequilibrio  entro  il  secondo
          esercizio. 
              2.  L'ipotesi  di  bilancio  realizza  il  riequilibrio
          mediante l'attivazione di entrate proprie  e  la  riduzione
          delle spese correnti. 
              3. Per  l'attivazione  delle  entrate  proprie,  l'ente
          provvede  con  le  modalita'  di  cui   all'articolo   251,
          riorganizzando anche i  servizi  relativi  all'acquisizione
          delle entrate ed attivando ogni altro cespite. 
              4. Le province ed i comuni per i quali  le  risorse  di
          parte corrente, costituite dai trasferimenti  in  conto  al
          fondo ordinario ed al fondo consolidato e da  quella  parte
          di tributi locali calcolata in detrazione ai  trasferimenti
          erariali,   sono   disponibili   in    misura    inferiore,
          rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a quella
          media  della  fascia  demografica  di  appartenenza,   come
          definita con il decreto di cui all'articolo 263,  comma  1,
          richiedono,   con   la   presentazione   dell'ipotesi,    e
          compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi
          a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi statali alla
          media   predetta,   quale   fattore   del    consolidamento
          finanziario della gestione. 
              5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente  locale
          riorganizza con criteri  di  efficienza  tutti  i  servizi,
          rivedendo le dotazioni finanziarie ed eliminando, o  quanto
          meno riducendo ogni previsione di spesa che non  abbia  per
          fine l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente
          locale emana i provvedimenti necessari per  il  risanamento
          economico-finanziario degli enti  od  organismi  dipendenti
          nonche'  delle  aziende  speciali,   nel   rispetto   della
          normativa specifica in materia. 
              6. L'ente locale, ugualmente ai  fini  della  riduzione
          delle spese, ridetermina la dotazione organica  dichiarando
          eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero
          rispetto ai rapporti  medi  dipendenti-popolazione  di  cui
          all'articolo 263, comma  2,  fermo  restando  l'obbligo  di
          accertare le compatibilita' di bilancio. La  spesa  per  il
          personale a tempo determinato deve altresi' essere  ridotta
          a non oltre il 50 per cento della spesa media  sostenuta  a
          tale titolo per l'ultimo triennio  antecedente  l'anno  cui
          l'ipotesi si riferisce. 
              7. La  rideterminazione  della  dotazione  organica  e'
          sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli
          organici degli enti locali per l'approvazione. 
              8. Il mancato rispetto  degli  adempimenti  di  cui  al
          comma  6  comporta  la  denuncia  dei  fatti  alla  Procura
          regionale presso la Corte dei conti da parte del  Ministero
          dell'interno. L'ente locale  e'  autorizzato  ad  iscrivere
          nella parte entrata dell'ipotesi  di  bilancio  un  importo
          pari alla quantificazione del danno subito.  E'  consentito
          all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui  attivi
          sino alla conclusione del giudizio di responsabilita'. 
              9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di
          credito  sono  autorizzati,  su  richiesta   dell'ente,   a
          consolidare l'esposizione debitoria dell'ente locale, al 31
          dicembre precedente, in un ulteriore mutuo  decennale,  con
          esclusione  delle  rate  di  ammortamento   gia'   scadute.
          Conservano validita' i contributi statali e regionali  gia'
          concessi in relazione ai mutui preesistenti. 
              10.  Le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano, possono  porre  a  proprio
          carico oneri per la copertura di posti  negli  enti  locali
          dissestati in aggiunta  a  quelli  di  cui  alla  dotazione
          organica  rideterminata,  ove  gli  oneri  predetti   siano
          previsti per tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito  della
          medesima regione o provincia autonoma. 
              11. Per le province ed i comuni il termine  di  cui  al
          comma 1 e' sospeso  a  seguito  di  indizione  di  elezioni
          amministrative per l'ente,  dalla  data  di  indizione  dei
          comizi  elettorali  e  sino  all'insediamento   dell'organo
          esecutivo.". 
              Si riporta il testo del comma 8 dell'articolo  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008)  ,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "8. Per gli anni dal 2008 al  2014,  i  proventi  delle
          concessioni edilizie e delle sanzioni  previste  dal  testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati
          per una  quota  non  superiore  al  50  per  cento  per  il
          finanziamento  di  spese  correnti  e  per  una  quota  non
          superiore ad un ulteriore 25 per cento  esclusivamente  per
          spese di manutenzione ordinaria del verde, delle  strade  e
          del patrimonio comunale.".