(( Art. 10-bis 
 
 Norma di interpretazione autentica dell'articolo 12, comma 1-quater,
  del  decreto-legge  6  luglio  2011,   n.   98,   convertito,   con
  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 
 
  1. Nel rispetto del patto di  stabilita'  interno,  il  divieto  di
acquistare immobili a titolo oneroso, di cui all'articolo  12,  comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  non  si  applica
alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di  immobili  o
terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
nonche' alle permute  a  parita'  di  prezzo  e  alle  operazioni  di
acquisto programmate da delibere assunte prima del 31  dicembre  2012
dai competenti  organi  degli  enti  locali  e  che  individuano  con
esattezza i compendi immobiliari  oggetto  delle  operazioni  e  alle
procedure  relative  a  convenzioni   urbanistiche   previste   dalle
normative regionali e provinciali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  vigente  del   comma   4-quater
          dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n.  111  (Disposizioni  urgenti  per   la   stabilizzazione
          finanziaria): 
              "Art. 12. (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento
          di immobili pubblici) - 1. - 1-ter. (Omissis). 
              1-quater. Per l'anno 2013 le amministrazioni  pubbliche
          inserite nel conto  economico  consolidato  della  pubblica
          amministrazione,  come  individuate  dall'ISTAT  ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le  autorita'
          indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale  per  le
          societa'  e  la  borsa  (CONSOB),  non  possono  acquistare
          immobili  a  titolo  oneroso  ne'  stipulare  contratti  di
          locazione  passiva  salvo  che  si  tratti  di  rinnovi  di
          contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire,
          a condizioni piu' vantaggiose, la disponibilita' di  locali
          in sostituzione di immobili dismessi ovvero per  continuare
          ad  avere  la  disponibilita'  di  immobili  venduti.  Sono
          esclusi gli enti previdenziali pubblici e  privati,  per  i
          quali restano ferme le disposizioni di cui ai commi 4 e  15
          dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122.  Sono  fatte  salve,  altresi',  le  operazioni  di
          acquisto  di  immobili  gia'  autorizzate  con  il  decreto
          previsto dal comma 1,  in  data  antecedente  a  quella  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              1-quinquies. - 15. (Omissis).". 
              Il decreto del Presidente  della  Repubblica  8  giugno
          2001,  n.  327,  reca:  "Testo  unico  delle   disposizioni
          regolamentari in materia  di  espropriazione  per  pubblica
          utilita'. (Testo C)".