(( Art. 10-ter 
 
 
                   Esame del piano di riequilibrio 
                       finanziario pluriennale 
 
  1. All'articolo 243-quater  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  della   delibera   di   cui
all'articolo 243-bis, comma 5, il piano di  riequilibrio  finanziario
pluriennale  e'  trasmesso  alla  competente  sezione  regionale   di
controllo della Corte dei Conti,  nonche'  alla  Commissione  di  cui
all'articolo 155, la quale, entro il termine di sessanta giorni dalla
data di presentazione del piano,  svolge  la  necessaria  istruttoria
anche sulla base delle Linee guida  deliberate  dalla  sezione  delle
autonomie della  Corte  dei  conti.  All'esito  dell'istruttoria,  la
Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali  allegati,
che e' trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte  dei
conti»; 
    b) al comma 6, le parole: «, al Ministero dell'economia  e  delle
finanze» sono soppresse. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 243-quater di cui  al
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come modificato
          dalla presente legge: 
              "Art. 243-quater.  (Esame  del  piano  di  riequilibrio
          finanziario  pluriennale   e   controllo   sulla   relativa
          attuazione) -  1.  Entro  dieci  giorni  dalla  data  della
          delibera di cui all'articolo 243-bis, comma 5, il piano  di
          riequilibrio  finanziario  pluriennale  e'  trasmesso  alla
          competente sezione regionale di controllo della  Corte  dei
          Conti, nonche' alla Commissione di cui all'articolo 155, la
          quale, entro il termine di sessanta giorni  dalla  data  di
          presentazione del piano, svolge la  necessaria  istruttoria
          anche sulla base delle Linee guida deliberate dalla sezione
          delle  autonomie   della   Corte   dei   conti.   All'esito
          dell'istruttoria,  la  Commissione  redige  una   relazione
          finale, con gli eventuali allegati, che e'  trasmessa  alla
          sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
              2. In fase istruttoria, la sottocommissione di  cui  al
          comma 1 puo' formulare rilievi o richieste istruttorie, cui
          l'ente e' tenuto a fornire risposta entro trenta giorni. Ai
          fini  dell'espletamento  delle   funzioni   assegnate,   la
          Commissione di cui al comma 1 si avvale,  senza  diritto  a
          compensi aggiuntivi, gettoni  di  presenza  o  rimborsi  di
          spese,  di  cinque  segretari  comunali  e  provinciali  in
          disponibilita', nonche'  di  cinque  unita'  di  personale,
          particolarmente esperte in tematiche finanziarie degli enti
          locali, in posizione di comando o distacco  e  senza  oneri
          aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 
              3. La sezione regionale di controllo  della  Corte  dei
          conti,  entro  il  termine  di  30  giorni  dalla  data  di
          ricezione della documentazione di cui al comma 1,  delibera
          sull'approvazione o sul diniego del piano,  valutandone  la
          congruenza  ai  fini   del   riequilibrio.   In   caso   di
          approvazione  del  piano,  la  Corte   dei   Conti   vigila
          sull'esecuzione  dello  stesso,  adottando   in   sede   di
          controllo, effettuato ai sensi dell'articolo 243-bis, comma
          6, lettera a), apposita pronuncia. 
              4.  La  delibera  di  accoglimento  o  di  diniego   di
          approvazione  del   piano   di   riequilibrio   finanziario
          pluriennale e' comunicata al Ministero dell'interno. 
              5. La delibera di approvazione o di diniego  del  piano
          puo' essere impugnata entro  30  giorni,  nelle  forme  del
          giudizio ad istanza di parte, innanzi alle Sezioni  riunite
          della Corte dei  conti  in  speciale  composizione  che  si
          pronunciano,  nell'esercizio  della  propria  giurisdizione
          esclusiva  in  tema  di  contabilita'  pubblica,  ai  sensi
          dell'articolo 103, secondo comma, della Costituzione, entro
          30 giorni dal deposito del  ricorso.  Le  medesime  Sezioni
          riunite si pronunciano in unico grado, nell'esercizio della
          medesima giurisdizione esclusiva,  sui  ricorsi  avverso  i
          provvedimenti di ammissione al Fondo di  rotazione  di  cui
          all'articolo 243-ter. 
              6. Ai fini del controllo dell'attuazione del  piano  di
          riequilibrio finanziario pluriennale approvato, l'organo di
          revisione  economico-finanziaria  dell'ente  trasmette   al
          Ministero dell'interno e alla competente Sezione  regionale
          della Corte dei conti,  entro  quindici  giorni  successivi
          alla scadenza di  ciascun  semestre,  una  relazione  sullo
          stato di attuazione del piano e  sul  raggiungimento  degli
          obiettivi intermedi  fissati  dal  piano  stesso,  nonche',
          entro il 31  gennaio  dell'anno  successivo  all'ultimo  di
          durata del  piano,  una  relazione  finale  sulla  completa
          attuazione dello stesso e sugli obiettivi  di  riequilibrio
          raggiunti. 
              7. La mancata presentazione del piano entro il  termine
          di  cui  all'articolo  243-bis,   comma   5,   il   diniego
          dell'approvazione del piano, l'accertamento da parte  della
          competente Sezione regionale della Corte dei conti di grave
          e reiterato  mancato  rispetto  degli  obiettivi  intermedi
          fissati dal piano, ovvero  il  mancato  raggiungimento  del
          riequilibrio finanziario dell'ente al termine  del  periodo
          di  durata  del  piano  stesso,  comportano  l'applicazione
          dell'articolo 6, comma 2, del decreto  legislativo  n.  149
          del 2011, con l'assegnazione  al  Consiglio  dell'ente,  da
          parte del Prefetto,  del  termine  non  superiore  a  venti
          giorni per la deliberazione del dissesto.".