((Art. 10-quater 
 
 
        Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito 
         IMU relativo agli immobili di proprieta' comunale. 
 
  1. Ai comuni che hanno registrato  il  maggior  taglio  di  risorse
operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli
immobili  posseduti  dagli  stessi  comuni  nel  proprio   territorio
all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma  1,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' attribuito un contributo  di
330 milioni di euro per l'anno 2013 e di  270  milioni  di  euro  per
l'anno 2014. 
  2. Il contributo di cui al  comma  1  e'  ripartito  tra  i  comuni
interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, in proporzione alle stime  di  gettito  da  imposta
municipale propria relativo agli immobili posseduti  dai  comuni  nel
proprio territorio comunicate  dal  Dipartimento  delle  finanze  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Il contributo attribuito a ciascun comune  in  applicazione  del
comma 2 e' escluso dal saldo  finanziario  di  cui  all'articolo  31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini  del
patto di stabilita' interno. 
  4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre  2012,  n.
213, le parole: «  190  milioni  di  euro  per  l'anno  2014  »  sono
sostituite dalle parole: « 120 milioni di euro per l'anno 2014 ». 
  5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma
228 e' abrogato. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il testo dell'articolo 13 del citato  decreto-legge  n.
          201 del 2011, come  modificato  dalla  presente  legge,  e'
          riportato nelle note all'articolo 1. 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  da  1  a  3
          dell'articolo 31 della citata legge n. 183 del 2011: 
              "Art. 31.  (Patto  di  stabilita'  interno  degli  enti
          locali) - 1. Ai fini  della  tutela  dell'unita'  economica
          della Repubblica, le province e i  comuni  con  popolazione
          superiore a 5.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2013, i
          comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti,
          concorrono alla realizzazione degli  obiettivi  di  finanza
          pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente
          articolo,  che  costituiscono  principi   fondamentali   di
          coordinamento  della  finanza  pubblica  ai   sensi   degli
          articoli 117, terzo comma,  e  119,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              2.  Ai  fini  della  determinazione   dello   specifico
          obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni  con
          popolazione superiore  a  1.000  abitanti  applicano,  alla
          media della spesa corrente registrata negli anni 2006-2008,
          per l'anno 2012 e registrata negli anni 2007-2009, per  gli
          anni dal 2013 al 2016, cosi' come desunta  dai  certificati
          di conto consuntivo, le percentuali di seguito indicate: a)
          per le province le percentuali sono pari a 16,5  per  cento
          per l'anno 2012 e a 18,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; b) per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          5.000 abitanti le percentuali sono pari a  15,6  per  cento
          per l'anno 2012 e a 14,8 per cento  per  gli  anni  2013  e
          successivi; c) per i comuni con  popolazione  compresa  tra
          1.001 e 5.000 abitanti le percentuali sono pari a 12,0  per
          cento per l'anno 2013 e a 14,8 per cento per gli  anni  dal
          2014 al 2016. Le percentuali di cui alle lettere a),  b)  e
          c)  si  applicano  nelle  more  dell'adozione  del  decreto
          previsto dall'articolo 20, comma  2,  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. 
              3. Il saldo finanziario  tra  entrate  finali  e  spese
          finali  calcolato  in  termini  di  competenza   mista   e'
          costituito dalla somma algebrica degli  importi  risultanti
          dalla differenza tra accertamenti e impegni, per  la  parte
          corrente, e dalla differenza tra incassi e  pagamenti,  per
          la  parte  in  conto  capitale,  al  netto  delle   entrate
          derivanti  dalla  riscossione  di  crediti  e  delle  spese
          derivanti dalla concessione di crediti, come riportati  nei
          certificati di conto consuntivo.". 
              Si riporta il  testo  dell'articolo  4,  comma  1,  del
          decreto-legge 10 ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,  n.  213,  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 4. (Fondo di rotazione)- 1. Il Fondo di rotazione
          di cui all'articolo  243-ter  del  decreto  legislativo  18
          agosto  2000,  n.  267,  introdotto  dall'articolo  3   del
          presente decreto, e' istituito nello  stato  di  previsione
          del Ministero dell'interno con una dotazione di 30  milioni
          di euro per l'anno 2012, 90  milioni  di  euro  per  l'anno
          2013, 120 milioni di euro per l'anno 2014 e 200 milioni  di
          euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Il  predetto
          Fondo  e',  altresi',  alimentato  dalle  somme  del  Fondo
          rimborsate dagli enti locali beneficiari.