(( Art. 10-quinquies 
 
 
                     Criteri per la ripartizione 
               del fondo sperimentale di riequilibrio 
 
  1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al  secondo  periodo,  le  parole:  «  2.000  milioni  »  sono
sostituite dalle seguenti: « 2.250 milioni »; 
    b) al terzo periodo, le parole: « ed entro  il  31  gennaio  2013
relativamente  alle  riduzioni  da  operare  per  gli  anni  2013   e
successivi », sono soppresse; 
    c) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «  Le  riduzioni
da applicare  a  ciascun  comune  a  decorrere  dall'anno  2013  sono
determinate, con decreto di natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'interno, in proporzione alla media  delle  spese  sostenute  per
consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte  dal  SIOPE,  fermo
restando che la riduzione per  abitante  di  ciascun  ente  non  puo'
assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal
rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE  2010-2012
e la  popolazione  residente  di  tutti  i  comuni,  relativamente  a
ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del  testo  unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  16,  comma  6,  del
          citato decreto-legge n. 95 del 2012, come modificato  dalla
          presente legge: 
              "6.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato  ai   sensi   dell'articolo   2   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  il  fondo  perequativo,
          come determinato ai sensi  dell'articolo  13  del  medesimo
          decreto legislativo n. 23  del  2011,  ed  i  trasferimenti
          erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana  e  della
          Regione Sardegna sono ridotti di 500 milioni  di  euro  per
          l'anno 2012 e di 2.250 milioni di euro per  l'anno  2013  e
          2.500 milioni di euro per l'anno 2014 e  2.600  milioni  di
          euro a decorrere dall'anno 2015. Per gli anni 2012  e  2013
          ai  Comuni,  di  cui   all'articolo   1,   comma   1,   del
          decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122,  non  si
          applicano le disposizioni recate dal presente comma,  fermo
          restando  il  complessivo  importo  delle   riduzioni   ivi
          previste di 500 milioni di euro per l'anno 2012 e di  2.250
          milioni di euro per l'anno 2013. Le riduzioni da imputare a
          ciascun comune sono determinate, tenendo conto anche  delle
          analisi   della   spesa    effettuate    dal    commissario
          straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  7
          maggio 2012, n. 52, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 6 luglio 2012, n. 94, degli  elementi  di  costo  nei
          singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell'ambito
          della  procedura  per  la  determinazione  dei   fabbisogni
          standard, nonche' dei fabbisogni  standard  stessi,  e  dei
          conseguenti risparmi  potenziali  di  ciascun  ente,  dalla
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  sulla  base
          dell'istruttoria condotta dall'ANCI, e recepite con decreto
          del   Ministero   dell'interno   entro   il   15   ottobre,
          relativamente alle riduzioni da operare nell'anno 2012.  Le
          riduzioni  da  applicare  a  ciascun  comune  a   decorrere
          dall'anno 2013 sono determinate, con decreto di natura  non
          regolamentare del  Ministro  dell'interno,  in  proporzione
          alla media delle spese sostenute per consumi intermedi  nel
          triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo  restando  che
          la riduzione per abitante di ciascun ente non puo' assumere
          valore superiore al 250 per cento  della  media  costituita
          dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla  base  dei  dati
          SIOPE 2010-2012 e  la  popolazione  residente  di  tutti  i
          comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di  cui
          all'articolo  156  del  testo  unico  di  cui  al   decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di  incapienza,
          sulla base dei dati comunicati dal Ministero  dell'interno,
          l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero delle predette
          somme nei confronti dei  comuni  interessati  all'atto  del
          pagamento  agli  stessi  comuni   dell'imposta   municipale
          propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214. Le  somme  recuperate  sono  versate
          allo Stato contestualmente all'imposta  municipale  propria
          riservata allo Stato. Qualora  le  somme  da  riversare  ai
          comuni a titolo di  imposta  municipale  propria  risultino
          incapienti per  l'effettuazione  del  recupero  di  cui  al
          quarto  periodo  del  presente  comma,  il  versamento   al
          bilancio  dello  Stato  della  parte  non   recuperata   e'
          effettuato a valere  sulle  disponibilita'  presenti  sulla
          contabilita' speciale n.  1778  «Agenzia  delle  Entrate  -
          Fondi di Bilancio» che  e'  reintegrata  con  i  successivi
          versamenti dell'imposta  municipale  propria  spettante  ai
          comuni.".