Art. 10 Modificazioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 1. L'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e' sostituito dal seguente: «Art. 14 (Copertura finanziaria). - 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, (( si provvede )) con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
Riferimenti normativi Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, come modificato dalla presente legge: "Art. 14. Copertura finanziaria. 1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."