Art. 10 Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale 1. Il Garante pubblica sul proprio sito istituzionale i riferimenti normativi, con i relativi link alle disposizioni che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attivita'. Sono altresi' pubblicati i regolamenti, le linee guida, i provvedimenti, i comunicati rivolti agli organi di informazione, gli altri atti di carattere generale emanati dal Garante e ogni atto che dispone in generale sull'organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano i compiti istituzionali del Garante o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.