Art. 10 
 
Liberalizzazione dell'accesso alla rete internet  tramite  tecnologia
  WIFI e  dell'allacciamento  dei  terminali  di  comunicazione  alle
  interfacce della rete pubblica 
 
  ((1. L'offerta di accesso alla rete internet  al  pubblico  tramite
tecnologia  WIFI  non  richiede  l'identificazione  personale   degli
utilizzatori. Quando l'offerta di accesso non costituisce l'attivita'
commerciale  prevalente  del  gestore  del  servizio,   non   trovano
applicazione   l'articolo   25   del   codice   delle   comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, e l'articolo 7 del decreto-legge 27  luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31  luglio
2005, n. 155, e successive modificazioni.)) 
  2. ( ((soppresso).)) 
  3. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) l'articolo 2 e' ((abrogato)); 
  b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  «2.  Il
decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio  1992,
n. 314, e' abrogato». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - si riporta  l'Articolo  25  del  Decreto  Legislativo
          1-8-2003  n.  259  recante   Codice   delle   comunicazioni
          elettroniche, pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  15  settembre
          2003, n. 214, S.O.: 
              "Art. 25  Autorizzazione  generale  per  le  reti  e  i
          servizi di comunicazione elettronica. 
              1. L'attivita'  di  fornitura  di  reti  o  servizi  di
          comunicazione elettronica e' libera ai sensi  dell'articolo
          3, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Capo  e
          le  eventuali  limitazioni   introdotte   da   disposizioni
          legislative regolamentari e amministrative che prevedano un
          regime particolare per i cittadini o le  imprese  di  Paesi
          non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico
          europeo, o che siano giustificate da esigenze della  difesa
          e della sicurezza dello Stato  e  della  sanita'  pubblica,
          compatibilmente con le esigenze della tutela  dell'ambiente
          e   della   protezione   civile,   poste   da    specifiche
          disposizioni, ivi comprese  quelle  vigenti  alla  data  di
          entrata in vigore del Codice. 
              2. Le disposizioni del presente Capo si applicano anche
          ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione
          europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi,
          nelle materie disciplinate dal presente Titolo,  condizioni
          di piena reciprocita'.  Rimane  salvo  quanto  previsto  da
          trattati  internazionali  cui  l'Italia   aderisce   o   da
          specifiche convenzioni. 
              3. La fornitura di reti o di servizi  di  comunicazione
          elettronica, fatti salvi  gli  obblighi  specifici  di  cui
          all'articolo 28, comma  2,  o  i  diritti  di  uso  di  cui
          all'articolo  27,  e'  assoggettata  ad   un'autorizzazione
          generale,   che   consegue   alla    presentazione    della
          dichiarazione di cui al comma 4. 
              3-bis.    Le    imprese    che    forniscono    servizi
          transfrontalieri di comunicazione  elettronica  ad  imprese
          situate  in  piu'  Stati  membri  non  sono  obbligate   ad
          effettuare  piu'  di  una   notifica   per   Stato   membro
          interessato. 
              4. L'impresa  interessata  presenta  al  Ministero  una
          dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal
          legale  rappresentante  della  persona  giuridica,   o   da
          soggetti  da  loro  delegati,  contenente  l'intenzione  di
          iniziare la fornitura di reti o  servizi  di  comunicazione
          elettronica,  unitamente  alle  informazioni   strettamente
          necessarie per consentire al Ministero di tenere un  elenco
          aggiornato  dei  fornitori  di  reti  e   di   servizi   di
          comunicazione  elettronica,  da  pubblicare   sul   proprio
          Bollettino   ufficiale   e   sul   sito   Internet.    Tale
          dichiarazione  costituisce  segnalazione   certificata   di
          inizio attivita' e deve essere conforme al modello  di  cui
          all'allegato n. 9. L'impresa e' abilitata  ad  iniziare  la
          propria attivita' a decorrere  dall'avvenuta  presentazione
          della dichiarazione e nel rispetto delle  disposizioni  sui
          diritti di uso stabilite negli articoli 27,  28  e  29.  Ai
          sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e
          successive modificazioni, il Ministero, entro e  non  oltre
          sessanta giorni dalla  presentazione  della  dichiarazione,
          verifica d'ufficio la sussistenza  dei  presupposti  e  dei
          requisiti  richiesti  e   dispone,   se   del   caso,   con
          provvedimento motivato da notificare agli interessati entro
          il   medesimo   termine,   il   divieto   di   prosecuzione
          dell'attivita'. Le imprese titolari di autorizzazione  sono
          tenute  all'iscrizione  nel  registro  degli  operatori  di
          comunicazione di cui all'articolo 1 della legge  31  luglio
          1997, n. 249. 
              5.  La  cessazione  dell'esercizio  di   una   rete   o
          dell'offerta di un servizio di  comunicazione  elettronica,
          puo' aver luogo in ogni tempo. La  cessazione  deve  essere
          comunicata agli utenti almeno 90 giorni prima, informandone
          contestualmente il Ministero. Tale  termine  e'  ridotto  a
          trenta giorni nel caso di  cessazione  dell'offerta  di  un
          profilo tariffario. 
              6.  Le  autorizzazioni  generali   hanno   durata   non
          superiore a venti anni e sono rinnovabili. Con decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  le  autorizzazioni
          possono essere prorogate, nel corso della loro durata,  per
          un  periodo  non  superiore   a   quindici   anni,   previa
          presentazione di un dettagliato piano  tecnico  finanziario
          da parte degli operatori. La  congruita'  del  piano  viene
          valutata d'intesa dal Ministero dello sviluppo economico  e
          dall'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni,  in
          relazione anche alle  vigenti  disposizioni  comunitarie  e
          all'esigenza  di   garantire   l'omogeneita'   dei   regimi
          autorizzatori. L'impresa interessata  puo'  indicare  nella
          dichiarazione di cui al comma 4 un periodo  inferiore.  Per
          il rinnovo si applica la procedura di cui al medesimo comma
          4 e la presentazione della dichiarazione deve avvenire  con
          sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. 
              7. La scadenza  dell'autorizzazione  generale  coincide
          con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. 
              8. Una autorizzazione generale  puo'  essere  ceduta  a
          terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi  forma,  previa
          comunicazione al Ministero nella  quale  siano  chiaramente
          indicati  le  frequenze  radio  ed  i  numeri  oggetto   di
          cessione.  Il  Ministero  entro   sessanta   giorni   dalla
          presentazione della relativa istanza da parte  dell'impresa
          cedente, puo' comunicare il proprio diniego  fondato  sulla
          non  sussistenza  in  capo  all'impresa   cessionaria   dei
          requisiti oggettivi e  soggettivi  per  il  rispetto  delle
          condizioni di cui all'autorizzazione medesima.  Il  termine
          e' interrotto per una sola volta se il  Ministero  richiede
          chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente
          dalla  data  in  cui  pervengono  al  Ministero  stesso   i
          richiesti chiarimenti o documenti." 
              - si riporta l'Articolo 7 del Decreto  Legge  27-7-2005
          n.  144  recante  Misure  urgenti  per  il  contrasto   del
          terrorismo  internazionale,  convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dall'art. 1,della legge 31 luglio  2005,  n.
          155, pubblicata in Gazz. Uff. 1° agosto 2005, n. 177: 
              - 
              "Art.7. Integrazione  della  disciplina  amministrativa
          degli esercizi pubblici di telefonia e internet. 
              1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto e fino  al  31  dicembre  2011,  chiunque,
          quale  attivita'  principale  intende  aprire  un  pubblico
          esercizio o un circolo privato  di  qualsiasi  specie,  nel
          quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o
          dei  soci  apparecchi   terminali   utilizzabili   per   le
          comunicazioni anche telematiche, deve chiederne la  licenza
          al questore. La licenza non e' richiesta nel caso  di  sola
          installazione di telefoni pubblici a  pagamento,  abilitati
          esclusivamente alla telefonia vocale. 
              2. Per coloro che gia' esercitano le attivita'  di  cui
          al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto. 
              3. La licenza si intende rilasciata trascorsi  sessanta
          giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano  in  quanto
          compatibili le disposizioni dei capi III e IV del titolo  I
          e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi di
          pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
          n. 773, nonche'  le  disposizioni  vigenti  in  materia  di
          sorvegliabilita' dei locali adibiti  a  pubblici  esercizi.
          Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, nonche' le attribuzioni degli  enti
          locali in materia. 
              4. - 5 (abrogati)" 
              L'articolo 2 del decreto legislativo 26-10-2010 n.  198
          recante Attuazione della direttiva 2008/63/CE relativa alla
          concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali  di
          telecomunicazioni, pubblicato nella Gazz. Uff. 30  novembre
          2010, n. 280, abrogato dalla presente legge, recava:  "Art.
          2 Allacciamento dei  terminali  di  telecomunicazione  alle
          interfacce della rete pubblica" 
              -  si  riporta  l'  articolo  3  del   citato   decreto
          legislativo n. 198 del 2010 come modificato dalla  presente
          legge: 
              "Art. 3 Abrogazioni 
              1. La legge 28 marzo 1991, n. 109, e' abrogata. 
              2.   Il   decreto   del   Ministro   delle   poste    e
          telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e' abrogato."