Art. 10 
 
            Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 
 
  1. All'articolo 5, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      «1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del  Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque  acquisitane  l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
specifico riferimento alla natura e alla qualita' degli eventi  ((  e
disponendo in ordine all'esercizio del potere  di  ordinanza  )).  La
delibera  individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
interventi (( di emergenza )) nelle more della ricognizione in ordine
agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del  Commissario
delegato e autorizza  la  spesa  nell'ambito  ((  del  Fondo  per  le
emergenze nazionali istituito ai  sensi  del  comma  5-quinquies,  ))
individuando  nell'ambito  dello  stanziamento   complessivo   quelle
finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove
il Capo del Dipartimento della protezione  civile  verifichi  che  le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma  2,
risultino o siano in procinto  di  risultare  insufficienti  rispetto
agli interventi da porre  in  essere,  presenta  tempestivamente  una
relazione motivata al Consiglio  dei  Ministri,  per  la  conseguente
determinazione  in  ordine  alla  necessita'  di  integrazione  delle
risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza  per  venir  meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto  della  procedura
dettata per la delibera dello stato d'emergenza.»; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
        «1-bis.  La  durata  della  dichiarazione  dello   stato   di
emergenza non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu'  di
ulteriori 180 giorni.»; 
    c) al comma  2,  ((  il  quarto  ))  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
        a) all'organizzazione ed  all'effettuazione  dei  servizi  di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
        b) al ripristino della funzionalita' dei servizi  pubblici  e
delle infrastrutture  di  reti  strategiche,  entro  i  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili; 
        c) alla realizzazione di interventi, anche  strutturali,  per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita'; 
        d) alla ricognizione dei fabbisogni per il  ripristino  delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e  private,  danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre  in  essere  sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
        e) all'avvio  dell'attuazione  delle  prime  misure  per  far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro  i  limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive  dettate
con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Regione
interessata.»; 
        (( c-bis) al comma 4-quinquies sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: «e del Fondo per le emergenze nazionali» )) 
        d) al comma 5-quinquies le parole da «del Fondo Nazionale»  a
«n. 196.» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo per le emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione  civile.  Per  il  finanziamento  delle
prime esigenze del suddetto  Fondo  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del  Fondo  nazionale
di  protezione  civile  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla  tabella  C
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere   dall'anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le  emergenze  nazionali
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine  di  ciascun  anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".». 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
dopo il comma  1  e'  aggiunto  il  seguente:  «1-bis.  I  Commissari
delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la  prevenzione
della corruzione di cui  all'articolo  1,  comma  7,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e di responsabili per  la  trasparenza  di  cui
all'articolo 43 del presente decreto.». 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,  e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 8. 
  (( 4-bis. La lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dal comma 2-sexies dell'articolo 2
del  decreto-legge  29  dicembre  2010,  n.  225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogata. 
  4-ter. Il secondo e il terzo periodo del comma 1  dell'articolo  27
della legge 24 novembre 2000, n. 340, introdotti dal comma  2-septies
dell'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre  2010,   n.   225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
successive modificazioni, sono soppressi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo  dell'articolo  5  della  legge  24
          febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del  Servizio  nazionale
          della protezione civile), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 5. (Stato di emergenza e potere di ordinanza) 
              1. Al verificarsi degli eventi di cui  all'articolo  2,
          comma 1,  lettera  c),  ovvero  nella  loro  imminenza,  il
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  ovvero,  su  sua  delega,  di  un
          Ministro con portafoglio o  del  Sottosegretario  di  Stato
          alla Presidenza del Consiglio dei ministri  segretario  del
          Consiglio, formulata  anche  su  richiesta  del  Presidente
          della regione interessata e comunque acquisitane  l'intesa,
          delibera lo  stato  d'emergenza,  fissandone  la  durata  e
          determinandone  l'estensione  territoriale  con   specifico
          riferimento alla natura e  alla  qualita'  degli  eventi  e
          disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza.
          La delibera individua le risorse finanziarie  destinate  ai
          primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione
          in ordine agli effettivi ed  indispensabili  fabbisogni  da
          parte  del  Commissario  delegato  e  autorizza  la   spesa
          nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali  istituito
          ai sensi del comma 5-quinquies,  indivi-duando  nell'ambito
          dello  stanziamento  complessivo  quelle  finalizzate  alle
          attivita' previste dalla lettera a) del  comma  2.  Ove  il
          Capo del Dipartimento della protezione civile verifichi che
          le risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett.  a)
          del comma 2, risultino o siano in  procinto  di  ri-sultare
          insufficienti rispetto agli interventi da porre in  essere,
          presenta  tempestivamente   una   relazione   motivata   al
          Consiglio dei Ministri, per la  conseguente  determinazione
          in ordine alla necessita'  di  integrazione  delle  risorse
          medesime. La revoca dello stato d'emergenza per venir  meno
          dei relativi presupposti e' deliberata nel  rispetto  della
          procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza. 
              1-bis. La durata della  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza non puo' superare i 180  giorni  prorogabile  per
          non piu' di ulteriori 180 giorni. 
              2. Per  l'attuazione  degli  interventi  da  effettuare
          durante lo stato di emergenza dichiarato  a  seguito  degli
          eventi di cui all'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),  si
          provvede anche a mezzo  di  ordinanze  in  deroga  ad  ogni
          disposizione  vigente,  nei  limiti  e  secondo  i  criteri
          indicati  nel  decreto  di  dichiarazione  dello  stato  di
          emergenza   e   nel   rispetto   dei   principi    generali
          dell'ordinamento  giuridico.  Le  ordinanze  sono  emanate,
          acquisita   l'intesa   delle    regioni    territorialmente
          interessate, dal Capo  del  Dipartimento  della  protezione
          civile,  salvo  che  sia  diversamente  stabilito  con   la
          deliberazione dello stato di emergenza di cui al  comma  1.
          L'attuazione delle ordinanze e' curata  in  ogni  caso  dal
          Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile.   Fermo
          restando quanto previsto al comma 1, con  le  ordinanze  si
          dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
              a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei  servizi
          di soccorso e di assistenza  alla  popolazione  interessata
          dall'evento; 
              b)  al  ripristino  della  funzionalita'  dei   servizi
          pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche,  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili; 
              c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali,
          per la riduzione del rischio residuo strettamente  connesso
          all'evento,  entro  i  limiti  delle  risorse   finanziarie
          disponibili e comunque  finalizzate  prioritariamente  alla
          tutela della pubblica e privata incolumita'; 
              d) alla ricognizione dei fabbisogni per  il  ripristino
          delle  strutture  e  delle  infrastrutture,   pubbliche   e
          private,  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti   dalle
          attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal
          patrimonio edilizio, da  porre  in  essere  sulla  base  di
          procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
              e) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far
          fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d),  entro
          i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le
          direttive dettate con delibera del Consiglio dei  ministri,
          sentita la Regione interessata. 
              2-bis. Le ordinanze di cui al comma  2  sono  trasmesse
          per informazione al Ministro con  portafoglio  delegato  ai
          sensi del comma 1 ovvero al Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri. Le ordinanze emanate entro il  trentesimo  giorno
          dalla  dichiarazione  dello   stato   di   emergenza   sono
          immediatamente  efficaci  e  sono  altresi'  trasmesse   al
          Ministero dell'economia e delle finanze  perche'  comunichi
          gli esiti della loro verifica al Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri. Successivamente al  trentesimo  giorno  dalla
          dichiarazione dello stato di emergenza  le  ordinanze  sono
          emanate previo concerto del Ministero dell'economia e delle
          finanze, limitatamente ai profili finanziari . 
              (Omissis). 
              4-quinquies.  Il  Governo  riferisce   annualmente   al
          Parlamento sulle attivita' di protezione civile riguardanti
          le attivita' di previsione, di prevenzione, di  mitigazione
          del rischio e  di  pianificazione  dell'emergenza,  nonche'
          sull'utilizzo del Fondo per  la  protezione  civile  e  del
          Fondo per le emergenze nazionali. 
              (Omissis). 
              5-quinquies.  Agli  oneri  connessi   agli   interventi
          conseguenti   agli   eventi   di   cui   all'articolo    2,
          relativamente ai quali il Consiglio dei  Ministri  delibera
          la dichiarazione dello stato di emergenza, si provvede  con
          l'utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  per  le   emergenze
          nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della  Protezione  civile.  Per  il
          finanziamento delle prime esigenze del  suddetto  Fondo  e'
          autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno  2013.
          Al  relativo  onere  si  provvede  mediante  corrispondente
          riduzione delle risorse del Fondo nazionale  di  protezione
          civile di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge  3
          maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla tabella
          C della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere
          dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo  per  le
          emergenze nazionali e' determinata  annualmente,  ai  sensi
          dell'articolo  11,  comma  3,  lett.  d),  della  legge  31
          dicembre  2009,  n.  196.  Sul  conto   finanziario   della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  al  termine  di
          ciascun anno,  dovranno  essere  evidenziati,  in  apposito
          allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo
          per le emergenze  nazionali».  Qualora  sia  utilizzato  il
          fondo di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, il fondo e' reintegrato in tutto o in parte, previa
          deliberazione  del   Consiglio   dei   Ministri,   mediante
          riduzione  delle  voci  di  spesa   rimodulabili   indicate
          nell'elenco allegato alla presente legge. Con  decreto  del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  sono  individuati
          l'ammontare complessivo  delle  riduzioni  delle  dotazioni
          finanziarie da operare e le voci di spesa interessate e  le
          conseguenti  modifiche  degli  obiettivi   del   patto   di
          stabilita' interno, tali da  garantire  la  neutralita'  in
          termini   di   indebitamento    netto    delle    pubbliche
          amministrazioni. Anche  in  combinazione  con  la  predetta
          riduzione delle voci di spesa, il fondo di cui all'articolo
          28 della legge  n.  196  del  2009  e'  corrispondentemente
          reintegrato, in tutto o in parte, con le  maggiori  entrate
          derivanti  dall'aumento,  deliberato  dal   Consiglio   dei
          Ministri, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina  e  sulla
          benzina senza piombo, nonche' dell'aliquota dell'accisa sul
          gasolio usato come carburante di  cui  all'allegato  I  del
          testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le
          imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni
          penali e amministrative, di cui al decreto  legislativo  26
          ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. La misura
          dell'aumento, comunque non superiore a cinque centesimi  al
          litro, e' stabilita, sulla  base  della  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri,  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle dogane in  misura  tale  da  determinare
          maggiori    entrate    corrispondenti,     tenuto     conto
          dell'eventuale ricorso alla modalita' di reintegro  di  cui
          al secondo  periodo  all'importo  prelevato  dal  fondo  di
          riserva. Per  la  copertura  degli  oneri  derivanti  dalle
          disposizioni di cui  al  successivo  periodo,  nonche'  dal
          differimento dei  termini  per  i  versamenti  tributari  e
          contributivi disposti ai sensi del comma 5-ter, si provvede
          mediante ulteriori riduzioni delle voci di spesa e  aumenti
          dell'aliquota di accisa di  cui  al  del  terzo,  quarto  e
          quinto periodo. In presenza di  gravi  difficolta'  per  il
          tessuto  economico  e  sociale   derivanti   dagli   eventi
          calamitosi che  hanno  colpito  i  soggetti  residenti  nei
          comuni interessati, ai soggetti titolari di mutui  relativi
          agli immobili distrutti o  inagibili,  anche  parzialmente,
          ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale  ed
          economica  svolta   nei   medesimi   edifici   o   comunque
          compromessa dagli eventi calamitosi puo'  essere  concessa,
          su richiesta, la sospensione delle rate, per un periodo  di
          tempo  circoscritto,  senza   oneri   aggiuntivi   per   il
          mutuatario. Con ordinanze del Capo del  Dipartimento  della
          protezione   civile,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, le risorse di cui  al  primo
          periodo sono destinate, per gli  interventi  di  rispettiva
          competenza, alla Protezione civile ovvero direttamente alle
          amministrazioni interessate. Lo schema del decreto  di  cui
          al terzo periodo, corredato della relazione tecnica di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196, e successive modificazioni, e' trasmesso  alle  Camere
          per l'espressione, entro venti  giorni,  del  parere  delle
          Commissioni  competenti  per   i   profili   di   carattere
          finanziario.   Decorso   inutilmente   il    termine    per
          l'espressione del parere, il decreto puo'  essere  comunque
          adottato. 
              (Omissis).». 
              Si riporta, per completezza, il testo dell'articolo  6,
          comma  1,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,   n.   142,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 3  luglio  1991,
          n. 195 (Provvedimenti in  favore  delle  popolazioni  delle
          province  di  Siracusa,  Catania  e  Ragusa   colpite   dal
          terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore
          delle   zone   danneggiate   da   eccezionali    avversita'
          atmosferiche  dal  giugno  1990  al  gennaio   1991)   come
          determinate dalla tabella C  (Stanziamenti  autorizzati  in
          relazione a disposizioni di legge  la  cui  quantificazione
          annua e' demandata alla legge di stabilita') della legge 24
          dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  Legge  di
          stabilita' 2013): 
              «Art. 6. 
              1.  Al  fine  di  assicurare   la   continuita'   degli
          interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile
          e' integrato della somma di lire 215  miliardi  per  l'anno
          1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992  e
          1993. A decorrere  dall'anno  1994  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23  agosto  1988,
          n. 362. 
              (Omissis).». 
              Si riporta, per completezza, il testo dell'articolo 11,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196  (Legge  di
          contabilita' e finanza pubblica): 
              «Art. 11. (Manovra di finanza pubblica) 
              (Omissis). 
              3. La legge di stabilita' contiene esclusivamente norme
          tese a realizzare effetti  finanziari  con  decorrenza  nel
          triennio considerato dal  bilancio  pluriennale.  Essa  non
          puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, ne' interventi di natura localistica
          o microsettoriale. In particolare, essa indica: 
              a)  il  livello  massimo   del   ricorso   al   mercato
          finanziario e del saldo netto da finanziare in  termini  di
          competenza,  per  ciascuno  degli  anni   considerati   dal
          bilancio pluriennale,  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili e debitorie pregresse specificamente indicate; 
              b) le variazioni delle  aliquote,  delle  detrazioni  e
          degli  scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono   sulla
          determinazione del quantum della prestazione,  afferenti  a
          imposte dirette  e  indirette,  tasse,  canoni,  tariffe  e
          contributi in vigore, con effetto di norma dal  1°  gennaio
          dell'anno cui essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni
          delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione. E'
          fatto salvo quanto previsto dalla legge 5 maggio  2009,  n.
          42, con riferimento ai tributi,  alle  addizionali  e  alle
          compartecipazioni delle regioni e degli enti locali; 
              c)   gli   importi   dei   fondi   speciali    previsti
          dall'articolo 18 e le corrispondenti tabelle; 
              d) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, della  quota  da
          iscrivere nel bilancio di ciascuno degli  anni  considerati
          dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa  permanente,
          la  cui  quantificazione  e'   rinviata   alla   legge   di
          stabilita', con esclusione delle spese obbligatorie; 
              e) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma  e  per  missione,  delle  quote
          destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati  per
          le leggi che dispongono spese a  carattere  pluriennale  in
          conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei
          rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; 
              f) gli importi, in apposita tabella,  con  le  relative
          aggregazioni per programma e per missione, delle riduzioni,
          per  ciascuno   degli   anni   considerati   dal   bilancio
          pluriennale, di  autorizzazioni  legislative  di  spesa  di
          parte corrente; 
              g) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno
          degli anni compresi nel bilancio  pluriennale,  al  rinnovo
          dei contratti del pubblico impiego, ai sensi  dell'articolo
          48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del
          personale  dipendente  dalle  amministrazioni  statali   in
          regime di diritto pubblico. Il  suddetto  importo,  per  la
          parte  non  utilizzata  al   termine   dell'esercizio,   e'
          conservato nel conto dei residui fino  alla  sottoscrizione
          dei relativi  contratti  di  lavoro  o  all'emanazione  dei
          provvedimenti negoziali; 
              h) altre regolazioni  meramente  quantitative  rinviate
          alla legge di stabilita' dalle leggi vigenti; 
              i) norme che comportano aumenti di entrata o  riduzioni
          di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale
          ovvero organizzatorio, fatto salvo  quanto  previsto  dalla
          lettera m); 
              l)  norme  recanti  misure  correttive  degli   effetti
          finanziari delle leggi di cui all'articolo 17, comma 13; 
              m)  le  norme  eventualmente  necessarie  a   garantire
          l'attuazione del Patto di stabilita' interno, come definito
          ai sensi degli articoli 8, comma  2,  e  10-bis,  comma  1,
          lettera d), nonche' a realizzare il Patto di convergenza di
          cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  come
          modificato  dall'articolo  51,  comma  3,  della   presente
          legge.". 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  42  del
          decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33  (Riordino  della
          disciplina  riguardante  gli   obblighi   di   pubblicita',
          trasparenza e diffusione di  informazioni  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni): 
              «Art. 42. (Obblighi di  pubblicazione  concernenti  gli
          interventi  straordinari  e  di  emergenza  che  comportano
          deroghe alla legislazione vigente) 
              1.   Le   pubbliche   amministrazioni   che    adottano
          provvedimenti  contingibili  e  urgenti   e   in   generale
          provvedimenti  di  carattere  straordinario  in   caso   di
          calamita' naturali o di altre emergenze,  ivi  comprese  le
          amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in
          base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti
          legislativi di urgenza, pubblicano: 
              a)  i  provvedimenti  adottati,  con   la   indicazione
          espressa delle norme di legge eventualmente derogate e  dei
          motivi della deroga,  nonche'  l'indicazione  di  eventuali
          atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; 
              b)  i  termini  temporali  eventualmente  fissati   per
          l'esercizio  dei  poteri  di  adozione  dei   provvedimenti
          straordinari; 
              c) il  costo  previsto  degli  interventi  e  il  costo
          effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
              d)  le  particolari  forme  di   partecipazione   degli
          interessati ai procedimenti di adozione  dei  provvedimenti
          straordinari. 
              1-bis I Commissari  delegati  di  cui  all'articolo  5,
          della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente
          le  funzioni  di  responsabili  per  la  prevenzione  della
          corruzione di cui all'articolo 1, comma 7,  della  legge  6
          novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la  trasparenza
          di cui all'articolo 43 del presente decreto.». 
              Si  riporta  il  testo  vigente  dell'articolo  1   del
          decreto-legge 30 novembre 2005,  n.  245,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.  21  (Misure
          straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore  dei
          rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in
          materia di protezione civile): 
              «Art. 1. (Risoluzione del contratto e  affidamento  del
          servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania) 
              1. Al fine di assicurare la regolarita' del servizio di
          smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, a decorrere
          dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, i  contratti  stipulati  dal  Commissario
          delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania con
          le affidatarie del  servizio  di  smaltimento  dei  rifiuti
          solidi urbani in regime di esclusiva nella regione medesima
          sono risolti, fatti salvi gli eventuali  diritti  derivanti
          dai rapporti contrattuali risolti. 
              2. Il Commissario delegato procede, in termini di somma
          urgenza,  all'individuazione  dei  nuovi   affidatari   del
          servizio sulla base di  procedure  accelerate  di  evidenza
          comunitaria e definisce con  il  Presidente  della  regione
          Campania, sentito il Ministro dell'ambiente e della  tutela
          del territorio, gli adeguamenti del vigente piano regionale
          di  smaltimento  dei  rifiuti,  anche  per  incrementare  i
          livelli  della  raccolta   differenziata   ed   individuare
          soluzioni compatibili con  le  esigenze  ambientali  per  i
          rifiuti  trattati  accumulati  nei   siti   di   stoccaggio
          provvisorio. 
              3.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio ed il Commissario  delegato,  nell'ambito  delle
          rispettive competenze istituzionali, assicurano la  massima
          divulgazione  delle   informazioni   relative   all'impatto
          ambientale delle opere necessarie per il ciclo integrato di
          smaltimento   dei   rifiuti   assicurando   altresi'   alle
          popolazioni  interessate  ogni  elemento  informativo   sul
          funzionamento di  analoghe  strutture  gia'  esistenti  nel
          territorio nazionale, senza che ne derivino ulteriori oneri
          a carico della finanza pubblica. 
              4. E' istituita, entro il 31 dicembre 2006, la Consulta
          regionale  per  la  gestione  dei  rifiuti  nella   regione
          Campania, di seguito denominata  Consulta,  presieduta  dal
          Presidente  della  regione   Campania,   che   provvede   a
          convocarla, su proposta del Commissario delegato fino  alla
          cessazione dello stato di emergenza, di cui fanno  parte  i
          presidenti delle province e,  fino  alla  cessazione  dello
          stato di emergenza, il Commissario delegato. La Consulta ha
          compiti   consultivi    in    ordine    alla    equilibrata
          localizzazione  dei  siti  per  le  discariche  e  per   lo
          stoccaggio dei rifiuti trattati, nonche' degli impianti per
          il trattamento dei rifiuti, e ai tempi di attuazione.  Alle
          riunioni della  Consulta  sono  invitati  a  partecipare  i
          sindaci dei comuni interessati alla localizzazione dei siti
          predetti.  Per  la  partecipazione  alle   riunioni   della
          Consulta ed ai suoi componenti non spetta la corresponsione
          di compensi, emolumenti a qualsiasi titolo  riconosciuti  o
          rimborsi spese.  Dall'attuazione  del  presente  comma  non
          devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. 
              5.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile   della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri puo'  avvalersi,  per
          tutte le opere e gli interventi attinenti all'emergenza nel
          settore dei rifiuti, del  Consiglio  superiore  dei  lavori
          pubblici. Fatta salva la normativa comunitaria e  nazionale
          in materia di valutazione di  impatto  ambientale,  per  le
          esigenze  connesse  allo  svolgimento  della  procedura  di
          valutazione e di  consulenza  nell'ambito  di  progetti  di
          opere di cui all'articolo 6 della legge 11  febbraio  1994,
          n. 109, e successive modificazioni, il cui  valore  sia  di
          entita' superiore a 5 milioni  di  euro,  per  le  relative
          verifiche  tecniche  e  per   le   conseguenti   necessita'
          operative, e' posto a carico del  soggetto  committente  il
          versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato  di  una
          somma pari allo 0,5 per mille del  valore  delle  opere  da
          realizzare.  Le  predette  entrate  sono  riassegnate   con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          ad apposita unita' previsionale di base del Ministero delle
          infrastrutture e dei trasporti. L'obbligo di versamento  si
          applica ai progetti presentati successivamente alla data di
          entrata in vigore del presente decreto. Dall'attuazione del
          presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica. 
              6. Gli stati di emergenza nel settore dello smaltimento
          dei rifiuti nelle regioni Campania, Calabria, Lazio, Puglia
          e Sicilia, nonche' quelli nel settore delle bonifiche nelle
          regioni Calabria, Campania e Puglia sono prorogati fino  al
          31 maggio 2006. 
              7. In funzione del necessario passaggio di consegne  ai
          nuovi affidatari del servizio, ivi comprese quelle relative
          al personale ed agli eventuali beni mobili ed immobili  che
          appare  utile   rilevare,   tenuto   conto   dell'effettiva
          funzionalita',   della   vetusta'   e   dello   stato    di
          manutenzione,   fino   al    momento    dell'aggiudicazione
          dell'appalto di cui al comma 2,  e  comunque  entro  il  31
          dicembre 2007,  le  attuali  affidatarie  del  servizio  di
          smaltimento dei rifiuti nella regione Campania sono  tenute
          ad assicurarne la prosecuzione e provvedono  alla  gestione
          delle  imprese  ed  all'utilizzo  dei   beni   nella   loro
          disponibilita',  nel  puntuale  rispetto   dell'azione   di
          coordinamento  svolta  dal   Commissario   delegato.   Alla
          copertura degli oneri connessi con  le  predette  attivita'
          svolte dalle attuali affidatarie del servizio  provvede  il
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri mediante l'utilizzo delle risorse di
          cui all'articolo 7. Le  attuali  affidatarie  del  servizio
          compiono ogni necessaria prestazione, al  fine  di  evitare
          interruzioni o turbamenti della regolarita' del servizio di
          smaltimento dei rifiuti e della connessa realizzazione  dei
          necessari   interventi   ed   opere,   ivi    compresi    i
          termovalorizzatori, le discariche di servizio ed i siti  di
          stoccaggio provvisorio. Per le finalita' del presente comma
          e' autorizzata la spesa massima  di  euro  27  milioni  per
          l'anno 2005 e di euro 23 milioni per l'anno 2006. 
              8. (abrogato). 
              9. ». 
              Si riporta il testo  dell'articolo  3  della  legge  14
          gennaio  1994,  n.   20   (Disposizioni   in   materia   di
          giurisdizione e controllo  della  Corte  dei  conti),  come
          modificato dalla presente legge; 
              «Art. 3. (Norme in materia di controllo della Corte dei
          conti) 
              1. Il controllo preventivo di legittimita' della  Corte
          dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti  non
          aventi forza di legge: 
              a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del
          Consiglio dei Ministri; 
              b) atti del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
              c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,   atti   di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
              c-bis) (abrogata).; 
              d)  provvedimenti  dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
              e) ; 
              f) provvedimenti di  disposizione  del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
              f-bis) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
              f-ter) atti e contratti concernenti studi e  consulenze
          di cui all'articolo 1, comma 9,  della  legge  23  dicembre
          2005, n. 266; 
              g)    decreti    che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'articolo 19 del regio decreto  18  novembre  1923,  n.
          2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore
          in  ECU   stabilito   dalla   normativa   comunitaria   per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
              h) decreti di variazione del bilancio dello  Stato,  di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
              i) atti per il cui corso sia stato  impartito  l'ordine
          scritto del Ministro; 
              l) atti che il Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo. 
              (Omissis).». 
              Per completezza si riporta l'articolo 2, commi 2-sexies
          e 2-septies del decreto-legge 29  dicembre  2010,  n.  225,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio
          2011, n. 10 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
          legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e
          di sostegno alle imprese e alle famiglie): 
              «Art. 2. (Proroghe onerose di termini) 
              (Omissis). 
              2-sexies. All' articolo 3,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera  c),  e'  inserita  la
          seguente: «c-bis) i provvedimenti commissariali adottati in
          attuazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
          Ministri emanate ai sensi dell' articolo 5, comma 2,  della
          legge 24 febbraio 1992, n. 225;». 
              2-septies. All' articolo 27, comma 1,  della  legge  24
          novembre 2000, n. 340, dopo il primo periodo e' inserito il
          seguente: «Per i provvedimenti  di  cui  all'  articolo  3,
          comma 1, lettera c-bis), della legge 14  gennaio  1994,  n.
          20, il termine di cui al primo periodo, incluso quello  per
          la risposta ad eventuali richieste istruttorie, e'  ridotto
          a complessivi sette giorni; in ogni caso l'organo  emanante
          ha  facolta',  con  motivazione  espressa,  di  dichiararli
          provvisoriamente efficaci. Qualora la Corte dei  conti  non
          si esprima nei sette giorni i provvedimenti si  considerano
          efficaci. 
              (Omissis).». 
              Si riporta il testo dell'articolo 27,  comma  1,  della
          legge  24  novembre  2000,  n.   340   (Accelerazione   del
          procedimento di controllo  della  Corte  dei  conti),  come
          modificato dalla presente legge:. 
              «Articolo  27  (Accelerazione   del   procedimento   di
          controllo della Corte dei conti) 
              1. Gli atti trasmessi  alla  Corte  dei  conti  per  il
          controllo preventivo di legittimita' divengono in ogni caso
          esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla  loro  ricezione,
          senza che sia intervenuta una pronuncia della  Sezione  del
          controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine,  abbia
          sollevato questione  di  legittimita'  costituzionale,  per
          violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme
          aventi forza di  legge  che  costituiscono  il  presupposto
          dell'atto, ovvero abbia sollevato, in  relazione  all'atto,
          conflitto di attribuzione. Il predetto termine  e'  sospeso
          per il periodo intercorrente  tra  le  eventuali  richieste
          istruttorie e  le  risposte  delle  amministrazioni  o  del
          Governo, che non puo' complessivamente essere  superiore  a
          trenta giorni. 
              (Omissis).».