Art. 10 
 
 
   Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione 
 
  1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione  di  cui
all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine  di  assicurare
il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 119,  ((  quinto
comma )), della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di   seguito
denominata «Agenzia», sottoposta alla vigilanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni  relative
alla politica di  coesione  sono  ripartite  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui  ai
seguenti commi. 
  2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni  titolari  di
programmi e delle relative autorita' di gestione, la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in particolare: 
  a)   nell'attivita'   istruttoria   cura   il   raccordo   con   le
amministrazioni  statali  e  regionali  competenti  ai   fini   della
predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria
e di  destinazione  territoriale  delle  risorse  della  politica  di
coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria
miranti  ad  accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione  relativi
all'impiego dei fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione  Europea,
nonche' all'impiego del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  da
realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo  sviluppo
regionale; 
  b) promuove e coordina i programmi e gli interventi finanziati  dai
fondi strutturali, i programmi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e
la coesione, nonche' le attivita' di valutazione delle  politiche  di
coesione; 
  c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con  le  amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e  dati  sull'attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure  di  accelerazione
degli interventi necessari ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
  d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei  rapporti  con
le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di  definizione
delle politiche di  sviluppo  regionale  e  di  verifica  della  loro
realizzazione,   predisponendo,   ove   necessario,    proposte    di
riprogrammazione; 
  e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi in materia  di
sviluppo regionale; 
  f) cura l'istruttoria relativa  all'esercizio  dei  poteri  di  cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del  2011,  al
fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la  politica
di coesione. 
  (( f-bis) puo' avvalersi, al fine di rafforzare l'attuazione  della
politica di coesione ed assicurare il perseguimento  degli  obiettivi
di cui all'articolo 3, comma 3, del  decreto  legislativo  31  maggio
2011, n. 88, nonche' per dare esecuzione alle determinazioni  assunte
ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88  del
2011, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa Spa, anche attraverso il ricorso  alle  misure  di
accelerazione degli interventi strategici di cui all'articolo  55-bis
del  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27; 
    
  f-ter) promuove il ricorso alle  modalita'  di  attuazione  di  cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e  alle
misure previste dagli articoli 9 e 9-bis del decreto-legge 21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. )) 
  3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli  atti  di
indirizzo e programmazione ((  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri relativamente )) ai fondi strutturali europei e al Fondo per
lo sviluppo e la coesione: 
  a)  opera  in  raccordo  con  le  amministrazioni   competenti   il
monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi  e  degli
interventi della politica di coesione,  anche  attraverso  specifiche
attivita' di (( valutazione e )) verifica, ferme restando le funzioni
di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato; 
  b) (( svolge azioni )) di sostegno e  di  assistenza  tecnica  alle
amministrazioni che gestiscono  programmi  europei  o  nazionali  con
obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso
apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni
interessate, che con l'intervento di (( qualificati soggetti pubblici
di settore )) per l'accelerazione e la realizzazione  dei  programmi,
anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione
di bandi pubblici; 
  (( b-bis) vigila,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche,  sull'attuazione  dei  programmi  e  sulla
realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali; 
    
  b-ter)  promuove,  nel  rispetto  delle  competenze  delle  singole
amministrazioni pubbliche, il  miglioramento  della  qualita',  della
tempestivita', dell'efficacia e della trasparenza delle attivita'  di
programmazione e attuazione degli interventi; 
  c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita'  di  gestione  di
programmi  per  la  conduzione  di  specifici  progetti  a  carattere
sperimentale nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d); )) 
  d) da' esecuzione  alle  determinazioni  adottate  ai  sensi  degli
articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, (( sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, )) da adottare entro il  1°  marzo  2014,  e'  approvato  lo
statuto   dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita' di nomina
degli organi di direzione e del collegio dei revisori,  stabilisce  i
principi e le modalita' di adozione dei  regolamenti  e  degli  altri
atti generali che disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia. L'Agenzia dispone di  una  dotazione  organica  di  200
unita' di personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di
bilancio.  Sono  organi  dell'Agenzia:  il  direttore  generale;   il
comitato  direttivo;  il  collegio  dei  revisori   dei   conti.   La
partecipazione al Comitato direttivo dell'Agenzia non comporta alcuna
forma di compenso. (( All'interno del Comitato direttivo dell'Agenzia
e'  assicurata  una  adeguata  rappresentanza  delle  amministrazioni
territoriali. )) L'Agenzia assicura lo  svolgimento  delle  attivita'
strumentali  e  di  controllo  interno  nell'ambito   delle   risorse
disponibili o per il tramite della  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di  lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  per  il  comparto  Ministeri.  Con  contestuale  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato, e' nominato il direttore generale scelto  tra  personalita'
di comprovata esperienza nella materia delle politiche  di  coesione,
con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per
i Capi dipartimento del segretariato generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  per  la
pubblica  amministrazione,  sono  trasferite  alla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri  e  all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni
rispettivamente attribuite, le unita'  di  personale  di  ruolo  e  i
rapporti di lavoro a tempo determinato per la  loro  residua  durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per  lo
sviluppo  e  la  coesione  economica  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti
alla  Direzione  generale  per   l'incentivazione   delle   attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da  esercitare
entro 30 giorni (( dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto )). Con decreto del  Ministro  dello
sviluppo  economico  sono  conseguentemente  ridotte   le   dotazioni
organiche,  le  relative  strutture  e  le  risorse   finanziarie   e
strumentali  del  medesimo   ministero.   I   dipendenti   trasferiti
mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza. Al personale
dell'Agenzia e' riconosciuto  il  trattamento  economico  complessivo
gia' in godimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, senza che da cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori
oneri per il bilancio dello Stato. Il personale trasferito  eccedente
il contingente di cui al comma 4 e' inquadrato  in  sovrannumero  nei
ruoli dell'Agenzia  e  gradualmente  riassorbito  in  relazione  alle
cessazioni ((  dal  servizio  ))  a  qualunque  titolo.  Al  fine  di
consentire il piu' efficace svolgimento dei compiti di cui  al  comma
2, anche in relazione ai rapporti con  le  istituzioni  nazionali  ed
europee,  con  il  medesimo  decreto  sono  stabilite  le   procedure
selettive  per  l'assegnazione  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri di un numero massimo di 50 unita' nell'ambito del  personale
oggetto di trasferimento ai sensi del presente  comma,  e,  comunque,
per un onere non superiore ad euro 1.100.000 annuo,  con  conseguente
aumento della relativa dotazione organica  della  Presidenza.  Le  50
unita' di personale  assegnate  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri sono organizzate in una struttura dedicata  disciplinata  ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303. Nelle more della definizione dell'assetto organizzativo
dell'Agenzia  e  delle  strutture  del   Ministero   dello   sviluppo
economico, gli incarichi di livello dirigenziale conferiti  ai  sensi
dell'articolo 19 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
nell'ambito  del  Dipartimento  sono  mantenuti  fino  alla  naturale
scadenza e comunque fino all'effettiva operativita'  dell'Agenzia  e,
relativamente ai contratti di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.  165,  anche  in  deroga  ai
contingenti indicati dalla normativa vigente, previa indisponibilita'
della medesima quota utilizzabile a valere sulla  dotazione  organica
dei dirigenti del Ministero dello sviluppo economico. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e  5  pari  ad  euro  1.450.000
annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  1.450.000  euro
per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri e quanto a 950.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,
l'accantonamento    relativo    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000 euro annui  a  decorrere
dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui  all'articolo  61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le  relative  risorse
finanziarie sono trasferite allo stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro  delegato  per  la  politica  di
coesione territoriale,  sono  definite  le  procedure  di  spesa,  le
modalita'  di   gestione   delle   risorse   e   la   rendicontazione
dell'utilizzo  delle  risorse  in  attuazione  dei  programmi   delle
delibere CIPE. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  5  dicembre
1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( I componenti del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti  pubblici
restano in carica sino alla naturale scadenza degli stessi incarichi.
)) 
  10. Fino alla effettiva operativita'  dell'Agenzia,  come  definita
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica
assicura la continuita' della  gestione  amministrativa,  nonche'  la
tempestiva ed efficace attuazione  degli  adempimenti  connessi  alla
fine  del  ciclo  di  programmazione  2007-2013  e  all'avvio   della
programmazione 2014-2020. 
  (( 10-bis. Le  assunzioni  a  tempo  determinato  effettuate  dalle
regioni sono escluse dall'applicazione dell'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni,  ove
siano  finanziate  con  fondi  strutturali  europei  e  siano   volte
all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi. 
  11. - 14. (Soppressi). 
  14-bis. In casi eccezionali, l'Agenzia nazionale  per  l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa,  di  cui  al  decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, puo' assumere le  funzioni  dirette
di autorita' di gestione e di soggetto responsabile per  l'attuazione
di  programmi  ed  interventi  speciali,  a  carattere  sperimentale,
nonche' nelle ipotesi previste dalla lettera d) del comma 3. 
  14-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con  il  Ministro  delegato  per  la  politica  di  coesione
territoriale ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i
rapporti tra l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale  e  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
Spa,  anche  al  fine  di  individuare  le  piu'  idonee   forme   di
collaborazione  per  l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e
prerogative di legge. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
          31 maggio  2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in  materia  di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica),
          pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  31  maggio  2010,  n.  125,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, pubblicata nella Gazz. Uff. 30 luglio 2010, n. 176: 
              "Articolo 7 (Soppressione ed incorporazione di enti  ed
          organismi pubblici; riduzione dei contributi  a  favore  di
          enti) 
              (omissis) 
              26. Sono attribuite al  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri le funzioni di cui all'art. 24, comma  1,  lettera
          c), del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  ivi
          inclusa la gestione del Fondo per le aree  sottoutilizzate,
          fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica
          e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
          coesione. 
              (omissis)" 
              - Si riporta l'articolo 3 del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88  (Disposizioni  in  materia  di  risorse
          aggiuntive ed  interventi  speciali  per  la  rimozione  di
          squilibri economici e sociali,  a  norma  dell'articolo  16
          della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 22 giugno 2011, n. 143: 
              "Articolo 3 (Disposizioni in materia  di  finanziamenti
          dell'Unione europea) 
              1. Il Ministro delegato per  la  politica  di  coesione
          economica, sociale e territoriale, di  seguito  denominato:
          "Ministro delegato", cura il coordinamento di tale politica
          e dei relativi fondi a  finalita'  strutturale  dell'Unione
          Europea, d'intesa con il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, e assicura i relativi rapporti  con  i  competenti
          organi dell'Unione. 
              2. Per le finalita' di cui al comma 1  e  nel  rispetto
          dei poteri  e  delle  prerogative  delle  Regioni  e  delle
          autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto  con  i
          Ministri dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo
          economico e,  per  quanto  di  competenza,  con  gli  altri
          Ministri eventualmente  interessati,  adotta  gli  atti  di
          indirizzo  e   quelli   di   programmazione   rimessi   dai
          regolamenti  dell'Unione   europea   agli   Stati   membri,
          assicurando  la  coerenza   complessiva   dei   conseguenti
          documenti  di  programmazione  operativa  da  parte   delle
          amministrazioni centrali e regionali. 
              3. Al fine di garantire la  tempestiva  attuazione  dei
          programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  di  cui  al
          comma 1  e  l'integrale  utilizzo  delle  relative  risorse
          dell'Unione  europea  assegnate  allo  Stato   membro,   il
          Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia
          e delle finanze e dello  sviluppo  economico,  adotta,  ove
          necessario  e   nel   rispetto   delle   disposizioni   dei
          regolamenti dell'Unione europea,  le  opportune  misure  di
          accelerazione degli  interventi  anche  relativamente  alle
          amministrazioni  che  risultano  non  in   linea   con   la
          programmazione temporale degli interventi medesimi." 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   119   la
          Costituzione: 
              "Articolo 119 
              (omissis) 
              Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e  la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e sociali, per favorire l'effettivo esercizio  dei  diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio delle loro funzioni,  lo  Stato  destina  risorse
          aggiuntive ed effettua interventi  speciali  in  favore  di
          determinati  Comuni,  Province,  Citta'   metropolitane   e
          Regioni. 
              (omissis)" 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88  (Disposizioni  in  materia  di  risorse
          aggiuntive ed  interventi  speciali  per  la  rimozione  di
          squilibri economici e sociali,  a  norma  dell'articolo  16
          della legge 5 maggio 2009, n. 42), pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 22 giugno 2011, n. 143: 
              "Articolo 6 (Contratto istituzionale di sviluppo) 
              1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo
          scopo di accelerare la realizzazione  degli  interventi  di
          cui al presente decreto e di assicurare la  qualita'  della
          spesa pubblica,  il  Ministro  delegato,  d'intesa  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  gli  altri
          Ministri  interessati,  stipula  con  le   Regioni   e   le
          amministrazioni competenti un "contratto  istituzionale  di
          sviluppo" che destina le risorse del  Fondo  assegnate  dal
          CIPE e individua  responsabilita',  tempi  e  modalita'  di
          attuazione degli interventi. 
              2. Il contratto istituzionale di  sviluppo,  esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,  anche  ai  sensi   dell'articolo   55-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici. (6) 
              3. La progettazione, l'approvazione e la  realizzazione
          degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
          sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte  II,
          titolo III, capo IV,  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano  le  procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi  individuati  nel  contratto  istituzionale   di
          sviluppo si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.  Per  i
          medesimi interventi, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di prevenzione e repressione della  criminalita'
          organizzata e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa,  ivi
          comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
          antimafia. 
              4. Le risorse del Fondo  sono  trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
          2010, n. 136 e dall'articolo 30  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di  garantire
          la  specialita'  e   l'addizionalita'   degli   interventi,
          iscrivono nei  relativi  bilanci  i  Fondi  a  destinazione
          vincolata  di  cui  al  primo  periodo,  attribuendo   loro
          un'autonoma  evidenza  contabile  e   specificando,   nella
          relativa denominazione, che gli stessi sono  costituiti  da
          risorse derivanti dal Fondo. 
              5.  L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata   e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
              6.  In  caso   di   inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali  individuate  dall'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
          400 del 1988 e dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate." 
              -   Si   riporta   l'articolo   articolo   55-bis   del
          decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture  e  la
          competitivita'), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  24  gennaio
          2012, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
          marzo 2012, n. 27, pubblicata nella  Gazz.  Uff.  24  marzo
          2012, n. 71: 
              "Articolo  55-bis   (Accelerazione   degli   interventi
          strategici per il riequilibrio economico e sociale) 
              1.  Ai   fini   della   realizzazione   di   interventi
          riguardanti  le  aree  sottoutilizzate   del   Paese,   con
          particolare riferimento a quelli  di  rilevanza  strategica
          per  la  coesione  territoriale  finanziati   con   risorse
          nazionali, dell'Unione europea e dal Fondo per lo  sviluppo
          e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
          31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di  progetto,
          le amministrazioni centrali  competenti  possono  avvalersi
          per  le  occorrenti  attivita'  economiche,  finanziarie  e
          tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del codice
          di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle
          convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al  decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni. 
              2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166,  e'
          abrogato. 
              2-bis.  Al  fine  di  accelerare   l'attuazione   degli
          interventi  di  rilevanza  strategica   per   la   coesione
          territoriale  e  la  crescita  economica,  con  particolare
          riferimento a quelli riguardanti  le  aree  sottoutilizzate
          del Paese finanziati  con  risorse  nazionali,  dell'Unione
          europea e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          88, nonche' per razionalizzare e rendere piu' efficienti le
          relative procedure di spesa, per i progetti finanziati  con
          fondi  europei  le  amministrazioni   interessate   possono
          avvalersi,  sulla  base  di  apposite  convenzioni  per  la
          disciplina dei relativi  rapporti,  dell'Agenzia  nazionale
          per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
          Spa, in qualita' di centrale di committenza ai sensi  degli
          articoli 3, comma 34, 19, comma  2,  e  33,  comma  3,  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163, nell'ambito delle sue competenze istituzionali e ferme
          restando le disposizioni vigenti in materia di procedure di
          acquisto di beni e servizi." 
              - Si riporta l'articolo 9 del decreto-legge  21  giugno
          2013,  n.  69  (Disposizioni  urgenti   per   il   rilancio
          dell'economia), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013,
          n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
          2013, n. 98, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n.
          194: 
              "Articolo 9 (Accelerazione nell'utilizzazione dei fondi
          strutturali europei) 
              1. Le amministrazioni e le aziende dello Stato anche ad
          ordinamento autonomo, ivi compresi gli istituti e le scuole
          di ogni ordine e  grado  e  le  istituzioni  educative,  le
          istituzioni  universitarie,   le   Camere   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non
          economici  nazionali,  le  agenzie  di   cui   al   decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  sono  tenuti  a  dare
          precedenza, nella trattazione degli affari  di  competenza,
          ai procedimenti, provvedimenti  e  atti  anche  non  aventi
          natura provvedimentale relativi alle attivita' in qualsiasi
          modo  connesse  all'utilizzazione  dei  fondi   strutturali
          europei, compresi quelli inerenti allo  sviluppo  rurale  e
          alla pesca e alla realizzazione dei progetti realizzati con
          i medesimi fondi. 
              2. Al fine di non  incorrere  nelle  sanzioni  previste
          dall'ordinamento dell'Unione europea per i casi di  mancata
          attuazione dei programmi e dei  progetti  cofinanziati  con
          fondi  strutturali  europei  e  di  sottoutilizzazione  dei
          relativi finanziamenti, relativamente  alla  programmazione
          2007-2013,  in  caso  di  inerzia  o  inadempimento   delle
          amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi, il
          Governo, allo scopo di  assicurare  la  competitivita',  la
          coesione e l'unita' economica del Paese, esercita il potere
          sostitutivo ai  sensi  dell'articolo  120,  secondo  comma,
          della  Costituzione  secondo   le   modalita'   procedurali
          individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno  2003,  n.
          131, dagli articoli 5 e 11 della legge 23 agosto  1988,  n.
          400,  e  successive  modificazioni,  e  dalle  disposizioni
          vigenti in materia di  interventi  sostitutivi  finalizzati
          all'esecuzione di opere  e  di  investimenti  nel  caso  di
          inadempienza di amministrazioni statali  ovvero  di  quanto
          previsto dai contratti istituzionali di  sviluppo  e  dalle
          concessioni nel caso di inadempienza dei  concessionari  di
          servizi  pubblici,  anche  attraverso  la  nomina   di   un
          commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per
          la finanza pubblica, il quale cura tutte  le  attivita'  di
          competenza delle amministrazioni pubbliche  necessarie  per
          l'autorizzazione  e  per  l'effettiva  realizzazione  degli
          interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo
          finalizzate. A tal  fine,  le  amministrazioni  interessate
          possono avvalersi di quanto previsto  dall'articolo  55-bis
          del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive modificazioni. 
              3. (abrogato) 
              3-bis.  Al  fine  di   accelerare   le   procedure   di
          certificazione delle spese europee  relative  ai  programmi
          cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e  per
          evitare  di  incorrere   nelle   sanzioni   di   disimpegno
          automatico previste dai regolamenti europei,  le  autorita'
          di gestione dei programmi operativi regionali  o  nazionali
          che hanno  disponibilita'  di  risorse  sui  relativi  assi
          territoriali   o   urbani   attingono   direttamente   agli
          interventi candidati dai comuni al piano nazionale  per  le
          citta', di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n.  134,  stipulando  accordi  diretti  con  i
          comuni  proponenti,  a  condizione  che   tali   interventi
          risultino coerenti con le finalita'  dei  citati  programmi
          operativi. Su  iniziativa  del  Ministro  per  la  coesione
          territoriale e d'intesa con  il  Ministro  per  gli  affari
          regionali  e  le  autonomie  e  con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, entro trenta  giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto, e' istituito un  tavolo  tecnico,  a  cui
          partecipano  le  autorita'  di   gestione   dei   programmi
          operativi regionali e nazionali e,  in  rappresentanza  dei
          comuni beneficiari,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
          italiani (ANCI) che  provvede  a  supportare  le  autorita'
          competenti  nell'istruttoria  di  tutti   gli   adempimenti
          necessari per l'ammissione al  finanziamento  dei  suddetti
          interventi.  Mediante  apposita  convenzione  da  stipulare
          entro trenta giorni dalla costituzione del  tavolo  tecnico
          tra l'ANCI, il Ministro per la  coesione  territoriale,  il
          Ministro per gli affari  regionali  e  le  autonomie  e  il
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,   sono
          definite le linee di indirizzo per  la  stipulazione  degli
          accordi diretti tra i comuni e  le  autorita'  di  gestione
          nonche' per il raccordo tra le attivita' di  supporto  alla
          stipulazione di tali convenzioni e le misure di  assistenza
          tecnica o le azioni di sistema dei  programmi  di  capacity
          building della programmazione regionale unitaria. 
              4. (abrogato) 
              5.  Le  risorse  economiche  rivenienti  dal  Fondo  di
          solidarieta' dell'Unione  Europea  per  gli  interventi  di
          emergenza sono accreditate al Fondo di  rotazione  previsto
          dall'articolo 5 della legge 16 aprile  1987,  n.  183,  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  da   questo
          trasferite,  per  quanto  di  rispettiva  spettanza,   alle
          gestioni commissariali attivate per  le  emergenze  di  cui
          trattasi,  ovvero,  in   mancanza,   alle   amministrazioni
          competenti,  fermo  il  ruolo  dell'organismo  responsabile
          dell'attuazione dell'Accordo sottoscritto in sede europea." 
              - Si riporta  l'articolo  9-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
          dell'economia), pubblicato nella Gazz. Uff. 21 giugno 2013,
          n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
          2013, n. 98, pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 2013, n.
          194: 
              "Articolo 9-bis (Attuazione rafforzata degli interventi
          per lo sviluppo e la coesione territoriali) 
              1. Per le finalita' di cui all'articolo 9, nonche'  per
          accelerare la realizzazione di nuovi  progetti  strategici,
          sia  di  carattere  infrastrutturale   sia   di   carattere
          immateriale,  di  rilievo   nazionale,   interregionale   e
          regionale,  aventi  natura  di   grandi   progetti   o   di
          investimenti articolati  in  singoli  interventi  tra  loro
          funzionalmente  connessi,  in  relazione  a   obiettivi   e
          risultati, finanziati con  risorse  nazionali,  dell'Unione
          europea e del Fondo per lo sviluppo e la  coesione  di  cui
          all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.
          88, le  amministrazioni  competenti  possono  stipulare  un
          contratto istituzionale di sviluppo. 
              2.  Al  fine  di  cui  al   comma   1,   il   contratto
          istituzionale di sviluppo e' promosso dal Ministro  per  la
          coesione territoriale o dalle amministrazioni titolari  dei
          nuovi   progetti   strategici,   coerenti   con   priorita'
          programmatiche di rango europeo, nazionale o  territoriale,
          ed e' regolato dai commi 2 e seguenti dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, come  modificato
          dal  presente  articolo,  in  quanto  compatibili  con   il
          presente articolo. 
              3. Il terzo periodo del comma  2  dell'articolo  6  del
          decreto legislativo 31 maggio 2011, n.  88,  e'  sostituito
          dal  seguente:  «Il  contratto  istituzionale  di  sviluppo
          prevede, quale modalita' attuativa, che le  amministrazioni
          centrali, ed eventualmente regionali, si  avvalgano,  anche
          ai sensi dell'articolo 55-bis del decreto-legge 24  gennaio
          2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
          marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, dell'Agenzia
          nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
          d'impresa Spa, costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del
          decreto legislativo 9 gennaio  1999,  n.  1,  e  successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici». 
              4. Al comma 4 dell'articolo 5 del  decreto  legislativo
          31  maggio  2011,  n.  88,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
              a)  alla  lettera  a),  la  parola:   «attuatrici»   e'
          sostituita dalle seguenti: «responsabili dell'attuazione  e
          dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli  investimenti
          e  lo  sviluppo  d'impresa   Spa,   costituita   ai   sensi
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999,  n.
          1, e successive  modificazioni,  anche  quale  centrale  di
          committenza della  quale  si  possono  avvalere  le  stesse
          amministrazioni    responsabili    dell'attuazione    degli
          interventi strategici»; 
              b) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: «,  nonche'  gli  incentivi  all'utilizzazione  del
          contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6». 
              5.   L'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
          investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, per le  attivita'
          di progettazione e di realizzazione degli interventi di cui
          al presente articolo opera nel  rispetto  della  disciplina
          nazionale ed europea in materia. Ai progetti strategici  si
          applicano le disposizioni vigenti in materia di prevenzione
          e di repressione della  criminalita'  e  dei  tentativi  di
          infiltrazione  mafiosa,  comprese  quelle  concernenti   le
          comunicazioni e le informazioni antimafia. 
              6. Con  direttiva  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  su  proposta   del   Ministro   dello   sviluppo
          economico,  sentita  la   Conferenza   unificata   di   cui
          all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281, e successive modificazioni, e' aggiornato il contenuto
          minimo delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo  2
          del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e  successive
          modificazioni. 
              7.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  di   cui   al
          presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica." 
              - Si riporta l'articolo 8 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  300  (Riforma  dell'organizzazione   del
          Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15  marzo  1997,
          n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1999, n. 203: 
              "Articolo 8 (L'ordinamento) 
              1. Le agenzie sono strutture che, secondo le previsioni
          del presente  decreto  legislativo,  svolgono  attivita'  a
          carattere tecnico-operativo di interesse nazionale, in atto
          esercitate da ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della
          legge 14 gennaio 1994,  n.  20.  Esse  sono  sottoposte  ai
          poteri di indirizzo e di vigilanza di un  ministro  secondo
          le disposizioni  del  successivo  comma  4,  e  secondo  le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente  articolo  5  del  presente   decreto   per   il
          conferimento dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del presidente del consiglio dei ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
              a)  definizione  delle   attribuzioni   del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente articolo 5  del  presente  decreto
          con riferimento al capo del dipartimento; 
              b) attribuzione al direttore generale  e  ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso; 
              c) previsione di un  comitato  direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
              d) definizione dei poteri  ministeriali  di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
              d1)   l'approvazione   dei   programmi   di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
              d2) l'emanazione di direttive con  l'indicazione  degli
          obiettivi da raggiungere; 
              d3) l'acquisizione di dati e notizie e  l'effettuazione
          di ispezioni per accertare l'osservanza delle  prescrizioni
          impartite; 
              d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'  da
          intraprendere; 
              e) definizione, tramite  una  apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
              f) attribuzione all'agenzia di autonomia  di  bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
              g) regolazione su base convenzionale  dei  rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del ministro competente; 
              h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
          decreto del ministro competente, composto  di  tre  membri,
          due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
          dei  conti  o  tra  persone  in   possesso   di   specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
              i) istituzione di un  apposito  organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
              l) determinazione di  una  organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'adozione  amministrativa;  attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
              m) facolta'  del  direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica." 
              - Si riporta l'articolo 7 del  decreto  legislativo  30
          luglio  1999,  n.  303(Ordinamento  della  Presidenza   del
          Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11  della  L.
          15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  1
          settembre 1999, n. 205: 
              "Articolo 7 (Autonomia organizzativa) 
              (omissis) 
              3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 indicano  il  numero
          massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e
          dei servizi  in  cui  si  articola  ciascun  ufficio.  Alla
          organizzazione interna delle strutture medesime provvedono,
          nell'ambito  delle  rispettive  competenze,  il  Segretario
          generale ovvero il Ministro o Sottosegretario delegato. 
              (omissis)" 
              - Si riporta l'articolo 19 del decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento  del
          lavoro alle dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),
          pubblicato nella Gazz. Uff 9 maggio 2001, n. 106: 
              "Articolo 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) 
              1. Ai fini del  conferimento  di  ciascun  incarico  di
          funzione dirigenziale si tiene  conto,  in  relazione  alla
          natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed
          alla  complessita'  della  struttura   interessata,   delle
          attitudini e  delle  capacita'  professionali  del  singolo
          dirigente,   dei   risultati   conseguiti   in   precedenza
          nell'amministrazione  di  appartenenza  e  della   relativa
          valutazione,  delle  specifiche  competenze   organizzative
          possedute,   nonche'   delle   esperienze   di    direzione
          eventualmente  maturate  all'estero,  presso   il   settore
          privato o presso altre amministrazioni  pubbliche,  purche'
          attinenti al conferimento  dell'incarico.  Al  conferimento
          degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non  si
          applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti  locali  il  numero  complessivo
          degli  incarichi  a  contratto  nella  dotazione   organica
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
          1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  inferiore  o
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui  al  primo
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000  abitanti  il
          limite massimo di cui al primo periodo del  presente  comma
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma  6-bis.
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indispensabile  per   il
          corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli  enti,
          i limiti di cui al presente comma possono essere  superati,
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta,
          gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e in scadenza entro  il  31  dicembre
          2012.   Contestualmente   gli   enti   adottano   atti   di
          programmazione volti ad assicurare, a regime,  il  rispetto
          delle percentuali di cui al presente comma. 
              [7.   Gli   incarichi   di   direzione   degli   uffici
          dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
          ipotesi di responsabilita'  dirigenziale  per  inosservanza
          delle  direttive  generali  e  per  i  risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'articolo  21,   ovvero   nel   caso   di
          risoluzione consensuale del contratto  individuale  di  cui
          all'articolo 24, comma 2. ] 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  per
          il  Ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi." 
              - Si riporta l'articolo  61  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge   finanziaria
          2003)), pubblicata nella Gazz. Uff. 31  dicembre  2002,  n.
          305: 
              "Articolo 61 (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree) 
              1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per
          le   aree   sottoutilizzate,   coincidenti   con   l'ambito
          territoriale delle aree  depresse  di  cui  alla  legge  30
          giugno 1998, n.  208,  al  quale  confluiscono  le  risorse
          disponibili  autorizzate  dalle  disposizioni  legislative,
          comunque evidenziate contabilmente in  modo  autonomo,  con
          finalita'  di  riequilibrio  economico  e  sociale  di  cui
          all'allegato 1, nonche'  la  dotazione  aggiuntiva  di  400
          milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
          l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
              (omissis)" 
              - Si riporta  l'articolo  all'articolo  3  del  decreto
          legislativo 5  dicembre  1997,  n.  430  (Unificazione  dei
          Ministeri del tesoro e del bilancio e della  programmazione
          economica e riordino delle competenze  del  CIPE,  a  norma
          dell'articolo 7 della L. 3 aprile 1997, n. 94),  pubblicato
          nella Gazz. Uff. 17 dicembre 1997, n. 293: 
              "Articolo    3    (Riordino    delle    competenze    e
          dell'organizzazione del Ministero) 
              (omissis) 
              5. E' istituito il  Nucleo  tecnico  di  valutazione  e
          verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
          in un'unica  struttura  del  Nucleo  di  valutazione  degli
          investimenti  pubblici  e  del  Nucleo  ispettivo  per   la
          verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti  presso
          il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
          che sono soppressi a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il  Nucleo  e'
          articolato in due unita' operative, rispettivamente per  la
          valutazione e per la verifica degli investimenti  pubblici.
          Ai componenti  del  Nucleo  e'  attribuito  il  trattamento
          economico stabilito con decreto del Ministro,  di  concerto
          con il Ministro  per  la  funzione  pubblica.  Il  Ministro
          trasmette   annualmente   al   Parlamento   una   relazione
          riguardante l'attivita' della pubblica  amministrazione  in
          materia di investimenti pubblici per lo sviluppo  economico
          territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta
          dal Nucleo." 
              -   Si   riporta   l'articolo   dell'articolo   9   del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica), pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010,  n.
          125, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio
          2010, n. 122, pubblicata nella Gazz. Uff. 30  luglio  2010,
          n. 176: 
              "Articolo 9 (Contenimento delle  spese  in  materia  di
          impiego pubblico) 
              (omissis) 
              28. A  decorrere  dall'anno  2011,  le  amministrazioni
          dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.   300,   e
          successive modificazioni, gli enti pubblici non  economici,
          le universita' e gli enti pubblici di cui all'articolo  70,
          comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  camere  di
          commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura   fermo
          quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  possono  avvalersi  di
          personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero  con
          contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  nel
          limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse
          finalita' nell'anno 2009. Per le  medesime  amministrazioni
          la  spesa   per   personale   relativa   a   contratti   di
          formazione-lavoro,  ad  altri  rapporti   formativi,   alla
          somministrazione di lavoro, nonche' al lavoro accessorio di
          cui all'articolo  70,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n.  276,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, non puo' essere superiore al
          50  per  cento  di  quella  sostenuta  per  le   rispettive
          finalita'  nell'anno  2009.  Le  disposizioni  di  cui   al
          presente comma costituiscono principi generali ai fini  del
          coordinamento della finanza pubblica ai quali  si  adeguano
          le regioni, le province autonome, gli  enti  locali  e  gli
          enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti  locali
          in sperimentazione  di  cui  all'articolo  36  del  decreto
          legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  per  l'anno  2014,  il
          limite di cui ai precedenti periodi e' fissato  al  60  per
          cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal  2013
          gli enti locali possono superare il predetto limite per  le
          assunzioni strettamente necessarie a garantire  l'esercizio
          delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica  e
          del settore sociale nonche' per le spese sostenute  per  lo
          svolgimento di attivita' sociali mediante forme  di  lavoro
          accessorio di cui all'articolo 70,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 10 settembre 2003,  n.  276.  Resta  fermo  che
          comunque la spesa complessiva  non  puo'  essere  superiore
          alla spesa sostenuta  per  le  stesse  finalita'  nell'anno
          2009. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni
          di alta formazione e specializzazione artistica e  musicale
          trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.
          Resta fermo quanto previsto  dall'articolo  1,  comma  188,
          della legge 23 dicembre 2005,  n.  266.  Per  gli  enti  di
          ricerca resta fermo, altresi', quanto  previsto  dal  comma
          187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e
          successive  modificazioni.  Al  fine   di   assicurare   la
          continuita' dell'attivita' di vigilanza  sui  concessionari
          della rete autostradale, ai sensi dell'art.  11,  comma  5,
          secondo periodo, del decreto-legge  n.  216  del  2011,  il
          presente comma non  si  applica  altresi',  nei  limiti  di
          cinquanta  unita'  di   personale,   al   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti  esclusivamente  per   lo
          svolgimento della predetta attivita';  alla  copertura  del
          relativo onere si  provvede  mediante  l'attivazione  della
          procedura  per  l'individuazione  delle  risorse   di   cui
          all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013,
          n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto
          2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro
          a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione  degli
          enti di ricerca dall'applicazione  delle  disposizioni  del
          presente comma, si  provvede  mediante  utilizzo  di  quota
          parte delle maggiori entrate derivanti dall'  articolo  38,
          commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non  si  applica
          alla struttura di missione di cui all'art.  163,  comma  3,
          lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
          Il mancato rispetto dei limiti di  cui  al  presente  comma
          costituisce    illecito    disciplinare     e     determina
          responsabilita'  erariale.  Per  le   amministrazioni   che
          nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per  le  finalita'
          previste ai sensi del presente comma, il limite di  cui  al
          primo periodo  e'  computato  con  riferimento  alla  media
          sostenuta per le stesse finalita' nel triennio 2007-2009. 
              (omissis)" 
              - Si riporta  la  rubrica  del  decreto  legislativo  9
          gennaio 1999, n. 1 (Riordino degli enti e delle societa' di
          promozione e istituzione della societa' «Sviluppo  Italia»,
          a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo  1997,  n.
          59), pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1999, n. 7.